La legge annuale per le PMI delega il governo al riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative. Previsti anche incentivi per le reti di imprese
Entro il 2027 arriverà il nuovo Testo unico della disciplina in materia di start-up e PMI innovative.
Questo uno dei punti cardine della nuova legge annuale per le PMI, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Oltre alle misure in materia di lavori, su tutte l’incentivo al ricambio generazionale con il part time di accompagnamento alla pensione e le nuove regole per la sicurezza in smart working, il provvedimento prevede anche interventi per PMI, start-up e reti di imprese.
Start-up e PMI innovative in arrivo il nuovo Testo unico
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventano operative le nuove disposizioni previste dalla legge annuale per le PMI.
Il testo della legge n. 24/2026 prevede una serie di novità per il mondo delle imprese ma anche in materia di lavoro e per la lotta alle false recensioni.
Tra le novità in arrivo per le aziende spicca il provvedimento che delega il governo ad adottare un nuovo Testo unico con l’obiettivo di riordinare la disciplina in materia di start-up e PMI innovative.
Entro i prossimi 12 mesi, infatti, il governo (previo parere della Conferenza unificata) dovrà adottare un nuovo decreto legislativo che preveda il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, così come delle disposizioni relative a tutte le attività di filiera che riguardano servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti.
Come indicato all’articolo 24 della legge n. 34/2026, la stesura del nuovo Testo unico per le start-up e le PMI innovative deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
- unificazione e razionalizzazione della disciplina;
- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
- riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l’efficacia dell’azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e gradualità;
- riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Entro i prossimi 12 mesi, dunque, dovrà essere costruito lo scheletro del nuovo testo, che poi sarà trasmesso al Parlamento per l’approvazione definitiva.
Incentivi fiscali per le reti di imprese
La legge annuale per le PMI prevede anche una serie di misure per l’aggregazione delle imprese minori. In particolare, l’articolo 1 disciplina le nuove agevolazioni fiscali per le reti di imprese nel triennio 2027/2029.
Le imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono non si vedranno tassare la quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete (preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal un apposito decreto di prossima emanazione, oppure, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva)
La quota così definita non concorre alla formazione del reddito nell’esercizio relativo al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.
Ad ogni modo, l’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite massimo di un milione di euro annui.
L’agevolazione, si legge al successivo comma 2, non si applica se la rete di imprese acquista soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
I criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno definiti da un apposito decreto MIMIT-MEF da emanare entro i prossimi 60 giorni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Start-up e PMI innovative in arrivo il nuovo Testo unico