Detrazioni edilizie spettanti anche in assenza di registrazione

Detrazioni interventi recupero edilizio, il detentore dell'immobile che sostiene le spese ne ha diritto, anche in assenza della registrazione del contratto che ne certifichi la data certa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 13424/2021.

Detrazioni edilizie spettanti anche in assenza di registrazione

Con la sentenza numero 13424 del 18 maggio 2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio spettano al detentore dell’immobile che sostiene le spese, nel caso di specie il comodatario, anche senza la registrazione del relativo contratto che ne certifichi la data certa.

Infatti, pur in assenza della registrazione della scrittura privata, la “data certa” può essere dimostrata anche sulla base di fatti che stabiliscano in modo indiscusso l’anteriorità della formazione del documento.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13424 del 18 maggio 2021
Il testo integrale della Corte di Cassazione dell’Ordinanza numero 13424 del 18 maggio 2021.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento recante le maggiori imposte relative al disconoscimento delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia effettate dal contribuente-comodatario.

A parere dell’Agenzia delle entrate detta agevolazione non era spettante perché il contratto di comodato non era idoneo a legittimare la detenzione dell’immobile in capo al contribuente perché atto privo di data certa, in quanto non registrato.

Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio di merito ed è giunto in cassazione, laddove l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto la CTR spettanti le agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. Lo specifico motivo di doglianza è stato ritenuto infondato dal Collegio di legittimità che, per l’effetto, ha respinto in via definitiva il ricorso.

Nel caso di specie l’Ufficio ha rilevato che il contratto di comodato relativo all’immobile su cui il contribuente ha effettuato le spese detraibili fosse privo di data certa, perché non registrato.

Per tale motivo il contribuente risultava sprovvisto di un titolo idoneo a dimostrare la detenzione dell’immobile e non poteva godere della detrazione relative alle spese di ristrutturazione.

Al contrario la CTR aveva ritenuto provata la data certa del contratto unilaterale, pur in assenza di registrazione, in ragione di una serie di circostanze quali la data di invio della lettera raccomandata con cui il genitore del contribuente gli assegnava in detenzione gli immobili; l’invio in pari data di quattro raccomandate da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’inizio dei lavori; la stipula da parte del contribuente del contratto di appalto per i lavori nonché la richiesta e l’ottenimento di un mutuo bancario per i lavori in questione.

In tema di detrazioni per spese di ristrutturazioni edilizie, l’art. 1 della legge 449 del 1997 testualmente stabilisce che, “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze”.

La norma, pertanto, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata.

Ne consegue che, al fine di determinare la data certa della scrittura in esame, trova applicazione la disciplina generale contenuta nell’art. 2704 c.c. che, al comma 1, stabilisce che

“la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”

Riguardo a tale ultima prescrizione, secondo cui la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento, la norma in questione non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi.

Il Legislatore, infatti, lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa.

Appare pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata che, in ragione delle circostanze di fatto elencate, ha ritenuto dimostrata l’anteriorità della data di costituzione della detenzione rispetto alla data di effettuazione dei lavori di ristrutturazione edilizia.

Deriva da ciò l’infondatezza della tesi erariale secondo cui, per l’ottenimento dei benefìci fiscali occorra la registrazione della scrittura privata.

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