Pro-rata: l’IVA indetraibile è deducibile per cassa

Pro-rata: l'IVA indetraibile è deducibile per cassa nel periodo di imposta del pagamento come componente negativo del reddito di imprese. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20435 del 19 luglio 2021.

Pro-rata: l'IVA indetraibile è deducibile per cassa

L’IVA indetraibile per effetto dell’applicazione del pro-rata generale è deducibile, quale componente negativo del reddito di impresa, per cassa nel periodo d’imposta del pagamento.

Questo il principio contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20435 del 19 luglio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20435 del 19 luglio 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20435 del 19 luglio 2021.

I fatti – La vicenda processuale sorge dopo che una società ha impugnato gli avvisi di accertamento ai fini imposte dirette e IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2003 e 2004.

Il ricorso, respinto dalla Commissione tributaria provinciale, veniva poi parzialmente accolto dal giudice d’appello, secondo cui è legittima la ripresa per imposte dirette riguardante la mancata capitalizzazione e ammortamento dell’IVA indetraibile (per applicazione del pro-rata) “incorporata” nel costo di acquisto di beni strumentali.

A parere della CTR si doveva invece escludere l’applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma.

La società ha proposto ricorso in cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83, primo comma, lett. b) e 99 del DPR 917/86 e dell’art 5, DLgs. 446/97 nella parte della sentenza in cui la CTR ha affermato la fondatezza della ripresa fiscale riguardante la deduzione dalla base imponibile delle imposte dirette dell’intera IVA relativa all’acquisto di un bene strumentale ritenendo che, trattandosi di un costo “incorporato” nel bene acquistato, doveva seguirne l’ammortamento in quote annuali.

La Corte di cassazione ha ritenuta fondata la censura e ha cassato la sentenza d’appello, confermando il ricorso originariamente presentato dal contribuente.

La decisione – Nell’interessante caso in commento la società aveva dedotto integralmente nel periodo d’imposta accertato quale costo d’esercizio, l’IVA indetraibile derivante dall’applicazione del cd. pro-rata relativamente all’acquisto di un bene ammortizzabile.

A parere della società l’IVA indetraibile deve qualificarsi come un costo generale e deve quindi dedursi dal reddito imponibile secondo la regola di cui all’art. 99, primo comma del TUIR, secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

A parere dell’Ufficio accertatore, invece, trattandosi di IVA relativa all’acquisto di un bene ammortizzabile, ai fini delle imposte dirette la posta deve essere capitalizzata e dedotta in quote annuali seguendo il piano di ammortamento dell’immobile cui si riferisce, essendone una componente di costo.

Nel caso di specie la ricorrente è una società che esercita attività ospedaliera, operante in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 19, DPR 633/72, ma che effettua anche operazioni imponibili, così ingenerandosi il meccanismo di detrazione del pro rata, ed essendo dunque l’IVA assolta dalla società contribuente in parte indetraibile.

A parere dell’Ufficio l’IVA oggetto delle contestazioni era indetraibile al 100 per cento e per tale ragione andava integrata nel costo del bene per “imputazione diretta” e poi ammortizzata in quote annuali insieme al costo del cespite.

Di diverso avviso è la Corte di cassazione secondo cui l’IVA indetraibile da pro-rata, che sia o meno al 100 per cento, comunque deve considerarsi un costo generale di esercizio e spesata interamente per cassa nell’esercizio in cui è stato effettuato il pagamento.

A parere della Corte, infatti, riferendosi il “pro rata generale alle tipologie di attività esercitate dal soggetto passivo dell’imposta, la percentuale di indetraibilità intesa come “costo” complessivo ai fini delle imposte dirette non può essere “imputato” al singolo bene cui si riferisce l’operazione esente/imponibile, bensì alle attività medesime nel loro complesso”.

A conclusione del proprio ragionamento il Collegio di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’IVA indetraibile per effetto del pro-rata generale di cui all’art. 19, quinto comma, DPR 633/72 è deducibile per cassa nell’anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa”.

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