Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli: i due regimi non sono cumulabili. Se si hanno i requisiti per accedere a entrambi, il contribuente può scegliere quello più conveniente. A chiarirlo è l'Agenzia dell'Entrate con la risposta all'interpello numero 282 del 2019.

Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili

Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili, il contribuente deve scegliere una delle due possibilità. Se si hanno i requisiti per accedere a entrambi, si può optare per quello più conveniente. A chiarirlo è l’Agenzia dell’Entrate con la risposta all’interpello numero 282 del 19 luglio 2019.

Come di consueto lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una contribuente che, dopo una permanenza all’estero di 5 anni, ha in programma di rientrare in Italia, stabilire sul nostro territorio la residenza e aprire una partita IVA.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 283 del 19 luglio 2019
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime impatriati e nuovo regime forfetario – Cumulabilità – Esclusione – Articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014.

Il regime forfettario e le agevolazioni per il rientro dei cervelli non sono cumulabili

Dal momento che ha i requisti per applicare il regime forfettario, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se può beneficiare anche delle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli.

Nella risposta all’interpello numero 282 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i due regimi non sono cumulabili, perché risultano incompatibili.

Al compenso di un libero professionista residente in Italia che rientra nel regime forfettario si applica un’imposta sostitutiva del 15%, alternativa al versamento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Il documento sottolinea:

“Nel sistema tributario italiano, quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso – per espressa previsione dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR – non concorre alla formazione del reddito complessivo”.

Non si può dunque beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, che prevedono una riduzione della base imponibile.

Alla luce dell’analisi dei due regimi, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto:

“Laddove l’istante intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. impatriati, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo”.

Non si tratta di una esclusione totale dalle agevolazioni previste per il rientro dei cervelli, ma della necessità di scegliere uno dei due regimi previsti, anche in base alla convenienza.

Nel documento si legge:

“Resta ferma la possibilità per l’istante di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”.

Regime forfettario e agevolazioni per il rientro dei cervelli: due sistemi a confronti

Nell’argomentare i chiarimenti forniti alla contribuente che ha intenzione di tornare in Italia, l’Agenzia delle Entrate mette a confronto i due regimi.

Anche sulla base del meccanismo su cui poggiano, è possibile scegliere e valutare la convenienza di un sistema rispetto all’altro.

Con le nuove disposizioni del Decreto Crescita, le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati permettono ai contribuenti di ridurre la base imponibile del 70% per 5 anni e del 50% per altri 5 periodi di imposta in presenza di particolari condizioni.

Dal reddito complessivo, ridotto per effetto del beneficio fiscale, sono scomputati gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e dall’imposta dovuta le detrazioni 3 per carichi di famiglia e per tipologia di reddito.

Si tratta di un’agevolazione temporanea, molto diversa dal regime forfettario che “rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale”.

E permette di applicare un’imposta sostitutiva del 15% sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti sulla base di coefficienti di redditività. Dal 2019 i ricavi possono arrivare fino a 65.000 euro, un limite più ampio rispetto al passato.

L’Agenzia delle Entrate specifica, poi, che “ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, le fatture emesse da un contribuente in regime forfetario non recano l’addebito dell’imposta”.

Così come sono stati impostati, i due meccanismi agevolativi non sono compatibili e non sono cumulabili. Nel caso in cui il contribuente abbia le caratteristiche per beneficiare di entrambi, si trova davanti a un bivio: ha una doppia possibilità, ma può sceglierne solo una.

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