Proroga al 30 settembre per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alle cripto-attività

Emiliano Marvulli - Imposte

Proroga in arrivo per il versamento dell’imposta sostituiva relativa alle cripto attività introdotta dalla Legge di Bilancio 2023: il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa lo slittamento della scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2023 con il comunicato stampa del 13 giugno

Proroga al 30 settembre per il versamento dell'imposta sostitutiva relativa alle cripto-attività

Con un secco comunicato stampa, pubblicato il 13 giugno 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato la proroga del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.

L’opzione è prevista dalla L. 197/2022 che, ai commi da 133 a 137 dell’articolo 1, ha introdotto la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto delle cripto-attività ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze rilevanti in base al nuovo comma c-sexies) dell’art. 67 del TUIR.

La procedura si inserisce nell’ambito delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto una inedita categoria di “redditi diversi” (la nuova lettera c-sexies) costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Proroga per il versamento dell’imposta sostitutiva relativo alle cripto-attività

Ai fini della disposizione in esame, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Dal periodo d’imposta 2023, quindi, il possessore di cripto-attività dovrà (salvo opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito) dichiarare le plusvalenze rilevanti (o le minusvalenze) in dichiarazione, nel periodo d’imposta del realizzo (secondo un criterio di cassa) e assoggettarle all’imposta sostitutiva del 26 per cento, direttamente o per il tramite di un intermediario, se presente.

In linea generale, per il calcolo delle plusvalenze occorre far riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle cripto-attività permutate, ed il loro costo o valore di acquisto.

La norma in esame consente, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, di assumere in via opzionale, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore della cripto-attività a tale data dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 14 per cento, senza alcuna perizia di stima.

Versamento dell’imposta sostitutiva relativo alle cripto-attività: la scadenza passa al 30 settembre

Nella sua originaria formulazione, l’imposta sostitutiva avrebbe potuto essere versata o in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo, con pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento sulle rate successive alla prima.

Con il comunicato n. 96 dello scorso 13 giugno, il MEF ha posticipato tali termini precisando che, con una disposizione normativa di prossima emanazione, saranno prorogati di tre mesi, e precisamente dal 30 giugno al 30 settembre 2023, “i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio”.

Per espressa previsione normativa le eventuali minusvalenze realizzate per effetto della rideterminazione del costo o valore d’acquisto non saranno comunque utilizzabili in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze realizzate nel 2023 e nei quattro periodi d’imposta successivi, come invece ordinariamente previsto dal nuovo comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network