Istanza di autotutela: cosa succede in caso di errori nell’invio?

Ginevra Franzoni - Leggi e prassi

L'errore nell'invio dell'istanza di autotutela non compromette la procedura: alla correzione provvede l'Amministrazione finanziaria

Istanza di autotutela: cosa succede in caso di errori nell'invio?

Presentare un’istanza di autotutela è un passo importante per correggere un errore del fisco senza dover affrontare un contenzioso formale.

Ma cosa succede se, per distrazione o confusione, il documento viene inviato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sbagliato?

La domanda è tutt’altro che teorica, soprattutto considerando la struttura complessa dell’Amministrazione finanziaria: ad accendere i riflettori sulla questione è un contribuente che si rivolge alla rivista online dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi.

Fortunatamente, il contribuente non perde i propri diritti anche in caso di errore nell’invio.

Istanza di autotutela inviata all’ufficio sbagliato: cosa dice la legge?

A fare chiarezza è la circolare n. 21 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica come, in caso di errore, l’ufficio che riceve l’istanza, pur non essendo competente, è tenuto a trasmetterla all’ufficio corretto. Non solo, lo stesso ufficio deve anche informare il contribuente della trasmissione, usando l’indirizzo indicato nella richiesta, oppure – in assenza – quello risultante in anagrafe tributaria.

In sostanza, non è necessario inviare una nuova istanza, né temere che l’errore comporti la perdita di diritti.

L’effetto sull’interruzione dei termini

Anche nel caso in cui un’istanza di autotutela venga presentata a un ufficio non competente, essa conserva comunque la sua efficacia ai fini del blocco del termine annuale previsto dal comma 2 dell’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente.

Ciò significa che, pur essendo indirizzata all’ufficio sbagliato, la richiesta impedisce la decadenza del diritto del contribuente a presentare l’istanza entro i termini previsti dalla normativa, garantendo così la tutela dei propri diritti.

L’ufficio ricevente è tenuto a trasmettere tempestivamente l’istanza all’ufficio competente e a informare il contribuente, assicurando che la procedura possa proseguire senza pregiudizi per l’interessato.

circolare_n.21 del 7/11/2024
Le istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network