Scadenza acconto IVA 2020, dubbi sulla proroga nel decreto Ristori quater

Proroga acconto IVA 2020, la scadenza del 28 dicembre e la possibilità di rinvio del versamento al 16 marzo 2021 suscitano alcuni dubbi. Il decreto Ristori quater prevede il differimento in via generica dei versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto di dicembre, lasciando spazio all'interpretazione.

Scadenza acconto IVA 2020, dubbi sulla proroga nel decreto Ristori quater

Proroga o no per l’acconto IVA 2020? La scadenza del 28 dicembre e la possibilità di rinvio al 16 marzo 2021 creano non pochi dubbi.

Il decreto Ristori quater, all’articolo 2, proroga al 16 marzo 2021 i “versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto” in scadenza a dicembre, e sebbene le opinioni degli addetti ai lavori convergano nell’interpretare il rinvio in maniera estesa, non mancano le perplessità.

L’articolo sopra citato è quello relativo alla proroga dei versamenti periodici di dicembre 2020, dalle ritenute, ai contributi INPS, fino appunto ai versamenti dell’IVA. Una possibilità concessa alle partite IVA che, a novembre 2020, hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019 e ai soggetti esercenti specifiche attività nelle zone rosse anche senza verifica della perdita registrata.

Non c’è un nel decreto Ristori quater un riferimento chiaro alla scadenza dell’acconto IVA, e lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate del mese di dicembre non aiuta a sciogliere i dubbi.

Scadenza acconto IVA 2020, dubbi sulla proroga nel decreto Ristori quater

Il Fisco corre veloce, da sempre, ma a quanto pare non riesce a tenere il passo delle evoluzioni normative legate al Covid-19.

Così pare guardando allo scadenzario di dicembre dell’Agenzia delle Entrate che, pur non essendo una “fonte normativa”, è da sempre un punto di riferimento per imprese e professionisti.

Se da un lato viene già riportata la nuova scadenza del giorno 10 per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, dall’altro lascia da parte le restanti proroghe previste dal decreto Ristori quater.

Non c’è, ad oggi, una menzione relativa alla proroga delle scadenze del 16 dicembre 2020, così come non viene chiarita la questione dell’acconto IVA del 28 dicembre. Ed è anche per questo che i dubbi la fanno da padrone.

C’è da dire che l’opinione diffusa è che la proroga prevista dal decreto Ristori quater riguardi anche l’acconto IVA.

La misura è contenuta all’articolo 2, relativo alla “sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre” 2020.

La lettera b del comma 1 include nel rinvio i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto. Un’indicazione generica, che fa quindi pensare ad una proroga rivolta non solo ai versamenti del 16 dicembre, ma anche all’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre.

Proroga acconto IVA, rinvio della scadenza al 16 marzo 2021 con calo di fatturato

Andare per interpretazioni quando si tratta di fisco non è certo una cosa piacevole, e sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza da parte del legislatore. Nell’attesa che sia l’Agenzia delle Entrate a prendere una posizione chiara, facciamo il punto su quali sarebbero i soggetti ammessi alla proroga della scadenza dell’acconto IVA 2020.

Il rinvio dei versamenti di dicembre 2020 riguarda le partite IVA con ricavi o compensi non superiori al limite di 50 milioni di euro nel 2019, e che nel mese di novembre 2020 hanno registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019.

Accedono al rinvio previsto dal Ristori quater anche i titolari di partita IVA che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, senza vincoli relativi alla perdita registrata.

Accedono alla proroga senza vincoli anche:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale;
  • i ristoranti in zona arancione e in zona rossa;
  • i soggetti che esercitano attività incluse nell’elenco di codici ATECO di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis;
  • agenzie di viaggio, tour operator o alberghi in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, ovviamente senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili.

Calcolo acconto IVA 2020, metodo previsionale senza sconti sulle sanzioni

In attesa di chiarimenti sul rebus delle proroghe previste dal decreto Ristori quater, un aspetto certo è che, anche qualora venisse confermata l’interpretazione estensiva del rinvio dei versamenti IVA, il differimento al 16 marzo 2021 non sarà generalizzato.

Ai “chiamati alla cassa” per mancanza dei requisiti viene in soccorso il metodo di calcolo previsionale.

Così come per la generalità degli acconti, anche per l’IVA annuale è possibile adottare il metodo previsionale. L’acconto dovuto è in questo caso pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare a dicembre (per i mensili), in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali ordinari o per il quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il calcolo con metodo previsionale ha il vantaggio di consentire di determinare l’acconto in misura inferiore, in caso di calo di fatturato rispetto all’anno precedente.

Lo svantaggio è che, in caso di scostamento tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto, è prevista l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Un rischio che è stato ridotto per le imposte sui redditi, per effetto della norma di favore prevista dal decreto Liquidità, che all’articolo 20 stabilisce:

“Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.”

Per gli acconti Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate, sanzioni ed interessi non si applicano se il versamento effettuato, applicando il metodo previsionale, è pari almeno all’80% della somma effettivamente dovuta e che risulterà dalla dichiarazione dei redditi 2021.

Una previsione simile attualmente non è prevista per l’acconto IVA.

La possibilità di versare un acconto inferiore, in caso di perdite rilevanti di incassi, è prevista anche utilizzando il metodo analitico di calcolo. In questo caso si evita il rischio di sanzioni in caso di scostamento, ma bisogna predisporre una liquidazione straordinaria, con un aggravio di adempimenti e costi.

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