Pensione medici e sanitari, alternativa alla retribuzione per i richiamati in servizio durante il Covid

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pensione medici e sanitari, per i richiamati in servizio durante l'emergenza Covid il trattamento pensionistico è alternativo alla retribuzione. La circolare n. 172 del 15 novembre 2021 recepisce le disposizioni del Decreto Sostegni bis in materia di incarichi retribuiti affidati in pandemia al personale sanitario a riposo.

Pensione medici e sanitari, alternativa alla retribuzione per i richiamati in servizio durante il Covid

Pensione medici e sanitari: i richiamati in servizio durante l’emergenza Covid possono scegliere tra retribuzione e trattamento pensionistico.

Lo ha messo nero su bianco l’INPS nella circolare numero 172 del 15 novembre 2021 con cui recepisce le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis con riguardo agli effetti sulle pensioni degli incarichi conferiti da aziende sanitarie, in via del tutto eccezionale, al personale sanitario a riposo.

Prima del Decreto Sostegni bis, infatti, vista l’impossibilità di cumulo tra pensione e retribuzione, la regola era quella per cui si sospendeva in automatico per tutta la durata dell’incarico il trattamento previdenziale.

Ora, in base alla nuova impostazione, l’alternativa tra pensione e stipendio segue ad una scelta del pensionato che, anche con effetti retroattivi con riguardo a periodi precedenti all’entrata in vigore della norma, può optare per l’una o l’altro.

Nessuna novità, invece, per gli incarichi da lavoro autonomo in tempo di Covid, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per cui non sussiste nessuna incompatibilità tra trattamento retributivo e previdenziale (ad eccezione per la pensione per i lavoratori precoci).

Pensione medici e sanitari, alternativa alla retribuzione per i richiamati in servizio durante il Covid

A seguito della modifica introdotta dal Decreto Sostegni bis a cui si riferisce la circolare del 15 novembre, tutti i medici gli infermieri a riposo che sono stati richiamati per affrontare l’emergenza epidemiologica possono scegliere se continuare a ricevere la pensione o essere retribuiti per l’attività svolta.

Una regola opposta a quella prevista dal DL n. 2/2021 che aveva concesso alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di remunerare gli incarichi al personale sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi non avessero una scadenza successiva al 31 dicembre 2022.

Regola su cui, tra l’altro, si erano basate le istruzioni fornite dall’INPS nella circolare n. 170/2021.

In particolare, al comma 8 dell’articolo 34 del DL n. 73/2021 si legge:

All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: “retribuiti” è soppressa e le parole “Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito.” sono sostituite dalle seguenti: Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire”.

Per tale ragione, ora i medici e gli infermieri, compresi quelli a cui gli incarichi siano già stati conferiti con conseguente sospensione della pensione di vecchiaia, devono necessariamente esercitare questa facoltà di opzione tra le due prestazioni per il periodo dell’incarico. Vediamo come.

Pensione o retribuzione medici richiamati in servizio per Covid, come esercitare il diritto di opzione

Al fine di permettere ai sanitari pensionati di effettuare la scelta tra pensione e stipendio, le aziende sanitarie che hanno loro conferito gli incarichi dovranno trasmettere all’INPS la documentazione necessaria o, nel caso, integrare quella già inoltrata.

Nella pratica, per gli incarichi a decorrere dal 13 marzo 2021 - data di entra in vigore della legge di conversione al DL n. 2/2021- le aziende sanitarie sono tenute ad inviare alle sedi competenti INPS in base alla residenza dl pensionato l’integrazione del contratto di lavoro in cui risulti la scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione.

A quel punto, a seconda della volontà del pensionato, le strade sono due:

  • in caso di opzione per il mantenimento della pensione, il trattamento pensionistico viene ripristinato a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il pensionato ha percepito la retribuzione;
  • in caso di opzione per la retribuzione, la pensione continua ad essere sospesa.

Per gli incarichi successivi al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL Sostegni bis che ha introdotto la nuova regola, le aziende sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere alla sede INPS la seguente documentazione:

  • il contratto di lavoro che riporti le seguenti informazioni:
    • la decorrenza e la durata dell’incarico;
    • l’opzione effettuata dall’interessato;
    • eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione;
  • la dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.

Anche in questo caso, se il sanitario opta per la retribuzione, l’INPS provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

Pensione medici richiamati in servizio per Covid, il caso del lavoro autonomo

L’opzione tra pensione e trattamento retributivo non interessa il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Agli incarichi in questione, infatti, non si applica l’incumulabilità tra redditi e trattamento pensionistico compresi quelli rientranti nella finestra di Quota 100. È esclusa, al contrario, la pensione ai lavoratori precoci per cui invece vige l’incompatibilità.

Tali incarichi, concessi in via eccezionale a decorrere dal 30 aprile 2020 possono proseguire nell’anno 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, in forza della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare n. 172.

INPS - circolare n. 172 del 15 novembre 2021
Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19

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