Decadenza del sequestro preventivo a seguito dello sgravio della cartella

In tema di reati tributari, non si può disporre o mantenere il sequestro preventivo funzionale alla confisca in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell'Amministrazione finanziaria. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 8226 del 02 marzo 2021.

Decadenza del sequestro preventivo a seguito dello sgravio della cartella

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8226 del 2 marzo 2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, disposto nei confronti degli imputati nell’ambito di indagini in relazione agli artt. 110 cod. pen., e 2 Dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, revocando, di conseguenza, il provvedimento di sequestro già disposto per più di sei milioni di euro.

Il Tribunale aveva osservato che, essendo nel frattempo intervenuto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale, a cui aveva fatto seguito lo sgravio totale del debito tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate, era sopravvenuta anche l’insussistenza del profitto del reato tributario contestato in via provvisoria agli indagati, sicché il mantenimento della misura cautelare, strettamente collegato con una pretesa erariale attuale che individuasse il detto profitto del reato, non aveva ormai più giustificazione.

Concludeva dunque il Tribunale rilevando che, ferma l’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario, gli elementi portati all’attenzione del giudice da parte del pubblico ministero non si confrontavano con gli elementi di novità allegati dalla difesa (sgravio), che giustificavano, in assenza di presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo, la revoca di questo.

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica proponeva infine ricorso per cassazione, censurando la conclusione del Tribunale cautelare secondo cui al provvedimento di sgravio conseguiva l’estinzione della pretesa erariale, con il conseguente venire meno del profitto del reato tributario.

In tal modo, rilevava il ricorrente, il Tribunale, pur in assenza di una pregiudiziale tributaria, aveva illegittimamente riconosciuto una vera e propria efficacia vincolante al provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

In assenza di una pregiudiziale tributaria, tuttavia, rilevava la Procura, al giudice penale, anche nella fase cautelare, era consentito di rideterminare l’imposta evasa, anche pervenendo ad un risultato difforme rispetto a quello individuato dell’Amministrazione finanziaria.

Se la sopravvenienza di un provvedimento di sgravio mette in dubbio il fumus del reato, del resto, si deduceva, non di meno da questo si poteva far discendere l’automatica revoca del sequestro, dovendo il giudice penale prendere in considerazione le argomentazioni assunte nella sede tributaria e, in virtù del libero convincimento, eventualmente confutarle, tanto più quando, come nel caso in esame, le acquisizioni probatorie (e mail, documenti e dichiarazioni confessorie di un coindagato) confermavano l’ipotesi accusatoria e una delle due sentenze del giudice tributario, che aveva determinato lo sgravio, era già presente in atti fin dalla richiesta di sequestro preventivo, essendo stata tuttavia considerata irrilevante, per incrinare i presupposti per la misura cautelare, sia dal Tribunale del riesame che dalla Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 8226 del 2 marzo 2021
Il testo integrale della Sentenza numero 8226 del 2 marzo 2021.

Decadenza del sequestro preventivo a seguito dello sgravio della cartella: la decisione della Corte di Cassazione

Secondo la Cassazione la censura era infondata, avendo il provvedimento impugnato fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, evidenziano i giudici di legittimità, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr., Cass., Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015; Cass., Sez. 3, n. 2299 del 06/12/2019; Cass., Sez. 3, n. 36309 del 2019 del 13/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 355 del 09/05/2018; Cass., Sez. 3, n. 3985 del 07/11/2018; Cass., Sez. 3, n. 28575 del 20/02/2019; Cass., Sez. 3, n. 19994 del 17/04/2017).

La Corte di Cassazione, ha dunque già chiarito che il profitto confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e che tale profitto rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria (cfr., Cass., Sez. 3, n. 9578 del 17/01/2013).

Ma, diversamente dal caso della sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale, che non fa appunto venire meno la pretesa tributaria, laddove vi sia una pronuncia di annullamento, con conseguente provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle Entrate, la situazione è del tutto diversa.

Come infatti già rilevato dalla stessa Corte (Cass., Sez. 3, n. 36309 del 13 giugno 2019), lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall’annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall’ente impositore, il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa.

Il provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate ha pertanto natura di atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale (cfr., Cass., Sez. 5, n. 34912 del 07/03/2016).

Lo sgravio rende infatti privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsiasi, “attuale”, pretesa erariale, rendendo illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto in realtà inesistente (così Cass., Sez. 3, n. 39187/2015).

Né, concludeva la Corte, coglieva nel segno la censura del ricorrente nella parte in cui argomentava che il Tribunale aveva attribuito al provvedimento amministrativo una vera e propria efficacia vincolante, in contrasto con l’assenza di pregiudiziale tributaria nel nostro ordinamento, censurando l’apparenza della motivazione in merito alla sussistenza del fumus del reato, sulla scorta del materiale probatorio sussistente nel giudizio penale e ben più ampio di quello esaminato nella sede tributaria.

Anche tale censura (di apparente motivazione), infatti, secondo la Cassazione, era infondata, dato che l’ordinanza impugnata mostrava in realtà di condividere le ragioni esposte nei provvedimenti delle Commissioni tributarie.

Nessuna efficacia pregiudiziale tributaria era pertanto stata applicata.

Decadenza del sequestro preventivo a seguito dello sgravio della cartella: alcune osservazioni

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, diretto o funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato.

Le Sezioni Unite hanno del resto rilevato che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di “profitto del reato”, laddove tale locuzione assume quindi un’ampia “latitudine semantica” da colmare in via interpretativa (SS.UU., 2.7.2008, n. 26654).

Il profitto, a cui fa riferimento l’art. 240, co. 1, c.p., deve comunque essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito, come visto, all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita, laddove, per la quantificazione dell’indebito risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario.

In tema di reati tributari, del resto, il profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, come ora ribadito dalla pronuncia in commento, lo stesso non è configurabile e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro, in caso di annullamento della cartella da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra il procedimento penale e quello tributario, su cui si basava fondamentalmente l’eccezione sollevata dalla Procura, vige peraltro, come noto, ex art. 20, Dlgs. 74/2000, il principio dell’autonomia reciproca delle due sfere di azione (c.d. “doppio binario”).

Il quadro normativo relativo a tale effettiva separazione è però ben diverso.

L’interazione fra le sorti del processo penale e di quello tributario costituisce infatti, sempre più spesso, motivo di difficoltà teoriche e di complicazioni pratiche.

L’intera materia risulta, anzi, in maniera spesso scomposta, percorsa da linee evolutive del tutto estranee al menzionato schema di autonomia.

Con il Dl. n. 138/2011 si sono introdotte, per esempio, due misure che minano l’asserito parallelismo, prevedendosi la possibilità per l’imputato di fruire delle speciali circostanze attenuanti previste dagli artt. 13 e 14 del Dlgs. n. 74/2000, a condizione che i relativi debiti tributari siano estinti, anche a mezzo delle procedure definitorie previste dall’ordinamento tributario.

A ciò si aggiunge l’ulteriore misura in forza della quale il cosiddetto patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stato reso esperibile solo qualora trovino applicazione le speciali circostanze attenuanti previste dalle richiamate disposizioni premiali del Dlgs. n. 74/2000.

Con tali modifiche l’affermata autonomia dei procedimenti viene quindi contraddetta in maniera esplicita.

Per effetto di tali interferenze, infatti, si introducono veri e propri vincoli normativi, in forza dei quali lo svolgimento del rapporto d’imposta diviene dirimente anche ai fini delle sorti del processo penale e ne condiziona gli sviluppi.

Così facendo, tuttavia, si introduce una (seppure parziale) dipendenza del processo penale dalle vicende amministrative di ordine fiscale (come confermato anche dalla sentenza in commento).

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