Quarantena e prestazioni di malattia: istruzioni INPS su smart working e CIG

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Quarantena trattata come malattia in caso di smart working o cassa integrazione? Non è possibile. A fornire chiarimenti sulla possibilità di accedere alle prestazioni è l'INPS con il messaggio numero 3653 del 9 ottobre 2020. Necessaria in ogni caso la certificazione dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena e prestazioni di malattia: istruzioni INPS su smart working e CIG

Quarantena, accesso alle prestazioni di malattia anche in caso di smart working o cassa integrazione? Non è possibile. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio numero 3653 del 9 ottobre 2020.

L’Istituto torna sul tema dopo gli ultimi interventi normativi per chiarire le regole di riferimento, ma all’orizzonte ci sono già nuove indicazioni per i lavoratori fragili.

In linea generale si chiarisce che la certificazione medica è sempre necessaria per beneficiare delle prestazioni di malattia e anche per i soggetti in quarantena all’estero, sulla base di provvedimenti emessi da autorità di paesi stranieri, il procedimento deve essere eseguito dalle “preposte autorità sanitarie italiane” .

Quarantena e certificato di malattia: istruzioni INPS in caso di smart working

La carrellata di casi analizzati dall’INPS nel messaggio numero 3653 del 9 ottobre 2020 parte dai lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa in smart working.

Non è possibile beneficiare delle prestazioni previste per malattia o per degenza ospedaliera se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, in quanto soggetto fragile, continui a svolgere la sua attività pur non essendo fisicamente in sede, sulla base di accordi con il datore di lavoro.

“In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione”, sottolinea il documento.

In caso di malattia conclamata, infatti, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro e ha diritto ad accedere alla prestazione previdenziale, che va a compensare la perdita di guadagno.

Sui lavoratori fragili l’INPS specifica:

“Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera”.

Ma è necessaria una precisazione. Nella legge di conversione del Decreto Agosto, non ancora approvata in via definitiva, sono state inserite alcune rilevanti novità anche per i lavoratori fragili:

  • fino al 15 ottobre, infatti, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero;
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 si prevede l’impiego dei lavoratori fragili in smart working anche con mansioni diverse dalle proprie o ricorrendo a percorsi di formazione.

Quarantena e certificato di malattia: istruzioni INPS in caso di ordinanza locale

Anche in caso di ordinanza locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, non è possibile beneficiare delle tutele previste per la malattia, è sempre necessaria la certificazione per accedere alle relative prestazioni.

Una via particolare, ma comunque alternativa, è stata delineata dal Decreto Agosto solo per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio e per le imprese che operano in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

In questi casi il datore di lavoro può accedere alle diverse forme di cassa integrazione, CIGO, CIGD, ASO, CISOA, per i periodi che vanno dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Una disposizione che, secondo quanto evidenziato dall’INPS, conferma l’impossibilità di accedere alle prestazioni di malattia senza certificazione medica:

“La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica”.

Quarantena e prestazioni di malattia: istruzioni INPS in caso di CIG

L’ultima ipotesi analizzata riguarda la possibilità di richiedere la malattia per quarantena durante un periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
  • cassa integrazione in deroga (CIGD);
  • assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà.

Dal momento in questi casi si verifica una sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno anche la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

Il testo chiarisce:

“Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sul’’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati”.

Stesse regole, sottolinea l’INPS, valgono anche per i lavoratori fragili.

Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio INPS numero 3653 del 9 ottobre 2020.

INPS - Messaggio numero 3635 del 9 ottobre 2020
Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.

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