Fattura PA rifiutata, per il Fisco resta valida. Stop alle cancellazioni fai da te

Salvatore Cuomo - Imposte

L'Agenzia delle Entrate sbarra la strada alle correzioni informali dei fornitori: una volta superati i controlli dello SdI, il diniego dell'ente pubblico non cancella l'obbligo fiscale. Per sanare l'errore scatta la via obbligata della nota di credito seguita da un nuovo invio

Fattura PA rifiutata, per il Fisco resta valida. Stop alle cancellazioni fai da te

La fattura elettronica inviata alla Pubblica Amministrazione e successivamente rifiutata dall’ente destinatario non può essere considerata come non emessa.

A fare chiarezza su una prassi tanto diffusa quanto rischiosa tra i contribuenti è stata l’Agenzia delle Entrate che, con il principio di diritto n. 17/2020, ha tracciato un confine netto tra lo “scarto” del Sistema di Interscambio SdI e il “rifiuto” della PA.

Molti operatori, facendo leva sul principio di simmetria tra esigibilità e detraibilità dell’IVA, tendevano a equiparare il rigetto dell’ente pubblico a un fallimento della trasmissione del file. Una tesi bocciata dalle Entrate sulla base del quadro normativo vigente.

La fattura rifiutata dalla Pubblica Amministrazione resta emessa

Ai fini dell’emissione della fattura non rileva dunque l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA.

Il momento dell’emissione e della ricezione è infatti ancorato a un preciso riscontro tecnico, secondo l’impianto regolamentare della fatturazione elettronica di cui al Decreto interministeriale del 03/04/2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

L’articolo 2, comma 4, dispone nello specifico che:

“La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.”

Una volta che tale ricevuta viene emessa, il documento entra ufficialmente nel circuito telematico della documentazione tributaria.

Fattura rifiutata, cosa fare? Doppia operazione per i fornitori

Il successivo diniego della PA non ha pertanto alcuna forza di rilevare ai fini dell’emissione la sua sopravvenuta nullità, lasciando del tutto intatto l’obbligo del debito d’imposta in capo al cedente o prestatore.

La via obbligata per i fornitori della PA passa quindi dal binario della doppia operazione: l’emissione di una nota di credito a storno totale del vecchio documento seguita dalla trasmissione di una nuova fattura corretta.

Quando la PA può rifiutare una fattura: i 5 casi

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1 del DM 24 agosto 2020 n. 132, l’Amministrazione non gode di discrezionalità assoluta ma può respingere il documento solo in presenza di cinque cause tassative:

  • Operazione non eseguita per il destinatario;
  • CIG o CUP errati o omessi;
  • Codice di Repertorio mancante o errato per i dispositivi medici;
  • Codice AIC omesso o errato per i farmaci;
  • Estremi dell’impegno di spesa assenti o errati per Regioni ed Enti locali.

L’auspicio è di aver fornito una risposta esauriente ai tanti professionisti e imprese che ancora oggi si trovano in difficoltà nel gestire questi casi, faticando a districarsi in autonomia tra norme, decreti e prassi.

Una “selva burocratica” che si spera possa essere finalmente sfoltita e resa più lineare grazie al completamento della riforma fiscale e all’introduzione dei nuovi Testi Unici, da tempo attesi per riordinare la normativa e rendere immediata l’individuazione di soluzioni operative certe.