Premi INAIL: minimali e massimali di rendita aggiornati per il 2026

Federica Battiato - Leggi e prassi

L'INAIL aggiorna i minimali e i massimali di rendita per calcolare i premi assicurativi nel settore dell'industria. La rivalutazione in aumento produce effetti sugli importi dovuti per specifiche categorie di lavoratori

Premi INAIL: minimali e massimali di rendita aggiornati per il 2026

Aumenta l’assicurazione INAIL per le aziende. L’Istituto ha aggiornato gli importi del minimale e del massimale di rendita in seguito alla rivalutazione delle prestazioni economiche prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 58 dell’11 maggio 2026.

La circolare n. 35 del 22 luglio 2026 ridefinisce i limiti di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi, in vigore dal 1° luglio 2026.

I nuovi minimi e massimi di retribuzione sono fissati rispettivamente a 20.712,30 euro e 38.465,70 euro.

Premi assicurativi INAIL: minimali e massimali di rendita aggiornati per il 2026

La circolare dell’INAIL recepisce le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 58/2026, che ha previsto la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria a decorrere dal 1° luglio 2026, individuando i nuovi valori del minimale e del massimale di rendita.

A seguito dell’aggiornamento, quindi, i nuovi valori sono i seguenti:

  • il minimale di rendita è fissato a 20.712,30 euro;
  • il massimale di rendita è pari a 38.465,70 euro.

Sulla base di questi nuovi valori sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile da applicare nel calcolo dei premi assicurativi indicati nella circolare INAIL n. 25 del 28 maggio 2026.

Premi INAIL 2026: rivalutate le retribuzioni convenzionali

All’interno del documento sono riportate le rivalutazioni delle retribuzioni per diverse categorie di lavoratori:

  • Lavoratori dell’area dirigenziale
Retribuzione convenzionale
Giornaliera 128,22 euro
Mensile 3.205,48 euro
  • Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time
Retribuzione convenzionale
Oraria 16,03 euro
  • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.
Retribuzione convenzionale
Giornaliera 69,32 euro
Mensile 1.732,93 euro
  • Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
Retribuzione convenzionale
Giornaliera x 12 gg. mensili 1.544,28 euro
(euro 128,69 x 12)
  • Retribuzione di ragguaglio
Retribuzione convenzionale
Giornaliera 69,04 euro
Mensile 1.726,03 euro
  • Lavoratori parasubordinati
dal 1° luglio 2026
Minimo mensile 1.726,03 euro
Massimo mensile 3.205,48 euro

Premi INAIL 2026: la rivalutazione in caso di retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Nella circolare si fa riferimento anche ai lavoratori con una retribuzione convenzionale corrispondente al minimale di rendita, e quindi:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di formazione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Per questa categoria di lavoratori, dal 1° luglio 2026, la retribuzione convenzionale è aggiornata come segue:

Retribuzione convenzionale
Giornaliera 69,04 euro
Mensile 1.726,03 euro

Premi INAIL 2026: lavoratori subordinati sportivi

Per i lavoratori subordinati che svolgono attività sportiva a fronte di un corrispettivo, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, il premio assicurativo è determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La retribuzione da considerare ai fini del calcolo del premio è quella effettiva, individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico approvato con il DPR n. 1124/1965.

A tale retribuzione si applicano il minimale e il massimale di rendita previsti dall’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto:

  • minimo e massimo annuale: euro 20.712,30 – 38.465,70

Premi INAIL 2026: tutela assicurativa per studenti di scuole o istituti non statali

La tutela assicurativa per gli studenti inseriti nel sistema di istruzione e formazione non statale, inizialmente introdotta in via sperimentale per gli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025, è divenuta strutturale a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026.

Dal 1° luglio 2026 l’importo del premio annuale, a persona, relativo alla copertura assicurativa degli studenti delle scuole o istituti di istruzione non statali è fissato a 10,64 euro.

Poiché il periodo assicurativo decorre convenzionalmente dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, il premio dovuto per l’anno scolastico 2025/2026 è pari a euro 10,54, importo che deriva dalla rivalutazione del decreto n. 58/2026.

Il premio annuale da versare a persona si ottiene moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,54 per ogni persona.

All’importo così determinato deve essere aggiunta l’addizionale ANMIL dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto n. 1124/1965, e deve essere detratta la somma già versata come anticipo per lo stesso anno assicurativo.

Premio annuale a persona per studenti di scuole o istituti non statali
Anno scolastico 2025/2026 - regolazione 10,54 euro
Anno scolastico 2026/2027 - anticipo 10,64 euro

Premi INAIL 2026: rivalutazione anche per gli allievi di corsi regionali

Per chi frequenta corsi di istruzione e formazione professionale regionale (IeFP), il premio speciale annuale è a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni.

L’importo del premio è determinato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera, corrispondente al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo, ed è aggiornato automaticamente in funzione delle variazioni apportate a tale minimale.

Per l’anno formativo 2026/2027, che inizia dal 1° settembre 2026, il premio speciale unitario annuale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è determinato in relazione a:

  • retribuzione minima giornaliera: 69,04 euro;
  • premio speciale unitario annuale: 70,96 euro.

Il premio speciale unitario giornaliero è, dunque, pari a 0,39 euro.

Il premio speciale non copre i maggiori rischi connessi alle attività formative svolte negli ambienti di lavoro. Per questa componente della copertura assicurativa interviene lo Stato, che ne sostiene il costo.

A seguito dell’aggiornamento della retribuzione minima giornaliera di riferimento, tale contributo è rideterminato in 38,26 euro per allievo a decorrere dal 1° settembre 2026, data di avvio dell’anno formativo 2026/2027.

Circolare INAIL n.35 del 22 luglio 2026
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2026 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.