Proroga Durc e contributi INPS: istruzioni operative sulla sospensione dei termini

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Proroga Durc e contributi INPS, il messaggio numero 1374 del 25 marzo 2020 fornisce le istruzioni operative sulla sospensione dei termini. Prevista tra i mesi di maggio e giugno la ripresa di adempimenti e pagamenti. Intanto dall'8 aprile sul portale istituzione è stata aggiornata la procedura online per i Documenti Unici di Regolarità Contributiva.

Proroga Durc e contributi INPS: istruzioni operative sulla sospensione dei termini

Proroga per la validità del Durc e sospensione ampia di contributi e debiti INPS: arrivano con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 le istruzioni operative sul rinvio dei termini disposto dal Decreto Cura Italia. Come anticipato nella comunicazione di fine marzo, anche il portale dell’Istituto è stato adeguato alle novità.

A partire dai contributi INPS, fino al documento di regolarità contributiva, la ripresa dei termini ordinari decorrerà dal mese di maggio o giugno, con scadenze variabili.

Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.

Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS - d’intesa con l’INAIL - specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020. E, come indicato nel messaggio 1546 dell’8 aprile, il portale è stato aggiornato per rendere disponibili i documenti.

Superando le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, l’INPS comunica la sospensione delle regole ordinarie in merito alle istruttorie di regolarizzazione.

INPS - messaggio numero 1374 del 25 marzo 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva

Proroga Durc, validità fino al 15 giugno 2020: le istruzioni operative dell’INPS

Proroga anche per il Durc, il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Quelli in scadenza dal 31 gennaio e fino al 15 aprile 2020 conservano la validità fino al 15 giugno 2020.

Come specificato dal messaggio INPS del 25 marzo 2020, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

D’intesa con l’INAIL, l’INPS fornisce alcune utili istruzioni pratiche. In primis viene evidenziato che nell’home page del servizio “Durc On Line”, è stato inserito il seguente messaggio:

“Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps e dall’Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.”

Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:

  • Il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
  • “Il Durc On Line” che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:
    • il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (appare evidente che non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);
    • il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.

Come preannunciato nel messaggio del 25 marzo, dall’8 aprile la procedura online è stata aggiornata per essere in linea con la proroga che si applica al periodo di scadenza.

Durc online: sospesi gli inviti alla regolarizzazione

Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020.

In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale Inail avverrà a cura di tale Istituto.

Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.

Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).

Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

Proroga contributi INPS: gestione domande di rateazione dei debiti contributivi. Le istruzioni nel messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020

Il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 fornisce ulteriori istruzioni operative rispetto a quanto già disposto con la circolare n. 37 del 12 marzo in relazione alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in seguito all’emergenza coronavirus.

Per quel che riguarda le rateazioni già concesse o in corso di definizione, è stato già specificato che la sospensione si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento. Sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione, previsto:

  • dal 23 febbraio e fino al 30 aprile per i comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (zona rossa Lombardia e Veneto);
  • dal 2 marzo e fino al 30 aprile per il settore turistico e alberghiero.

Il Decreto Cura Italia ha inoltre previsto:

  • la sospensione dei versamenti dei datori di lavoro domestico, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020;
  • l’estensione dei soggetti destinatari della proroga dei contributi INPS dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (articolo 61, comma 2);
  • la proroga fino al 31 maggio 2020 della sospensione per le associazioni sportive;
  • la sospensione dei versamenti contributivi dall’8 marzo al 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

La ripresa dei versamenti è fissata nella generalità dei casi al mese di maggio, ed il pagamenti dei contributi sospesi dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio ovvero a rate, da completare entro il mese di ottobre.

Per le associazioni sportive la ripresa dei versamenti è invece fissata al mese di giugno.

Le regole sulla rateazione previste dalla circolare n. 37 del 12 marzo 2020 si applicano anche alle sospensioni disposte dal decreto Cura Italia. Entro la data di ripresa dei versamenti dovranno essere versate in un’unica soluzione del rate dei piani di ammortamento ricadenti nel periodo di sospensione.

I piani di ammortamento la cui rata contante (prima rata accordata) ricada nel periodo di sospensione rimarranno emessi fino al pagamento delle somme dovute per il periodo di proroga dei termini.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network