Preiscrizione cassa professionale per commercialisti ed esperti contabili: è comunque obbligatoria la gestione separata Inps?
I tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno la possibilità di usufruire della preiscrizione alle rispettive casse professionali di riferimento (Cassa Commercialisti per i primi; Cassa Ragionieri per i secondi) già durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini del sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione professionale.
Rimane però l’annosa incognita dell’assoggettamento a gestione separata INPS professionisti senza cassa per coloro che operano da subito con partita IVA. Come procedere in questi casi?
Ecco l’analisi della questione ed una proposta per dare maggiore equità al sistema previdenziale dei giovani tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Cos’è la preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Svolgere il tirocinio professionale e, contemporaneamente, iniziare a emettere le prime fatture con Partita IVA è un passaggio comune per moltissimi giovani aspiranti professionisti come i praticanti avvocati e commercialisti.
Tuttavia, questo momento di crescita si scontra da anni con un vero e proprio cortocircuito burocratico e previdenziale quale è appunto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Nonostante i ripetuti tentativi degli ordini professionali e delle Casse di categoria di attrarre i giovani praticanti nei propri sistemi di tutela la giurisprudenza continua a blindare il monopolio dell’ente pubblico. Facciamo chiarezza sullo stato dell’arte.
La preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è un istituto introdotto dalla Cassa Commercialisti prima e dalla Cassa Ragionieri poi che consente ai tirocinanti medesimi di preiscriversi alla Cassa ancora prima dell’iscrizione all’albo, durante il periodo di pratica obbligatoria (tirocinio) da svolgersi in preparazione dell’Esame di Stato di abilitazione professionale.
Con la preiscrizione i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possono iniziare a versare i propri contributi alla Cassa professionale alla quale si iscriveranno al termine del proprio percorso di abilitazione professionale, evitando quindi di disperdere i relativi contributi.
La preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prevede il pagamento di una somma fissa annuale, che il tirocinante sceglie di pagare sulla base di tre “livelli proposti”.
Con la preiscrizione i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iniziano a maturare l’anzianità contributiva e ad accumulare il montante contributivo sul quale verrà calcolata la futura pensione.
Ma come inquadrare la situazione se il tirocinio è svolto aprendo da subito la partita IVA?
Il Principio dell’Universalizzazione: perché l’INPS
La regola d’oro che governa la previdenza dei lavoratori autonomi in Italia è contenuta nella Legge n. 335/1995 istitutiva della Gestione Separata e nei successivi chiarimenti normativi.
Questo principio stabilisce che la Gestione Separata INPS ha una funzione di chiusura e di tutela universale.
In particolare, l’articolo 2 comma 26 recita:
“26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del TUIR …”
In parole semplici, qualsiasi reddito derivante da attività di lavoro autonomo che non sia già soggetto a un prelievo contributivo obbligatorio da parte di un’altra gestione obbligatoria INPS o di una cassa professionale deve obbligatoriamente essere oggetto di contribuzione previdenziale INPS.
Poiché il tirocinante non è ancora un professionista abilitato e iscritto a un Albo la sua eventuale attività non è soggetta alla contribuzione obbligatoria alle Casse autonome come ad esempio Cassa Forense o CNPADC.
E da qui sorge l’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS
Preiscrizione alla Cassa per i tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con partita IVA: obbligo gestione separata INPS
I tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che svolgono il periodo di pratica obbligatoria con partita IVA devono prestare molta attenzione: la copertura previdenziale obbligatoria oggi prevista rimane quindi quella della gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Tuttavia, se ci soffermiamo sulla ratio e sul regolamento dell’istituto della preiscrizione alla Cassa Commercialisti e Ragionieri per i giovani tirocinanti qualcosa non quadra.
Preiscrizione Cassa Commercialisti: alcune incongruità
Prendiamo la Cassa Commercialisti. All’articolo 20 bis del regolamento si legge che il tirocinante, durante il periodo di copertura della preiscrizione, non deve essere iscritto presso altra gestione previdenziale, ivi compresa la gestione separata istituita presso l’INPS. Quindi? Cosa vuol dire?
Tra le altre cose: se il tirocinante versa i contributi già a titolo di preiscrizione, e questi diventano definitivi in seguito all’iscrizione all’albo, la copertura previdenziale non è già assicurata? Non si rischierebbe la doppia contribuzione sulla stessa tipologia di reddito? Infine, a cosa servirebbe la preiscrizione se nello stesso periodo il (basso) reddito prodotto dal tirocinante deve essere assoggettato anche alla gestione separata INPS professionisti senza cassa?
Come potete vedere i dubbi sono veramente molti.
Preiscrizione Cassa Ragionieri: leggiamo il preambolo del regolamento sulla preiscrizone...
La situazione ingarbugliata non riguarda solo la Cassa Commercialisti.
Leggete il preambolo al regolamento della Cassa Ragionieri:
“La Cassa ragionieri riconosce la copertura previdenziale ed assistenziale anche alla figura del tirocinante dottore commercialista e del tirocinante esperto contabile.
La preiscrizione per i tirocinanti consente oggi a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza anche prima della iscrizione formale, che conseguirà eventualmente all’acquisizione del titolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Con la preiscrizione vengono pertanto garantiti ai tirocinanti, gli stessi diritti che spettano agli iscritti e che consentono la maturazione dell’anzianità assicurativa e l’incremento del montante contributivo ai fini pensionistici in via anticipata.”
Premesso subito che in seguito alla Legge di Stabilità 2016 la Cassa Ragionieri può accogliere solo i tirocinanti Esperti Contabili e non anche i tirocinanti Dottori Commercialisti, un punto va sottolineato con grande evidenza.
Ovvero il passaggio in cui si dice che
“con la preiscrizione vengono pertanto garantiti ai tirocinanti, gli stessi diritti che spettano agli iscritti e che consentono la maturazione dell’anzianità assicurativa e l’incremento del montante contributivo ai fini pensionistici in via anticipata”
Di conseguenza, se al tirocinante vengono garantiti tutti i diritti che ha l’iscritto, perché ci si dovrebbe iscrivere anche alla gestione separata INPS professionisti senza cassa?
Il fronte comune delle Casse e le loro iniziative naufragate
Le Casse considerano l’obbligo verso l’INPS nella prima fase lavorativa del professionista un danno economico, poiché sottrae loro le risorse dei giovani contribuenti che potrebbero accedere direttamente alla contribuzione verso gli enti di categoria privati.
Per questo motivo i singoli ordini professionali hanno intrapreso più volte diverse strade per scardinare questo monopolio:
- la via dei regolamenti interni vista sopra: Casse come quella dei Commercialisti, CNPADC, e degli Avvocati, Cassa Forense, hanno modificato i propri statuti introducendo istituti come la pre-iscrizione o l’iscrizione facoltativa per i praticanti con l’obiettivo di creare un vincolo di appartenenza immediato che giustificasse l’esclusione dall’INPS;
- le proposte legislative bloccate: da anni periodicamente gli ordini presentano emendamenti e bozze di legge ai Ministeri vigilanti quali Lavoro ed Economia per equiparare ai fini previdenziali il tirocinante al professionista chiedendo di riservare la contribuzione esclusivamente alle Casse trovando sempre un veto principalmente dovuto al fatto che la sottrazione di questi contributi all’INPS provocherebbe un vuoto nei conti pubblici privo di idonea copertura finanziaria.
Il tutto è poi simbolicamente crollato in via definitiva sotto i colpi della giustizia amministrativa lo scorso anno con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5182/2025 che ha respinto il ricorso della Cassa Commercialisti contro una sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il diniego ministeriale di approvazione delle modificazioni statutarie volte a rendere obbligatoria la contribuzione alla cassa autonoma anche dei tirocinanti ribadendo due principi invalicabili:
- le Casse professionali non hanno la potestà legislativa di regolamentare la previdenza di soggetti non ancora iscritti agli Albi;
- i regolamenti interni delle Casse sono atti secondari e non possono derogare a una legge dello Stato che impone l’obbligo verso l’INPS.
Il Salvagente della ricongiunzione dei contributi
La situazione rischiava di trasformarsi in un danno beffardo per i giovani: pagare l’INPS durante il praticantato per poi dover ricominciare da zero con la propria Cassa di categoria una volta superato l’Esame di Stato lasciando all’INPS contributi silenti magari poi dimenticandoseli.
L’unica vera vittoria scaturita dal pressing degli ordini e dalle ripetute pronunce giurisprudenziali è arrivata sul fronte del recupero delle somme.
Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 l’ente pubblico ha recepito l’orientamento che consente la ricongiunzione gratuita e la totalizzazione dei periodi assicurativi tra la Gestione Separata e le Casse professionali. Un riconoscimento di una regola di civiltà giuridica.
Più precisamente la circolare riporta quanto segue:
“2.1 Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.”
Questo significa che i soldi versati all’INPS durante gli anni di tirocinio non andranno persi e il professionista abilitato potrà attivarsi per unificare la propria posizione pensionistica nelle modalità sopra indicate che fanno riferimento alla Legge 45/1990 - Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
La nostra proposta per una maggiore equità della previdenza dei tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la redazione di informazionefiscale.it si fa promotrice di una proposta di riforma del sistema di previdenza dei tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con partita IVA.
La proposta è semplice e si basa su quanto già espresso, ancorché con esclusivo riferimento alla Cassa Commercialisti, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
La nostra proposta si basa sull’introduzione dei seguenti principi legislativi a tutela del futuro previdenziale di chi svolge il periodo di pratica obbligatoria finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato per diventare Dottore Commercialista o Esperto Contabile:
- la preiscrizione alla Cassa Professionale esonera il tirocinante Dottore Commercialista ed Esperto Contabile dall’iscrizione alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa ove ricorrano le seguenti condizioni:
- il tirocinante ha superato l’esame di Stato e si è iscritto all’albo entro il termine di anni 6 dall’avvenuta preiscrizione;
- il tirocinante si è iscritto alla Cassa professionale;
- la preiscrizione deve seguire una logica collegata al reddito professionale prodotto durante il tirocinio (ad esempio con un contributo fisso più uno variabile a percentuale sul reddito fiscale);
- qualora il tirocinante non completi il percorso professionale (iscrizione all’albo ed alla cassa) i contributi versati durante la pratica alla propria Cassa professionale vengono automaticamente girati all’INPS gestione separata.
Lo strano comportamento degli uffici INPS di tutta Italia
La questione dell’inquadramento fiscale e contributivo del tirocinante Dottore Commercialista o Esperto Contabile con partita IVA è annosa e preoccupante.
A questo proposito si segnala un orientamento non uniforme delle varie sedi territoriali INPS che a volte hanno riconosciuto al tirocinante il diritto di versare alla propria cassa, prima a titolo di preiscrizione e poi a titolo di contribuzione definitiva; altre volte, invece, gli uffici territoriali INPS hanno condannato tale comportamento, richiedendo contributi non versati e sanzioni (altissime).
Ma la legge non era uguale per tutti?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Preiscrizione cassa tirocinanti commercialisti ed esperti contabili: occorre pagare l’INPS?