I Commercialisti fanno il punto sul Patto di famiglia a vent'anni dalla riforma: dalla neutralità fiscale alle nuove regole sulle imposte indirette, lo studio conferma il ruolo centrale del Patto nel passaggio generazionale delle imprese
A vent’anni dall’introduzione del Patto di famiglia nell’ordinamento italiano, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicano l’approfondimento “Il Patto di famiglia a vent’anni dalla riforma”, un’analisi aggiornata alla luce dell’evoluzione di questo strumento, soprattutto a livello interpretativo.
Il documento, diffuso il 27 luglio, si inserisce nell’ambito delle attività delle aree “Fiscalità” e “Diritto societario”, coordinate dal vicepresidente del Consiglio nazionale Vincenzo Moretta, dal consigliere nazionale tesoriere David Moro e dalla consigliera nazionale Gabriela Savigni.
Il Patto di famiglia è stato introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 55 del 2006. Dopo due decenni dalla sua applicazione, si è ritenuto necessario ripercorrere le varie interpretazioni fornite, tenendo in considerazione le recenti sentenze della Corte di Cassazione e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Patto di famiglia e imposte dirette: confermata la neutralità fiscale
Il Patto di famiglia è un contratto con cui l’imprenditore, o il socio di una società, può trasferire l’azienda o le proprie quote ai discendenti.
Dal punto di vista delle imposte dirette, il Patto di famiglia beneficia del principio di neutralità fiscale previsto per i trasferimenti d’azienda gratuiti.
Una scelta che mira a favorire il ricambio generazionale, evitando che il passaggio dell’impresa comporti un carico fiscale tale da compromettere le risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità.
Lo studio dei Commercialisti conferma, dunque, questo principio:
“Il perno della disciplina è costituito dall’art. 58, comma 1, del Tuir, il quale dispone che il trasferimento dell’azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze. Pertanto, il beneficiario (assegnatario nel patto di famiglia) deve assumere l’azienda ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa.”
Allo stesso tempo, dedica un approfondimento ad altre tematiche importanti come la deducibilità dei conguagli e il trattamento delle plusvalenze nel caso di cessione dell’azienda o delle partecipazioni ricevute.
Patto di famiglia: le imposte indirette, tra agevolazioni e liberalità
Uno dei passaggi centrali del documento riguarda la “rivoluzione dell’imposizione indiretta”.
La somma riconosciuta agli altri eredi non è più considerata una donazione fatta da chi riceve l’azienda, ma viene ricondotta direttamente alla volontà del genitore che ha stipulato il Patto di famiglia, passando da autonoma liberalità a liberalità indiretta.
La diversa qualificazione produce effetti rilevanti sul piano fiscale, poiché consente, in linea generale, di applicare le aliquote e le franchigie previste per i trasferimenti tra genitori e figli, evitando il più gravoso trattamento previsto per altri tipi di rapporti.
Il documento esamina, poi, i requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 346/1990:
“L’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 non si esaurisce nel momento della stipula del Patto di famiglia, ma è subordinata a una condizione risolutiva di carattere temporale: i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa o detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.”
Viene, dunque, imposto un “vincolo di stabilità nell’investimento, volto a garantire che l’esenzione fiscale si traduca in una reale continuità gestionale del complesso aziendale.”
Per mantenere l’agevolazione fiscale, il beneficiario deve assumere questo impegno con una dichiarazione contestuale all’atto. Se l’impegno non viene rispettato, si perde il beneficio e si dovrà versare l’imposta nella misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.
Nullità del Patto di famiglia: le conseguenze dal punto di vista fiscale
Lo studio ribadisce inoltre un principio imprescindibile: il Patto di famiglia richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico. L’obbligo, evidenziano i Commercialisti, non riguarda esclusivamente il contratto principale, ma si estende all’intero programma negoziale collegato.
In assenza della forma solenne il Patto è considerato nullo, con conseguenze rilevanti anche sul piano fiscale: “la nullità civilistica del Patto di famiglia travolgerebbe inevitabilmente il regime di favore”.
“L’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990 è infatti subordinata alla sussistenza di un valido trasferimento effettuato tramite i Patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. c.c. In assenza di un atto pubblico valido, pertanto, viene meno il presupposto soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, legittimando così l’Amministrazione Finanziaria al recupero dell’imposta in misura ordinaria, oltre all’irrogazione di sanzioni per l’indebita fruizione del beneficio.”
A vent’anni dalla riforma, il Patto di famiglia continua a essere uno degli strumenti più efficaci per pianificare il trasferimento dell’impresa tra generazioni, ma il suo corretto utilizzo richiede una conoscenza approfondita dei principi di legittimità fissati dalla legge e delle interpretazioni fiscali che ne hanno ridefinito l’applicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Patto di famiglia, l’analisi dei Commercialisti: neutralità fiscale e agevolazioni sulle successioni