Regime forfettario, cambio società datore di lavoro: opera la causa ostativa?

Alessio Mauro - Irpef

Regime forfettario, anche se cambiano l'assetto societario e la denominazione il datore di lavoro deve considerarsi lo stesso ed opera la causa ostativa all'applicazione della tassazione agevolata. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 108 del 16 aprile 2020.

Regime forfettario, cambio società datore di lavoro: opera la causa ostativa?

Regime forfettario, se la società con cui si ha avuto un rapporto di lavoro cambia assetto societario può essere considerato come lo stesso datore di lavoro?

I chiarimenti all’interrogativo aperto arrivano con la risposta all’interpello 108 del 16 aprile 2020 e stabiliscono l’applicazione della causa ostativa, secondo la quale le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, non possono applicare il regime forfettario .

Il cambiamento della denominazione e dell’assetto societario non supera la causa ostativa, quindi il soggetto potrà adottare la tassazione agevolata solo dopo che sono trascorsi due interi periodi di imposta.

Regime forfettario, cambiamento societario del datore di lavoro e causa ostativa: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Il regime forfettario non può essere applicato anche se il datore di lavoro muta la denominazione e l’assetto societario.

Lo spiega la risposta all’interpello 108 del 16 aprile 2020

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 108 del 16 aprile 2020
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n.190,come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Cause ostative all’applicazione del regime cd.forfetario.

Il documento di prassi risponde al quesito di un contribuente che ha lavorato in passato con una società che è successivamente mutata nel tempo, cambiando l’assetto societario e la denominazione.

L’istante chiede se può applicare la tassazione agevolata per l’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante i cambiamenti intercorsi, la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge numero 190 del 23 dicembre 2014, continua ad operare.

Il documento di prassi, per completezza, rinvia alla circolare numero 9/E del 10 aprile 2019 che illustra la ratio della norma in questione:

“evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.”

Dal momento che il datore di lavoro rimane lo stesso, il contribuente non potrà adottare la tassazione agevolata per l’anno 2020.

Il documento di prassi mette infatti in evidenza che:

“Di conseguenza, l’istante non potrà fruire del regime cd. forfetario, per l’anno d’imposta 2020, in quanto il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.”

Regime forfettario, la verifica delle altre cause di esclusione dal regime forfettario

Il documento di prassi è in linea con diverse altre risposte dell’amministrazione finanziaria sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

Nella risposta all’interpello numero 108 del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate si concentra sul punto appena evidenziato e non analizza altri aspetti legati alle cause ostative o alla verifica dell’effettiva attività di lavoro autonomo.

Tra le varie modifiche della legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ce ne sono infatti molte altre, tra le quali l’introduzione della la nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Tale lettera prevede che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato per un ammontare superiore a euro 30.000.

Restano inoltre ferme le attività legate al potere di controllo dell’amministrazione finanziaria sull’effettiva attività di lavoro autonomo, che non può essere verificata in sede di interpello.

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