Cos'è il quaderno di campagna e chi è obbligato ad averlo? Da quest'anno sono in arrivo importanti novità
Il quaderno di campagna (detto anche registro dei trattamenti) è un documento obbligatorio in agricoltura che serve a registrare tutte le attività svolte sui terreni coltivati.
È, in sostanza, un registro ufficiale aziendale in cui l’agricoltore o l’azienda annota tutte le operazioni legate all’attività svolta ed effettuate durante l’anno.
Uno strumento che, nel contesto di un’agricoltura sempre più orientata alla tracciabilità e alla sostenibilità, diventa quindi sempre più rilevante e centrale nei piani aziendali.
Quaderno di campagna: cos’è e a cosa serve
Cos’è il quaderno di campagna?
Il Registro dei trattamenti, meglio conosciuto in Italia come Quaderno di campagna dell’agricoltore, è un documento fondamentale ai fini della tracciabilità delle attività agricole.
Si tratta, in sintesi, di una sorta di “diario di bordo” dove gli agricoltori e le aziende sono tenuti ad annotare, cronologicamente, i diversi trattamenti fitosanitari che vengono effettuati sulle colture e le procedure di fertilizzazione. Serve, quindi, a tenere traccia delle applicazioni di prodotti fitosanitari effettuate su ogni singola coltura.
La disciplina del Quaderno di campagna è regolata da un complesso di norme europee e nazionali. A livello europeo va evidenziato il Regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce i principi generali della legislazione alimentare, introducendo l’obbligo della tracciabilità in tutte le fasi della produzione ma a scendere più in dettaglio è il Regolamento (CE) n. 1107/2009, che stabilisce le norme riguardanti l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Nello specifico, l’articolo 67 impone ai produttori la tenuta di un registro dei trattamenti, da conservare per almeno 3 anni.
Per quel che riguarda la normativa nazionale, l’obbligo del “Registro dei trattamenti” in Italia è stato formalmente introdotto dall’articolo 42 del DPR n. 290/2001, poi modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2012 che in attuazione della direttiva UE 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi ha rafforzato l’obbligo del Quaderno.
Come vedremo in dettaglio più avanti, dal 1° gennaio 2026 è partita la prima fase del processo che prevede la digitalizzazione dell’intero processo, anche se in alcuni paesi europei non si applicherà da subito.
Come funziona e per chi è obbligatorio
Il Quaderno di campagna è uno strumento obbligatorio per tutte le aziende agricole e gli agricoltori che utilizzano prodotti fitosanitari, quindi sostanze naturali o di sintesi destinate a proteggere i vegetali da organismi nocivi, prevenirne gli effetti o distruggere piante infestanti e controllarne la crescita.
Nella pratica, come anticipato, il registro consiste in un modulo aziendale che riporta cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.
Gli acquirenti e gli utilizzatori di detti prodotti sono tenuti a conservare presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Il registro deve conservato per almeno i 3 anni successivi a quello degli interventi annotati. Il titolare dell’azienda, inoltre, deve conservare in modo idoneo anche le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, così come la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Inoltre, può essere compilato e sottoscritto anche da una persona diversa, nel caso in cui l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, assieme al registro dei trattamenti, la relativa delega scritta da parte del titolare.
Inoltre, come precisato all’articolo 16 del Dlgs n. 150/2012, nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti (ovvero imprenditori agromeccanici che forniscono servizi professionali ad agricoltori terzi, utilizzando macchinari propri), il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
Infine, nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.
L’obbligo vale indipendentemente dal fatto che il prodotto finale sia destinato alla vendita o al consumo privato, se l’attività è configurata come agricola professionale. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti, infatti, solamente i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Va, inoltre, utilizzato anche per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.
Cosa deve essere indicato nel registro
Cosa deve essere indicato nel Quaderno?
Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento stesso. Nello specifico, devono essere indicati:
- i dati anagrafici relativi all’azienda;
- la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, così come la ragione che ha reso necessario il trattamento.
Tali informazioni possono essere fornite sia dall’azienda stessa, o da un suo delegato, sia dai CAA, i centri di assistenza agricola a cui è possibile rivolgersi per l’adempimento, previa notifica alla ASL di competenza.
Come indicato all’articolo 24, comma 12, del Dlgs n. 150/2012, la mancata o errata compilazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 1.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Cosa cambia nel 2026
Dal 2026, come anticipato, sono previste importanti novità per il Quaderno di campagna e per gli agricoltori e le aziende che devono tenerlo.
Il Regolamento (Ue) 2023/564 della Commissione Europea, infatti, ha previsto la completa digitalizzazione del registro a cominciare appunto dal 2026. Nello specifico, a partire da gennaio, i registri non creati inizialmente in formato digitale devono essere convertiti entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario.
Considerate le richieste di proroga avanzate da diversi Stati membri, tra cui anche l’Italia, la Commissione ha concesso la possibilità di applicare un periodo di transizione.
Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/2203, infatti, modifica il precedente regolamento, lasciando ai singoli Stati la possibilità di estendere di un anno il termine entro cui avviare la digitalizzazione.
L’Italia ha scelto di avvalersi di tale possibilità, come previsto dal decreto MASAF firmato dal Ministro Lollobrigida il 30 dicembre 2025, approvato dalla Conferenza stato regioni e ora sul tavolo della Corte dei Conti per il via libera definitivo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
“Nell’esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564”, si legge all’articolo 1 del decreto, “i registri per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul territorio italiano, sono obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026”.
Pertanto, in Italia, la completa digitalizzazione del quaderno di campagna scatterà obbligatoriamente per tutti dal 1° gennaio 2027.
Successivamente saranno pubblicate le linee guida per definire le modalità di tenuta del registro elettronico da parte di aziende e agricoltori che hanno Quaderni non elettronici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quaderno di campagna: cos’è e a cosa serve