Redditi esteri non dichiarati, in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Redditi esteri sotto la lente del Fisco: in arrivo le lettere di compliance sulle somme non dichiarate 2016. Le novità nel provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 12 luglio 2019.

Redditi esteri non dichiarati, in arrivo le lettere dell'Agenzia delle Entrate

Redditi esteri non dichiarati, lettere di compliance in arrivo in merito alla dichiarazione dei redditi relativa al 2016. È con il provvedimento del 12 luglio 2019 che l’Agenzia delle Entrate dà il via alla seconda fase di collaborazione Fisco-contribuenti.

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate per la promozione dell’adempimento spontaneo sarà rivolta alle attività detenute all’estero e agli eventuali redditi prodotti. Per i conti esteri tutto parte dai dati indicati o omessi nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

A favorire i controlli da parte del Fisco nostrano è lo scambio di dati automatico con le Amministrazioni fiscali estere, secondo quanto previsto al Common Reporting Standard (CRS).

I contribuenti destinatari delle lettere di compliance potranno regolarizzare la propria posizione fiscale in merito ai redditi esteri inviando una dichiarazione integrativa e versando le imposte dovute beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni.

Per i contribuenti per i quali si ravvisa un rischio di evasione, inoltre, i dati dei conti detenuti all’estero saranno condivisi con la Guardia di Finanza.

Redditi esteri non dichiarati, in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate

Le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate sono conseguenza diretta dell’attività di analisi per promuovere l’assolvimento degli obblighi tributari in relazione alle attività detenute all’estero nel 2016 e agli eventuali redditi percepiti in relazione ad esse.

Nel provvedimento del 12 luglio 2019 sono contenuti tutti i dettagli della fase di compliance relativa a redditi esteri non dichiarati, volta a favorire l’emersione spontanea delle base imponibili in relazione ai dati trasmessi dalle Amministrazioni finanziarie di Paesi esteri.

L’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

Nelle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, messe a disposizione nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente, saranno contenute le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
  • possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
  • istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
  • modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina.
Agenzia delle Entrate - provvedimento 12 luglio 2019
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Redditi esteri non dichiarati, integrativa e sanzioni con ravvedimento operoso

I contribuenti che riceveranno le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate potranno regolarizzare errori ed omissioni presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando imposte, interessi e sanzioni beneficiando del ravvedimento operoso.

I conti esteri “sospetti” saranno tra l’altro oggetto di controlli anche da parte della Guardia di Finanza. C’è il via libera del Garante per la Privacy: l’Agenzia delle Entrate può condividere nonché trattare i dati di soggetti per i quali si riscontrano profili di rischio legati a fenomeni di evasione fiscale.

La Guardia di Finanza potrà quindi accedere alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle seguenti informazioni:

  • lo Stato estero che ha ha trasmesso l’informazione;
  • l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
  • il numero identificativo del conto;
  • l’eventuale entità non finanziaria passiva titolare del conto, di cui il contribuente risulti controllante;
  • il saldo finale e la valuta del conto;
  • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro.

Nel caso il titolare sia un ente o una società, saranno scambiati anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

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