Profitto del reato e sequestro del conto corrente di società estranea ai fatti illeciti

Sequestro di somme su conto corrente della società e profitto del reato: la Sentenza numero 15047 del 2021 della Corte di Cassazione ha chiarito rilevanti profili sulla sequestrabilità per fatti illeciti riconducibili, a titolo personale, al suo rappresentante legale.

Profitto del reato e sequestro del conto corrente di società estranea ai fatti illeciti

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 15047 del 21 aprile 2021, ha chiarito rilevanti profili in tema di profitto del reato e sequestrabilità del conto corrente di una società per fatti illeciti riconducibili, a titolo personale, al suo rappresentante legale.

Nel caso di specie, il Gip aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro rinvenibili “nel sistema bancario” e rientranti a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’imputato e della società sui conti correnti lo stesso aveva la delega ad operare, nonché, in subordine, “in assenza di disponibilità di somme congrue rispetto a quelle indicate”, il sequestro per equivalente dei beni immobili e mobili registrati di pertinenza dello stesso imputato, fino a concorrenza del medesimo importo.

Il Tribunale adito rigettava l’istanza di dissequestro e avverso tale pronuncia la società proponeva infine ricorso per cassazione

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12 bis Dlgs. 74/2000.

Premetteva la società che la polizia giudiziaria aveva eseguito il citato decreto sequestrando in via “diretta” la somma di euro 236.344,90, giacente sul suo conto corrente, sul rilievo per cui l’imputato ne aveva la disponibilità, in quanto delegato ad operarvi.

Inoltre, il sequestro sarebbe stato eseguito in due diversi momenti, su denaro confluito sul citato conto corrente dopo la commissione del reato ipotizzato e anche dopo l’adozione della misura ablativa contestata.

Con l’istanza di riesame la società ricorrente, quale terzo avente diritto alla restituzione, obiettava quindi che l’eseguito sequestro, finalizzato alla confisca diretta, era illegittimo, atteso che, trattandosi di denaro confluito sui conti dopo la consumazione della fattispecie ipotizzata, le somme vincolate non costituivano in realtà il profitto del reato.

Sosteneva poi la ricorrente che, in ogni caso, quand’anche tali somme venissero qualificate come profitto, si trattava comunque di beni riferibili in via esclusiva ad una società estranea al reato, oltre che rispetto alla persona fisica dell’imputato, nei confronti della quale non poteva dunque operare la cd. “confisca diretta”.

Trattandosi di soggetto diverso e distinto nei termini suesposti, neppure era del resto configurabile il sequestro per equivalente.

Né ostava a tali considerazioni il fatto che l’imputato disponesse di una delega ad operare sui conti interessati dal vincolo reale imposto, essendo quest’ultimo un dato di per sé insufficiente a far rientrare nella sua disponibilità i predetti conti correnti.

Né, infine, risultava che la società fosse una mera società schermo dell’imputato.

Con un secondo motivo di ricorso la società deduceva poi la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen., nonché degli artt. 125, comma 3, e 322, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’eseguito sequestro finalizzato alla confisca diretta nei suoi confronti.

Ribadiva infatti la ricorrente come, sebbene il provvedimento del Gip non avesse citato la società, il sequestro era stato poi eseguito dalla polizia giudiziaria nei suoi confronti.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 15047 del 21 aprile 2021
Il testo integrale della Sentenza della Corte di Cassazione numero 15047 del 21 aprile 2021.

Profitto del reato e sequestro del conto corrente di società estranea ai fatti illeciti: la decisione

I giudici di legittimità precisano che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, non può mai riguardare beni dell’ente il cui legale rappresentante abbia commesso un illecito tributario, salvo il caso in cui la società costituisca un mero schermo.

Nel caso in esame, poi, ancor più paradossalmente, il sequestro aveva riguardato una società del tutto estranea al reato ipotizzato, non essendo ente beneficiario del risparmio fiscale derivante dalla condotta contestata all’imputato.

Il conto corrente oggetto del sequestro apparteneva alla società di cui l’indagato era solo amministratore, come tale, delegato ad operare sul conto, ma questo non legittimava a confondere il concetto di “piena disponibilità” con il mero rapporto organico che caratterizza la figura del legale rappresentante.

In tal caso, la delega ad operare sul conto corrente non è infatti priva di vincoli, ma opera nei limiti dello scopo sociale e nel solo interesse dell’ente.

Anche la seconda censura, secondo la Corte, era fondata.

Evidenzia infatti a tal proposito la Cassazione come non emergeva dagli atti alcun elemento per giustificare la tesi del Tribunale secondo cui il provvedimento genetico avrebbe previsto e disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di conti correnti della società.

Le somme sequestrate, ribadiva la Corte, erano prive di una relazione di qualificata pertinenzialità rispetto al delitto contestato, e quindi, non costituivano profitto del reato, trattandosi peraltro di danaro affluito sui conti dopo la consumazione degli stessi illeciti e trattandosi comunque, per quanto già detto, di beni ascrivibili ad un ente estraneo alla commissione dell’illecito.

Profitto del reato e sequestro del conto corrente di società estranea ai fatti illeciti: conclusioni

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, evidenzia alcuni principi cardine, ricordando che la giurisprudenza di legittimità ha ormai costantemente confermato che, se da una parte è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica e derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato, dall’altra, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Cass., Sez. U, n. 10561 del 05/03/2014).

E tale principio deve ritenersi operante sia quando l’ente coinvolto nel sequestro benefici direttamente della commissione dei reati tributari di riferimento, essendo essi stati commessi dal corrispondente rappresentante legale, sia, a maggior ragione, nel caso in cui esso non presenti alcuna correlazione con tali reati.

Come era appunto nel caso di specie, in cui le fattispecie di cui all’art. 2 Dlgs. 74/2000, in relazione alle quali era stato disposto il sequestro in esame, erano state consumate dall’imputato nella sua qualità di rappresentante legale di altra e diversa società e non nella qualità, pur contemporaneamente rivestita, di rappresentante legale della società ricorrente.

Né, come detto, risultava congruo, a sostegno della misura in contestazione, il richiamo, operato dal Tribunale, alla circostanza per cui il denaro sequestrato rientrava nella piena disponibilità dell’imputato, autore della fattispecie di reato, in ragione della delega di cui era titolare, nella sua qualità di rappresentante legale della società ricorrente.

In proposito, era infatti errato, secondo la Corte, il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale che consente il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario intestato ad un soggetto estraneo al reato, sul rilievo della valorizzazione della delega ad operare senza limitazioni sull’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente stesso (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 23046 del 09/07/2020).

E ciò perché tale assunto presuppone che la confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis Dlgs. n. 74 del 2000 sia sempre ordinata con riferimento ai “beni, di cui il reo ha la disponibilità” per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Con la conseguenza per cui, in relazione alla confisca - e, di conseguenza, al sequestro, essendo questo prodromico e funzionale alla confisca medesima – rileva comunque la disponibilità del bene, intesa come relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli possa determinare autonomamente la destinazione, l’impiego e il godimento del bene stesso.

La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato, laddove, se proprio si volesse fare riferimento ad una di tali categorie, il richiamo più appropriato risulterebbe essere quello riferito al possesso, nella definizione che ne dà l’art. 1140 cod. civ. (Cass., n. 11732 del 24/03/2005).

In altri termini la nozione di “disponibilità” ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Cass., n. 15210 del 20/04/2012).

Tale ricostruzione, in conclusione, non è compatibile con il caso in cui, come era anche nella specie, la delega sia, piuttosto, espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicché non emerga alcuna riconducibilità, neppure parziale, dei beni agli interessi economici, personali, del titolare della delega, al contrario del tutto irrilevanti, così da escludere ogni esercizio di poteri per conto proprio e corrispondenti di fatto al diritto di proprietà.

Al di là dunque dello specifico caso processuale, si evidenzia, in termini generali, che l’art. 12-bis, Dlgs. 74/2000 dispone che, nel caso di condanna per uno dei reati previsti dallo stesso decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni, salvo che appartengano a persona estranea al delitto, che ne costituiscono il profitto od il prezzo (confisca diretta), ovvero, quando essa non è possibile, dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente (confisca per equivalente).

Misure queste che rispondono alla ratio di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, diretto o funzionale alla confisca per equivalente, può essere quindi disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato.

Le Sezioni Unite hanno peraltro rilevato che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di “profitto del reato”, laddove tale locuzione assume quindi un’ampia “latitudine semantica” da colmare in via interpretativa (SS.UU., 2.7.2008, n. 26654).

Il profitto, a cui fa riferimento l’art. 240, co. 1, c.p., deve comunque essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network