I presupposti del reato di autoriciclaggio

Giovambattista Palumbo - Leggi e prassi

I presupposti del reato di autoriciclaggio: il focus sul tema partendo dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 45397 del 2021. Al centro della vicenda l'accusa, per gli indagati, di aver interferito illecitamente nell'ambito di una procedura fallimentare.

I presupposti del reato di autoriciclaggio

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 45397/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di autoriciclaggio.

Nel caso di specie, il Tribunale rigettava l’appello proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza emessa dal GIP, che aveva applicato, nei loro confronti, la misura interdittiva del divieto di esercitare le rispettive professioni per un anno.

Secondo l’accusa, gli indagati avevano interferito illecitamente nell’ambito di una procedura fallimentare, turbando occultamente la regolarità della vendita delle quote di una società, proprietaria di un immobile di rilevante valore economico adibito ad albergo.

Nel proporre ricorso per cassazione, per quanto di interesse, gli indagati deducevano il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di autoriciclaggio.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 45397 del 9 dicembre 2021
Il testo integrale della Sentenza della Corte di Cassazione numero 45397 del 9 dicembre 2021.

I presupposti del reato di autoriciclaggio: la sentenza della Corte di Cassazione numero 45397 del 2021

Secondo i ricorrenti, l’insussistenza dei reati presupposto faceva del resto venir meno, in radice, la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 648-ter.1. cod. pen..

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, non sarebbe stata individuabile alcuna condotta finalizzata al concreto occultamento delle quote sociali della società, non potendosi individuare, nella cessione delle stesse alcuna finalità di riciclaggio o di reimpiego, anche in ragione del mancato coinvolgimento, nelle contestazioni di riciclaggio, del legale rappresentante della società acquirente.

Per configurare il reato di autoriciclaggio, affermavano i ricorrenti, occorreva del resto un quid pluris rispetto al mero trasferimento del bene e che l’attività illecita avesse la finalità di occultare la reale titolarità del bene, laddove, nel caso in esame, al contrario, appariva evidente come la cessione delle quote sociali non avesse alcuna finalità dissimulatoria, ma esclusivamente quella di lucrare legittimamente la plusvalenza riguardo al bene acquisito.

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.

Evidenziano i giudici di legittimità che, nel caso in esame, l’accordo collusivo era stato ampiamente rappresentato dal Tribunale ed aveva provocato un danno costituito dalla vendita sottocosto delle quote della società, proprietaria dell’immobile.

Vero è, afferma la Cassazione, che il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1. cod. pen. non è contemplato dall’art. 512-bis cod. pen. tra quelli la cui commissione deve essere agevolata dalla condotta di trasferimento fraudolento di valori.

D’altra parte, però, la norma di cui all’art. 512-bis cod. pen. non prevede che il soggetto artefice della condotta ivi descritta, di fittizia intestazione di beni, debba essere anche il soggetto che compie personalmente la ricettazione, il riciclaggio od il reimpiego di beni di provenienza illecita, bastando che la commissione di tali reati, anche da parte di soggetto diverso, sia rimasta agevolata dalla condotta di chi compie il delitto ex art. 512-bis cod. pen., così come era anche avvenuto nel caso in esame.

Inoltre, quanto alla configurabilità del reato di autoriciclaggio, la Corte osserva anche quanto segue.

I presupposti del reato di autoriciclaggio: la posizione della Corte di Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (cfr., Cass., Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020).

E, nel caso in esame, si era per l’appunto trattato di un “trasferimento” di beni , cioè una delle attività espressamente indicate dalla norma incriminatrice (in particolare, di un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l.).

Perciò stesso, vertendosi in ambito economico-imprenditoriale, doveva escludersi che il trasferimento non riguardasse “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero che lo stesso trasferimento inerisse ad una “mera utilizzazione o godimento personale”, che avrebbe scriminato la condotta ex art. 648-ter.1. comma 4, cod. pen..

Tale trasferimento, sottolinea la Cassazione, aveva invece attuato, obbiettivamente, un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto (il valore delle quote della Srl ottenuto attraverso l’attività fraudolenta consistente in una loro sottostima).

Vero era che il mutamento della titolarità del profitto era avvenuto attraverso un’operazione tracciabile, ma tale circostanza non escludeva, in astratto, la sussistenza del reato, che, afferma la Corte, deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato “intralcio non definitivo” rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In questo senso la Corte richiama anche Cass., Sez. 2, n. 36121 del 24 maggio 2019, secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.

Reato di autoriciclaggio: alcuni aspetti rilevanti

In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude dunque l’idoneità ex ante della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (cfr., Cass., Sez. 2, n. 16908 del 05 marzo 2019), occorrendo, tuttavia, tenere in conto che l’ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene deve essere comunque “concreto”, così come prescrive la norma incriminatrice; laddove il necessario accertamento in ordine alla concreta idoneità della condotta dell’agente ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni non può che essere rimesso al giudice del merito, dipendendo dalla valutazione specifica della dinamica del caso concreto.

Applicando tali principi alla vicenda in esame, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva ampiamente chiarito la circostanza che gli indagati dovevano essere considerati come i reali dominus della vicenda illecita, avendo entrambi occultato le loro cointeressenze, servendosi di soggetti prestanome, scelti nei rispettivi ambiti familiari, attraverso i quali avevano trasferito a terzo soggetto il profitto illecito dei reati presupposto, costituito, come detto, dalle quote della Srl, ottenendo un controvalore di un milione e mezzo di euro a fronte di un acquisto per un valore capziosamente sottostimato di euro 237.000.

E l’attività di “schermatura” delle persone fisiche, posta in essere attraverso la commissione del reato di cui all’art. 512-bis cod.pen., portava a ritenere che l’intera operazione, che non era corretto segmentare in punto di fatto, aveva comportato un concreto ostacolo alla identificazione dei beni di provenienza illecita, anche solo per il fatto di aver determinato una differenziazione tra titolari formali e titolari sostanziali della transazione, i quali ultimi, ex ante, avevano avuto un ruolo tanto primario quanto occulto nell’ottenimento illecito dei beni poi oggetto del “trasferimento”, che aveva allontanato da loro il profitto illecito immesso nel circuito economico sano, rendendo più difficile, a posteriori, la ricostruzione della intera operazione e dei suoi reali artefici.

Inoltre, conclude la Corte, alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, nella particolare forma del “trasferimento” di beni di illecita provenienza individuata nella specie, non era di ostacolo la circostanza che i beni fossero stati venduti ad un soggetto terzo, estraneo agli illeciti contestati.

Nella specifica ipotesi del “trasferimento” di beni provenienti da delitto, infatti, a meno di non voler azzerare la portata della norma, non è richiesto che il soggetto mantenga un controllo sul bene anche dopo la transazione, così come avviene nei casi di “impiego”.

Quel che importa, nel caso del “trasferimento”, è dunque soltanto che si sia in presenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 648-ter.1.cod. pen., costituiti, sul piano oggettivo, dalla immissione nel circuito economico sano di beni di provenienza illecita, con concreto ostacolo alla loro identificazione.

In conclusione e a prescindere dallo specifico caso processuale, giova anche evidenziare quanto segue.

Ai fini della identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio le valutazioni debbono essere orientate da un criterio di idoneità ex ante.

Il Giudice deve cioè collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l’attività posta in essere abbia un’idoneità dissimulatoria, e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita.

Ciò che caratterizza la fattispecie è, in sostanza, la reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, con una condotta che abbia una concreta idoneità dissimulatoria.

Le condotte punibili sono allora quelle che, pur non necessariamente riconducibili ad artifici e raggiri, esprimano comunque un contenuto tale da rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Mentre poi il riciclaggio (a differenza dell’autoriciclaggio) richiede necessariamente il coinvolgimento di soggetti terzi estranei al delitto principale (la difficoltà da parte dell’accusa, spesso, risiede proprio nel provare la consapevolezza del terzo della provenienza delittuosa di tali beni/utilità), la fattispecie dell’autoriciclaggio risolve queste difficoltà, essendo in tal caso lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utilità) a trasferirle, investirle, impiegarle ecc.

Ne consegue che i reati tributari, societari e fallimentari possono spesso costituire i delitti-fonte allorché i proventi illecitamente conseguiti vengono trasferiti, investiti o impiegati in attività economiche.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network