POS obbligatorio senza sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte e bancomat

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Sanzioni POS obbligatorio: no alla multa di 30 euro e commercianti, artigiani e professionisiti sono di fatto autorizzati dalla legge a non accettare pagamenti con carte e bancomat.

POS obbligatorio senza sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte e bancomat

Dal professionista al commerciante, chi è obbligato ad accettare pagamenti con POS? Sulla carta tutti, o quasi, ma nella pratica nessuno.

Nuovo capitolo della saga relativa all’obbligo di POS, ovvero di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito: il Consiglio di Stato boccia definitivamente lo schema di regolamento del MISE e commercianti e professionisti che violino l’obbligo di POS non saranno sanzionati.

Strana vicenda quella del POS, obbligatorio ma senza sanzioni e che, in sintesi, è diventato niente più che una facoltà. A bloccare la sanzione di 30 euro è il parere fornito dal Consiglio di Stato il 1° giugno 2018 e, a questo punto, sarà il nuovo Governo a dover metter mano ad uno degli obblighi più disattesi d’Italia.

POS obbligatorio senza sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte e bancomat

Se in pizzeria o presso il vostro negoziante di fiducia non è ancora possibile pagare con il bancomat non potrete farci nulla, anche se più volte avete letto che sia i professionisti che i commercianti sono obbligati ad accettare pagamenti con POS.

L’obbligo esiste ed è stato introdotto con il decreto Crescita del 2012 e successivamente integrato dalla Legge di Stabilità 2016; tuttavia, ad oggi, non sono previste sanzioni in caso di rifiuto di pagamenti con carta o bancomat ed è questo uno dei motivi per i quali molti commercianti, così molti professionisti tra cui avvocati o commercialisti, non si sono ancora dotati di POS o preferiscono tenerlo ben custodito nel proprio cassetto.

A sottolineare le criticità della norma che ha introdotto l’obbligo di bancomat senza prevedere quali sanzioni si pagano in caso di violazione è lo stesso Consiglio di Stato che, con il parere del 1° giugno 2018, ha sottolineato inoltre l’incostituzionalità del rimando al Codice Penale e a quanto previsto dall’articolo 693.

POS obbligatorio, sanzione di 30 euro incostituzionale

Lo schema di regolamento del MISE prevedeva l’applicazione di una sanzione pari a 30 euro in caso di mancata accettazione di pagamenti con bancomat e carte.

Per disciplinare il profilo sanzionatorio relativo all’obbligo di POS si rimandava a quanto previsto dall’art. 693 del Codice Penale e alla sanzione applicata in caso di rifiuto di pagamenti con moneta in corso di validità.

Secondo quanto evidenziato dal MISE, l’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito e carta di credito può essere assimilato all’obbligo di accettazione della moneta legale “fisica”.

Conseguentemente, in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti con carta di debito e carta di credito troverebbe applicazione la sanzione di euro 30.

Dal Consiglio di Stato, tuttavia, arriva la bocciatura netta di quanto predisposto dal MISE in merito alle sanzioni per i mancati pagamenti con POS:

L’obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale - da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione - deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.

Nessuna sanzione a chi non accetta pagamenti con carte e bancomat

La sostanza è che non sarà sanzionato chi non accetterà pagamenti con carte di credito, debito o bancomat.

L’introduzione delle sanzioni relative all’obbligo di POS non può essere collegata ad una norma già esistente, in quanto in primo luogo sarà necessario valutare la compatibilità con la legge e in particolare con l’articolo 23 della Costituzione, in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

L’articolo 693 del Codice Penale, tra l’altro, persegue un diverso obiettivo rispetto a quello che ha portato all’introduzione dell’obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica, ovvero la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizio quale misura di contrasto all’evasione e al riciclaggio:

Tali finalità impongono comunque la individuazione di una sanzione quale conseguenza di inadempimento di un obbligo legittimamente imposto ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, obbligo, che, si ripete per chiarezza, ha attinenza alla regolazione del mercato e non della moneta.

Quale sanzione, quindi? Il Consiglio di Stato ritiene che:

la sanzione eventualmente applicabile in caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 15, comma 4, del d. l. n. 189/2012 debba essere ricercata all’interno dello’rdinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali. In altri termini, nel caso in esame potrebbe trovare applicazione una già esistente norma di chiusura, prevista dal vigente quadro giuridico di riferimento, che sanzioni un inadempimento di carattere residuale. Che contempli, cioè, qualsiasi altra violazione di adempimenti legittimamente imposti nell’esercizio della arte, commercio o professione.

La conclusione è che viene definitivamente bocciata la sanzione di 30 euro e a stabilire le sorti di professionisti e commercianti dovrà pensarci, ora, il nuovo Governo.

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