Quando si può tornare al lavoro dopo un infortunio senza necessità di un certificato medico? Le istruzioni nella nuova circolare dell’INAIL
I dipendenti possono riprendere l’attività lavorativa anche senza un certificato medico definitivo.
A riepilogare le regole è la circolare n. 17 pubblicata dall’INAIL il 29 aprile 2026. Qui l’istituto specifica che lavoratori e lavoratrici, in caso di infortunio o di malattia professionale, possono tornare al lavoro al termine del periodo di prognosi specificato nell’ultimo certificato inviato all’INAIL.
Non è necessaria, quindi, una nuova certificazione “definitiva” da parte del medico.
Diversa, invece, l’ipotesi del rientro anticipato. In tale caso il certificato è obbligatorio.
Infortunio sul lavoro: si può tornare anche senza certificato medico
Dall’INAIL arrivano le istruzioni per la gestione dei certificati medici in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative che derivano dall’estensione della tutela a nuove categorie di assicurati, delle modalità di invio telematico, e dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.
Come spiegato dall’Istituto nella circolare n. 17/2026, qualunque medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza a un lavoratore rilascia il certificato medico di infortunio e lo trasmette all’INAIL.
Il modulo da utilizzare è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”. Con questo il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato a causa di un infortunio lavorativo.
Attraverso la stessa modulistica vengono inviate anche le certificazioni mediche successive alla prima. Per questo motivo il Modello 1SS propone le opzioni:
- primo;
- continuativo;
- definitivo;
- riammissione in temporanea.
L’INAIL precisa che tale classificazione serve solo per esigenze di carattere operativo, in modo da agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche. Non incide in alcun modo sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
In merito al contenuto del certificato, l’INAIL specifica che, già dal primo, devono essere indicati:
- la diagnosi;
- la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo;
- l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
Il nuovo chiarimento dell’INAIL riguarda proprio il periodo di prognosi. A meno di ulteriori diagnosi, l’ultimo giorno di prognosi, infatti, coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Questo significa che il dipendente può tornare al lavoro al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza necessità di produrre un certificato definitivo.
Alla scadenza della prognosi, se l’Istituto non riceve alcun certificato di continuazione provvederà a definire d’ufficio il cosiddetto periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni così da consentire la continuità delle prestazioni assistenziali.
Ad ogni modo per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.
Le istruzioni da seguire in caso di rientro anticipato
Dall’INAIL sono arrivati chiarimenti anche in merito alla possibilità di un rientro anticipato rispetto al termine della prognosi.
In questi casi, il dipendente assente per infortunio o malattia professionale che intende anticipare il rientro al lavoro può essere riammesso in servizio solamente presentando un apposito certificato medico.
Tale certificato deve modificare la durata della prognosi indicata originariamente, anticipandola, e può essere rilasciato da qualunque medico.
In questi casi, pertanto, il certificato è necessario. In caso contrario fa fede il termine del periodo di prognosi, secondo le regole illustrate dall’INAIL.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Infortunio sul lavoro: si può tornare anche senza certificato medico