Principio del ne bis in idem e presupposti del reato di autoriciclaggio

Giovambattista Palumbo - Leggi e prassi

Presupposti del reato di autoriciclaggio e applicazione operativa del divieto del ne bis in idem: alcune osservazioni partendo dall'analisi di un caso pratico.

Principio del ne bis in idem e presupposti del reato di autoriciclaggio

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 14402 del 16 aprile 2021, ha chiarito rilevanti profili in tema di autoriciclaggio ed applicazione operativa del divieto del ne bis in idem.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza con cui l’imputato era stato condannato per i reati di peculato, bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio e bancarotta impropria.

In particolare, all’imputato era stato contestato che, nella sua qualità di amministratore unico di una società (società pubblica interamente partecipata dal un Comune), avendo, per ragioni del suo incarico, la disponibilità di somme provenienti dai ricavi gestionali della stessa, si era appropriato di 1.029.737 euro, mediante l’emissione a se stesso di numerosi assegni bancari ed il mancato versamento di somme di denaro contante derivanti dagli incassi di una farmacia comunale.

Tra le altre, all’imputato veniva poi contestato di aver reimpiegato parte rilevante del denaro sottratto indebitamente, destinandolo al rimborso o all’estinzione di rate e di strumenti finanziari.

L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse, che la sentenza impugnata era viziata nella parte in cui aveva ritenuto non violato il principio del ne bis in idem fra i reati di peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione, laddove il fatto storico, individuato nei suoi elementi materiali di condotta, nesso causale ed evento, era lo stesso per entrambi i reati.

In merito poi al reato di autoriciclaggio, il ricorrente contestava l’impostazione accusatoria, recepita dai Giudici di merito, secondo cui lo stesso, dopo aver commesso il reato di peculato e distratto le somme, aveva dolosamente creato debito e in tal modo reimpiegato il denaro sottratto indebitamente, ostacolando così l’accertamento della natura delittuosa del denaro.

Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva però tenuto conto che parte delle somme indicate nella imputazione erano state destinate al pagamento del corrispettivo delle opere di ristrutturazione dell’abitazione principale dell’imputato e, quindi, per un bene ad uso esclusivamente personale, escluso dall’ambito della punibilità della norma.

L’attività di pagamento delle rate di finanziamenti non costituiva poi, secondo il ricorrente, attività finanziaria, come invece richiesto dall’art. 648 ter.1 cod. pen., così come non costituiva attività finanziaria il deposito delle somme sul suo conto corrente personale, sempre in funzione del pagamento delle rate di finanziamento.

Le condotte in questione, si argomentava, non erano state del resto idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione del denaro e non avevano alcuna capacità dissimulatoria e di occultamento.

Il fatto anzi di avere versato le somme, di cui si era appropriato, sui propri conti correnti bancari rendeva facilmente tracciabile il denaro.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 14402 del 16 aprile 2021
Il testo integrale della Sentenza numero 14402 del 16 aprile 2021 della Corte di Cassazione.

Principio del ne bis in idem e presupposti del reato di autoriciclaggio: la decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato quanto alla prima censura e fondato quanto alla seconda.

Quanto al primo motivo di impugnazione, la Cassazione rileva che l’art. 4 del protocollo n. 7 CEDU prevede che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato”, mentre l’art. 649 cod. proc. pen. stabilisce che “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”.

Quanto alla portata delle due norme, alla portata del divieto di bis in idem ed al rapporto tra detto principio ed il concorso formale di reati, la Corte rileva come debba richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, intervenuta proprio sul tema del se il principio del ne bis in idem in materia penale, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, abbia un campo applicativo diverso e più favorevole all’imputato del corrispondente principio recepito dall’art. 649 cod. proc. pen.

La Corte costituzionale ha infatti spiegato che:

  • il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli conferisce l’ordinamento;
  • l’identità del fatto sussiste — così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005) — quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico.

Sulla base di tali presupposti la Corte costituzionale ha quindi chiarito il tema del rapporto tra divieto di bis in idem e concorso formale di reati, affermando che:

  • il rinnovato esercizio dell’azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti;
  • è possibile che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene.

Tale impostazione, rileva la Corte, non viola la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa in una dimensione esclusivamente processuale e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma solo una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto storico sia - nel senso indicato in precedenza - lo stesso già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.

Così ricostruito il quadro di riferimento, secondo la Corte, ne conseguiva quindi che i riferimenti del ricorrente alla violazione del bis in idem erano impropri.

Nella fattispecie, non si trattava infatti di un nuovo esercizio dell’azione penale in ordine allo stesso fatto storico già giudicato e, dunque, della operatività della generale preclusione processuale di cui è espressione l’art. 649 cod. proc. pen., ma di un processo oggettivamente cumulativo, in cui all’imputato erano stati contestati più reati tra loro in concorso formale.

Come detto, secondo la Cassazione, era invece fondato il secondo motivo di impugnazione.

Secondo l’impostazione accusatoria, recepita dalla Corte di Appello, l’imputato, dopo aver commesso il peculato, aveva “creato debito” per ripulire e reimpiegare il denaro.

In tal senso, dunque, l’imputato, secondo l’accusa, aveva reimpiegato il denaro in attività finanziarie, commettendo così anche il reato di autoriciclaggio.

Secondo la Corte, tuttavia, si trattava di un ragionamento che non poteva essere condiviso.

I giudici ricordano infatti che la Corte di Cassazione ha già chiarito, quanto al tema della identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio, che le valutazioni debbono essere orientate da un criterio di idoneità ex ante .

Il Giudice deve cioè collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l’attività posta in essere abbia un’idoneità dissimulatoria, e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita.

Ciò che caratterizza la fattispecie è, in sostanza, la reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, con un’attività che ne ostacoli la tracciabilità, occorrendo che la condotta abbia una concreta idoneità dissimulatoria.

Le condotte punibili sono allora quelle che, pur non necessariamente riconducibili ad artifici e raggiri, esprimano comunque un contenuto tale da rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante ai fini dell’autoriciclaggio sono quindi quei comportamenti che comportano un mutamento della titolarità formale del bene o delle disponibilità, o che diano luogo ad una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione del bene nel circuito economico (così, Cass., n. 16059 del 18/12/2019; Cass., n. 885 del 01/02/2019; Cass., n. 38919 del 05/07/2019).

La Corte di Appello non aveva quindi fatto corretta applicazione dei principi indicati, atteso che, nella specie, se era vero che l’imputato non aveva necessità di chiedere ed ottenere quei finanziamenti, era altrettanto vero che la condotta posta in essere era comunque priva di idoneità dissimulatoria, ovvero di capacità di rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, tenuto conto che il denaro veniva prelevato dallo stesso conto su cui erano state versate le somme oggetto di peculato e riversate su conti personali dello stesso imputato, per poi essere corrisposte al creditore del debito creato.

E dunque non era presente alcuna intestazione formale a terzi, o meccanismo dissimulatorio.

Alcune osservazioni

Al di là dello specifico caso processuale, volendo fare qualche ulteriore osservazione sul principio del ne bis in idem con particolare riferimento al settore tributario, giova anche evidenziare quanto segue.

L’art. 4 del Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che nessuno può essere perseguitato o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

Deve essere esclusa però la violazione del diritto sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra due procedimenti - amministrativo e penale -, che sanzionano il medesimo fatto, sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto; legame che deve essere ravvisato, in particolare:

  • a) quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta;
  • b) quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato;
  • c) quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti;
  • d) quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito.

Sulla stessa linea è d’altronde anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio secondo cui non sussiste la violazione del ne bis in idem nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa (della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause “Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, e “Nykanen contro Finlandia” del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale), quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema (Cass., Sez. 3, n. 5934 del 07/02/2019; Cass., Sez. 3, n. 6993 del 14/02/2018).

In altri termini, nel caso, nello specifico, dei reati tributari, la minaccia di una sanzione detentiva per condotte particolarmente allarmanti (essendo previste dal Dlgs 74/2000 specifiche soglie di punibilità), in aggiunta a una sanzione amministrativa pecuniaria, persegue legittimi scopi di rafforzare l’effetto deterrente a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei.

La garanzia del principio ne bis in idem in ambito nazionale, pur nei limiti già affermati anche dalla sentenza in commento, è dunque riconosciuta solo in ambito penale, dall’art. 649 c.p.p.

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