Il DL Maltempo ha prorogato le scadenze fiscali per i residenti in Calabria, Sicilia e Sardegna. Dalla domanda di rottamazione quinquies fino ai versamenti INPS, la platea è però ristretta (e ancora non è stata definita)
La proroga delle scadenze prevista dal DL Maltempo è per pochi, ma a ridosso di alcuni importanti adempimenti il perimetro effettivo dei beneficiari non è ancora stato definito.
Sia per quel che riguarda i tre mesi in più per fare domanda di rottamazione quinquies, ma anche sul fronte della sospensione dei versamenti fiscali, così come dei contributi oggetto della circolare INPS n. 49 del 22 aprile 2026, la proroga non è onnicomprensiva per tutti i residenti nelle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna.
Non basta neppure guardare all’elenco dei comuni colpiti dal maltempo contenuti nelle ordinanze della Protezione civile n. 1180/2026 e 1181/2026, emanate dopo la dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.
L’individuazione puntuale dei beneficiari è demandata a un’ordinanza della Protezione Civile attesa entro il 29 marzo 2026, che tuttavia manca ancora all’appello.
Proroga scadenze DL Maltempo, dalla domanda di rottamazione ai contributi INPS beneficiari nell’ombra
Per inquadrare al meglio la questione è fondamentale partire dalla norma.
Il decreto legge n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito in via definitiva dal Senato con il voto del 22 aprile, delinea il perimetro delle proroghe delle scadenze fiscali e contributive all’interno dell’articolo 2, che ai commi 1 e 2 stabilisce quanto segue:
“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026:
a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.2. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.”
Da quanto sopra emerge quindi chiaramente che le proroghe, indicate nei commi seguenti dell’articolo 2 e che riguardano i versamenti fiscali, contributivi e i termini di adesione alla rottamazione quinquies e pagamento delle rate, non sono applicate in via generalizzata a tutti i residenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna.
Parimenti, la platea non include tutti i residenti nei comuni specifici colpiti dall’emergenza maltempo.
Il decreto non prevede quindi una sospensione per area geografica, ma per stato di necessità certificato.
I beneficiari saranno esclusivamente i soggetti individuati mediante ordinanza della Protezione Civile, su proposta dei Presidenti delle regioni interessate. E qui arriva la “nota dolente”.
Non c’è traccia dell’elenco dei beneficiari della proroga delle scadenze
Ad oggi, l’elenco dei soggetti destinatari delle proroghe in materia fiscale, contributiva e sul fronte della rottamazione quinquies, manca ancora all’appello.
La conferma arriva anche dalla circolare INPS relativa alla sospensione dei versamenti contributivi pubblicata il 22 aprile, nella quale si legge:
“il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 25/2026 dispone che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i soggetti aventi diritto alla sospensione; pertanto, solo successivamente alla pubblicazione di tale ordinanza è possibile effettuare il controllo al fine di verificare la corretta spettanza della sospensione richiesta.”
La dead line per la pubblicazione dell’ordinanza è passata da tempo: il testo era atteso entro il 29 marzo 2026.
Poca chiarezza e scadenze dietro l’angolo: il caso della domanda di rottamazione quinquies
Evidenziare il ritardo, e le conseguenze a carico di cittadini e imprese, è centrale se si guarda al perimetro degli adempimenti sospesi.
Il comma 3, articolo 2 del DL n. 25/2026 rinvia i versamenti tributari, contributivi e assistenziali in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026. Il comma 4 comprende nella proroga anche le ritenute alla fonte e le addizionali IRPEF operate dai sostituti d’imposta che, come noto, si pagano a cadenza mensile.
Secondo quanto previsto dal comma 5, inoltre, la proroga è applicata anche ai versamenti tributari e non tributari relativi alle cartelle esattoriali.
In tutti i casi di cui sopra i versamenti sospesi andranno effettuati entro il 10 ottobre 2026.
Di particolare interesse è però la proroga prevista in materia di rottamazione quinquies. La scadenza ordinaria per fare domanda, fissata al 30 aprile 2026, si sposta in avanti di tre mesi. Il rinvio si applicherà anche alle scadenze per il pagamento.
In pratica quindi:
- per la presentazione della domanda di rottamazione quinquies, il termine del 30 aprile passa al 31 luglio 2026;
- per l’invio della comunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2026;
- per il pagamento della prima o unica rata, la scadenza passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2026 (e, a cascata, slittano le rate successive dovute a cadenza bimestrale).
Arrivati però a ridosso del termine ordinario, non è ancora chiaro chi potrà effettivamente beneficiare dei tre mesi extra. Per quel che riguarda la domanda, l’assenza di chiarezza rischia di trasformarsi in un boomerang per chi sceglierà di temporeggiare, considerando la perentorietà dei termini di adesione.
A oggi, inoltre, la proroga non è stata segnalata in alcun modo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il termine aggiuntivo concesso alla luce dell’emergenza diventa quindi un pericolo più che un beneficio.
In un quadro di incertezze, il consiglio è quindi di muoversi per tempo, per evitare di restare incastrati nel vortice di “mala gestione” della traduzione pratica delle norme.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione quinquies e contributi INPS, proroga per pochi e con platea ancora da definire