Quarantena Covid-19 lavoratori dipendenti, dall’INPS nuove istruzioni per le aziende

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Quarantena Covid-19 lavoratori dipendenti, il messaggio INPS n. 3871 del 23/10/2020 fornisce nuove istruzioni per i datori di lavoro, con specifici codici Uniemens per conguagliare le somme anticipate. Per il momento, il conguaglio resta limitato ai periodi con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020, causa difficoltà operative e monitoraggio delle risorse disponibili.

Quarantena Covid-19 lavoratori dipendenti, dall'INPS nuove istruzioni per le aziende

Quarantena Covid-19 di lavoratori dipendenti, l’INPS fornisce nuove istruzioni per le aziende ed i datori di lavoro.

Il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020 fornisce le istruzioni operative per il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in relazione alle prestazioni erogate per malattia e per l’importo anticipato per conto dell’INPS.

Dopo il messaggio n. 2584, con il quale l’INPS aveva chiarito i casi in cui la quarantena Covid-19 è equiparata alla malattia, le nuove istruzioni operative riguardano le modalità di compilazione del flusso Uniemens, ed istituiscono specifici codici per individuare i casi di quarantena, di assenza dal lavoro di lavoratori disabili e di malattia accertata da Covid-19.

Quarantena Covid-19 lavoratori dipendenti, dall’INPS nuove istruzioni per le aziende: conguaglio in Uniemens fino al 30 settembre 2020

Come già chiarito con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell’articolo 26 del decreto n. 18/2020 prevede l’equiparazione della quarantena alla malattia.

L’indennità INPS di malattia è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, considerando l’equiparazione della quarantena alla malattia e l’obbligo per il lavoratore dipendente di produrre apposita certificazione sanitaria.

Per beneficiare del pagamento della malattia in caso di quarantena da Covid-19, il lavoratore è tenuto a richiedere il certificato medico, con il quale il medico curante (o direttamente il lavoratore) dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Accanto all’indennità di malattia ordinaria in caso di quarantena, in favore dei lavoratori titolari di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104, o in possesso di condizione di rischio a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o terapia salvavita, è prevista una forma specifica di tutela. Il periodo di quarantena previsto dal certificato di malattia è equiparato a degenza ospedaliera, e si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità, in assenza di familiari a carico.

Infine, la malattia conclamata da Covid-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Sono queste le disposizioni normative previste in favore dei lavoratori fragili e per i dipendenti in quarantena Covid-19. A tal proposito, il messaggio INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini delle richieste di conguaglio da parte delle aziende.

C’è però il nodo delle risorse disponibili a copertura della malattia dei dipendenti in quarantena.

A tal fine, e considerando la “complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro”, le operazioni di conguaglio sono per il momento limitate ai casi di quarantena Covid-19 di lavoratori dipendenti, a carico dell’INPS, relativi agli eventi con prognosi conclusa entro il 30 settembre 2020.

Quarantena Covid-19, conguaglio some anticipate dai datori di lavoro nel flusso Uniemens: i codici evento per il settore privato

Seppur ponendo chiari paletti sugli eventi per i quali sarà possibile recuperare le somme anticipate per conto dell’INPS, il messaggio n. 3871 fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

Per la corretta gestione degli eventi di quarantena introdotti dall’articolo 26, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
  • MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
  • MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento CodiceEvento di Settimana procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Nell’elemento DiffAccredito dovrà essere indicato il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.

È prevista la compilazione dell’elemento InfoAggEvento, nel quale va indicato il codice PUC (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione dell’attributo “TipoInfoAggEvento” con il codice “CM” (certificato medico).

Il messaggio INPS specifica inoltre che trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario giornaliero.

Nell’elemento Giorno interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:

  • Elemento Lavorato = N;
  • Elemento TipoCoperturaGiorn =1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
  • Elemento CodiceEventoGiorn = MV6 / MV7 / MV8;
  • Elemento InfoAggEvento> di EventoGiorn=PUC.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento Settimana.

Rimandando al messaggio INPS di seguito allegato per tutte le istruzioni nel dettaglio relative alla corretta compilazione del flusso Uniemens, si evidenzia che i datori di lavoro che avessero già conguagliato l’importo erogato come indennità di malattia, dovranno sistemare gli eventi indicati nei precedenti flussi compilando l’elemento MesePrecedente, restituendo l’importo ed indicando il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento “DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal”, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i relativi codici.

INPS - messaggio numero 3871 del 23 ottobre 2020
Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative

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