Tassazione delle criptovalute, novità in arrivo con la Manovra

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Legge di bilancio 2023: dalla tassazione delle cripto attività alla procedura di regolarizzazione delle criptovalute, ecco le ultime novità

Tassazione delle criptovalute, novità in arrivo con la Manovra

Lo scorso 21 novembre il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato e varato il disegno di legge di Bilancio 2023 contenente, tra le altre materie, una serie di norme concernenti un nuovo regime di tassazione delle cripto-attività ed una procedura di regolarizzazione per quelle detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. 167/1990.

La tassazione delle cripto attività

Nel lungo testo dell’art. 30 della bozza di legge, rubricato “Tassazione delle operazioni su cripto-attività”, il Legislatore qualifica come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti.

Le operazioni rileveranno solo se, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il valore delle plusvalenze complessivamente realizzate sarà superiore ad un limite quantitativo, fissato provvisoriamente in 2.000 euro in attesa delle possibili modifiche che saranno disposte in sede parlamentare.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto.

Le plusvalenze così calcolate sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Un aspetto molto importante riguarda l’irrilevanza fiscale della permuta tra cripto attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, anche se sul punto non sono fornite ulteriori specificazioni.

Sono previste tra l’altro modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 461/1997, recante la disciplina dell’imposta sostitutiva applicata dagli intermediari abilitati sui redditi diversi di natura finanziaria ed ora, anche, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di criptoattività, il cd. regime del risparmio amministrato. Si tratta di un regime opzionale (che prevede la tassazione all’atto del realizzo) che, ai sensi dell’introdotto co. 1-bis all’art. 6, potrà essere reso agli operatori non finanziari, di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e precisamente a:

  • prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale,
  • prestatori di servizi di portafoglio digitale.

La proposta normativa contiene anche la possibilità di affrancare il valore delle cripto attività alla data del 1° gennaio 2023, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14 per cento, da effettuarsi in un’unica soluzione o in tre annuali di pari importo.

Riflessi sul monitoraggio fiscale

L’art. 30 della bozza di legge di bilancio contiene anche importanti modifiche al D.L. 167 del 1990 in materia di monitoraggio fiscale.

La norma prevede la modifica dell’art. 1 riguardante le disposizioni sul monitoraggio da parte degli intermediari finanziari (e non) concernenti gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni transnazionali, con l’allargamento del perimetro soggettivo degli intermediari finanziari obbligati alla comunicazione, che includeranno anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale, fino ad oggi esclusi.

Il disegno di legge contiene inoltre modifiche all’art. 4 del decreto del 1990, che prevede gli obblighi a carico dei contribuenti residenti in Italia di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione la detenzione di investimenti e attività finanziarie.

L’ambito oggettivo è stato espressamente ampliato anche alle cripto-attività, a cui peraltro non è associato il concetto di localizzazione all’estero, a voler significare che la detenzione delle criptovalute esula dal concetto di territorialità.

Procedura di regolarizzazione delle criptovalute illecitamente detenute

La proposta normativa ha introdotto la possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2021, detenevano criptoattività in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. 167/1990 e senza dichiarare i redditi prodotti dalle stesse.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione, che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività. Diverso il costo della regolarizzazione, infatti:

  • se la detenzione delle cripto attività non ha prodotto redditi, le violazioni potranno essere regolarizzate con il versamento di un importo pari alla misura dello 0,5 per cento, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate;
  • se, diversamente, sono stati prodotti redditi, il costo per anno aumenta perché, oltre al pagamento dello 0,5 per cento annuo riferito alle violazioni del monitoraggio fiscale, il contribuente dovrà versare un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

L’accesso alla procedura è condizionato, in ogni caso, alla dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione produrrà effetti esclusivamente sui redditi relativi alle cripto-attività oggetto di emersione e sulla non applicazione delle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio fiscale.

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