Pensione e reddito da lavoro autonomo, cumulo fino al 31 marzo 2022 per i sanitari richiamati in servizio

Giulia Zaccardelli - Pensioni

Il personale sanitario richiamato in servizio può cumulare il reddito da lavoro autonomo e la pensione fino al 31 marzo 2022. Fino a questa data, infatti, il Decreto Milleproroghe ha prolungato gli incarichi di medici e sanitari. Lo comunica l'INPS con il messaggio numero 298 del 20 gennaio.

Pensione e reddito da lavoro autonomo, cumulo fino al 31 marzo 2022 per i sanitari richiamati in servizio

Il personale sanitario richiamato in servizio a causa dell’emergenza Covid-19 può cumulare il reddito da lavoro e la pensione fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del Decreto Milleproroghe, infatti, gli incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa di medici e sanitari in pensione sono stati prolungati fino al termine dello stato d’emergenza.

L’INPS, con il messaggio numero 298 del 20 gennaio 2022, comunica quindi che la pensione, compresa Quota 100, continua ad essere cumulabile con il reddito, fino alla scadenza del 31 marzo 2022.

L’unico trattamento previdenziale escluso dalla cumulabilità è la pensione dei lavoratori precoci.

Pensione e reddito da lavoro autonomo, cumulo fino al 31 marzo 2022 per i sanitari richiamati in servizio

Fino al 31 marzo 2022 il personale sanitario richiamato in servizio a causa dell’emergenza Covid-19 può ricevere sia il reddito da lavoro sia la pensione.

La precisazione arriva dall’INPS con il messaggio 298 del 20 gennaio 2022, che comunica la proroga della cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e relativi a collaborazione coordinate e continuative e la pensione, compresa quota 100.

La novità interessa i dirigenti medici, i veterinari e i sanitari, ma anche il personale del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari in pensione, che il Decreto Cura Italia ha richiamato in servizio con l’articolo 2-bis comma 5.

Questi professionisti possono sottoscritto incarichi eccezionali di lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore a sei mesi, a decorrere dal 30 aprile 2020.

I redditi che percepiscono sono cumulabili con il trattamento pensionistico.

A stabilirlo è l’articolo 34 comma 9 del Decreto Legge 73/2021.

L’INPS precisa che, in virtù della proroga dello stato d’emergenza, disposta con il Decreto Legge 221/2021, si prolunga sia la durata degli incarichi sia la cumulabilità del trattamento pensionistico, come stabilito dall’articolo 4 commi 7 e 8 del Decreto Legge 228/2021.

Tutti i trattamenti pensionistici erogati ai medici e sanitari si aggiungono quindi ai redditi da lavoro autonomo e da collaborazioni coordinate e continuative che essi ricevono, compreso Quota 100.

L’unica pensione che non si cumula con i predetti redditi è quella ricevuta dai lavoratori cosiddetti precoci.

Messaggio INPS 298 del 20 gennaio 2022
Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici.

Cumulo pensione e reddito da lavoro autonomo fino al 31 marzo 2022: istruzioni operative

Nel messaggio l’INPS rimanda alle disposizioni delle precedenti circolari pubblicate sul punto.

In particolare, la numero 74 del 2020 ha fornito i chiarimenti operativi sul regime di cumulabilità dei redditi da lavoro con il trattamento pensionistico quota 100 per il personale sanitario richiamato in servizio per l’emergenza Covid-19 e, inoltre, detta le istruzioni sulle comunicazioni che questi professionisti devono fare all’INPS.

Al termine dello stato d’emergenza, medici e sanitari dovranno inoltrare alle strutture territoriali competenti il modello AP139, disponibile sul portale INPS.

Nell’apposita sezione 4, sarà necessario indicare i redditi cumulabili con l’indicazione “Emergenza Covid-19”, allegando la documentazione che attesta il conferimento dell’incarico.

Tale adempimento costituisce l’ultimo passaggio dell’iter iniziato al momento in cui hanno assunto l’incarico.

Per ricevere la pensione quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo, medici e sanitari hanno dovuto comunicare, con un messaggio di posta elettronica istituzionale o certificata, alle predette strutture territoriali di aver ripreso la propria attività lavorativa, sotto forma di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

I redditi cumulabili con la pensione sono esclusivamente quelli riferiti all’attività lavorativa effettuata per emergenza da Covid-19, secondo quanto stabilisce l’articolo 2-bis comma 5.

Circolare INPS numero 74/2020
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo.

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