Ennesima proroga sull'obbligo di stipula della polizza catastrofale
Le imprese che operano nel settore della pesca e in quello della ristorazione avranno più tempo per stipulare la polizza catastrofale: il Decreto di proroga dei termini delle scadenze ha sospeso l’obbligo a tutto il 2026.
Per le imprese di medie dimensioni la prima scadenza è stata lo scorso 31 ottobre 2025.
Per le micro e piccole imprese invece ci sarà tempo fino al 1° gennaio 2026, con l’eccezione dei due settori interessati dal decreto.
Da più parti veniva evidenziata ormai da un paio di settimane la necessità di una ulteriore proroga per la scadenza della polizza catastrofale, ma in realtà per tutte le micro e piccole imprese, non solo per quelle operanti nel settore della pesca e della ristorazione.
Siamo, infatti, a quasi due anni dalla approvazione della norma che ha introdotto l’obbligo per imprese di assicurarsi contro i rischi da catastrofi naturali, ma più di un punto non è ancora ben chiaro e condiviso:
- Chi deve stipularla?
- Cosa deve essere assicurato?
- Quali rischi sono compresi?
- Quanto costa effettivamente?
- Quali sono le sanzioni effettive?
Ognuna di queste domande non ha ad oggi una risposta dai contorni definitivi oppure magari ce l’ha - perché la legge la prevede - ma il decreto ministeriale e altri interventi successivi delle associazioni di categoria hanno introdotto diversi dubbi sull’applicazione della legge stessa.
Ed ecco che arriva ancora una volta di proroga della scadenza di fine marzo per l’obbligo di dotarsi di questa polizza catastrofale, la seconda in un anno...
Proroga polizza catastrofale al 31 ottobre 2025 per le medie imprese e al 2026 per le micro e piccole imprese
La proroga è stata chiesta più volte da Confindustria e Confesercenti e alcune fonti vicine al Governo avevano assicurato che la proroga sarebbe stata inserita nel Decreto Bollette.
In particolare, il decreto precedente che la scadenza di stipula delle polizze catastrofali sia fissato:
- allo scorso 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- al prossimo 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Per le grandi imprese resta ferma la scadenza dello scorso 31 marzo 2025, ma con un periodo di moratoria sulle sanzioni che si applicheranno dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo, cioé fino allo scorso 31 luglio.
Ai fini dell’individuazione dei criteri dimensionali il decreto fa riferimento alla direttiva UE 2023/2775, che in particolare stabilisce i seguenti parametri per la classificazione:
Microimprese:
- Totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 10.
Piccole Imprese:
- Totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 50.
Medie Imprese:
- Totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro;
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: fino a 250.
Grandi Imprese (superando almeno due dei tre criteri sotto):
- Totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro
- Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: oltre 250.
| Categoria Impresa | Totale Stato Patrimoniale | Ricavi Netti Vendite e Prestazioni | Numero Medio Dipendenti |
|---|---|---|---|
| Microimprese | 450.000 euro | 900.000 euro | fino a 10 |
| Piccole Imprese | 5.000.000 euro | 10.000.000 euro | fino a 50 |
| Medie Imprese | 25.000.000 euro | 50.000.000 euro | fino a 250 |
| Grandi Imprese | oltre 25.000.000 euro | oltre 50.000.000 euro | oltre 250 |
La fine di una lunga serie a puntate: la querelle della proroga delle polizze nel DL Bollette
Il decreto legge di marzo era arrivato in extremis per risolvere una questione sulla quale erano già stati fatti, invano, diversi tentativi.
Soprattutto per la motivazione originale fornita: “consentire il superamento dell’emergenza energetica senza ulteriori oneri per le imprese”.
A modesto avviso di chi scrive, infatti, le motivazioni sostanziali (e non formali) erano e sono altre ovvero:
- venire incontro alle numerose richieste delle più importanti associazioni di categoria delle imprese - sopra riportate - che evidenziavano le numerose criticità di questo obbligo, non ultima il rischio di prezzi inizialmente alle stelle per queste polizze, soprattutto per le micro e piccole imprese;
- avere qualche mese per studiare bene i numeri e l’impatto effettivo del nuovo obbligo sulle piccole e medie imprese;
- coniugare ampiezza della tutela assicurativa e della platea dei soggetti coinvolti con il riuscire a ottenere come risultato un prezzo della polizza accettabile e sopportabile, in particolare per le micro e piccole imprese site in luoghi maggiormente a rischio.
È bene evidenziare che quella approvata nel corso del Consiglio dei Ministri del 28 marzo è la seconda proroga consecutiva, dopo quella dello scorso anno, e questo evidenzia ancora di più il corto circuito forte che si è creato praticamente già durante l’iter di approvazione della norma che ha previsto questo nuovo obbligo.
Proroga scadenza polizza catastrofale. I dubbi sui soggetti obbligati alla stipula dell’assicurazione catastrofale
La norma indica le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese con sede in Italia ma anche le cosiddette “stabili organizzazioni” sul territorio italiano di imprese che hanno sede all’estero.
Rientrano nell’ambito applicativo tutte le attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile:
“Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole disciplinate dall’articolo 2135 del Codice Civile.
Per tali imprese continua ad applicarsi la normativa inerente al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici che colpiscono le produzioni agricole a causa di eventi quali alluvione, gelo-brina e siccità, come stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Le letture della norma e degli atti dei lavori alla Camera e al Senato fanno ritenere che possano ritenersi esclusi dall’obbligo i “piccoli imprenditori” di cui all’articolo 2083 del Codice Civile, atteso che nei dossier si cita espressamente il dettato dell’articolo 2202 che appunto li esclude da tale obbligo (ma da un articolo pubblicato dal Sole24 Ore del 20 marzo scorso veniamo a sapere che il DM 18 a cui la Legge ha demandato le regole operative di attuazione della norma è accompagnato da una relazione tecnica, ancora non di libera consultazione, la quale, secondo quanto si legge sul giornale, riporta, invece, che debbano ritenersi obbligati i soggetti tenuti all’iscrizione in una qualsiasi delle sezioni del Registro Imprese).
Sul punto rammento che la Legge istitutiva dell’obbligo di polizza catastrofale non demanda al Decreto Ministeriale la possibilità di intervenire sulla definizione dei soggetti obbligati, non vedo pertanto come possa la relativa relazione disporre su questo.
Altro punto critico riguarda le imprese agricole di cui all’articolo 2135, escluse dall’obbligo tra le quali sono annoverate anche le attività di allevamento ed l’acquacoltura che però non sono, tra i soggetti tutelati dal Fondo mutualistico di cui alla legge 234/21 citata nella norma, afferente le sole produzioni agricole avendo quindi solo queste ultime tutelate dal Legislatore.
Proroga anche per effetto dei dubbi relativi ai beni da assicurare
L’obbligo assicurativo riguarda la copertura dei danni direttamente causati da eventi calamitosi ai beni immobili e materiali previsti nell’articolo 2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), esclusi i beni già coperti da analoghe polizze assicurative, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.
Il dibattito sulla portata della modifica introdotta dall’articolo 1 bis del DL 155/2004 il quale ha precisato che l’obbligo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore, è tutt’ora aperto.
Sempre dai documenti dei lavori parlamentari anche relativi al Dl 115/24 sopra citato si leggono definizioni quali “Beni Iscritti” e “Patrimonio delle Imprese” che certo non fanno ritenere che l’obbligo possa genericamente far riferimento al qualsiasi bene impiegato nell’attività prescindendo dal titolo di possesso del bene.
Un bene di terzi non può considerarsi patrimonio dell’azienda, men che meno può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali del bilancio d’esercizio
Un punto su cui anche l’IVASS, l’istituto che vigilia sull’operato delle compagnie assicurative, non ha espresso alcuna indicazione certa e su cui la già citata relazione tecnica al DM 18/2025 si legge dalle anticipazioni di stampa che sia intervenuta chiarendo che la copertura deve riguardare “l’affitto di azienda e l’usufrutto di azienda nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore”.
Senza considerare le varie altre problematiche inerenti gli aspetti tecnici applicativi o le curiosità in merito a casistiche stranamente dimenticate come quelle connesse alle attività Vulcaniche comunque sia al dunque siamo alle prese con:
Una legge del dicembre 2023!
Un Decreto Interministeriale che circolava fin dalla scorsa estate tra gli addetti ai lavori, ma pubblicato solo a fine febbraio scorso che nel suo preambolo non fa alcun riferimento alla legge che lo scorso autunno ha provato a far chiarezza sulla definizione dei beni da assicurare
Una relazione tecnica “fantasma” che solo grazie all’attività giornalistica si riesce (parzialmente) a comprendere.
Se almeno questa fosse di pubblico dominio avremmo forse qualche elemento in più per dirimere la matassa, ma è oggettivo il fatto che siamo ad oltre un anno dalla pubblicazione della legge che ha introdotto l’adempimento senza una chiara definizione degli obblighi.
E il rischio catastrofe sociale?
Certo non è facile trovare la quadra tra il perimetro dei rischi catastrofali da assicurare e la dimensione della platea dei soggetti coinvolti, considerando che la norma tende a rendere la determinazione del premio quanto più personalizzata possibile, ma così disinnescando il meccanismo della mutualità assicurativa che, invece, tende a mitigarne i picchi, spalmandoli su tutti i soggetti assicurati (attivando così la sua funzione intrinseca di solidarietà territoriale).
Il rischio concreto è che i premi possano diventare eccessivamente onerosi e scalzare dal mercato le piccole attività, acuendo un problema di carattere sociale già avvertito da tempo, derivante dalla crisi dell’economia cosiddetta “di vicinato”: la desertificazione commerciale che sta interessando da almeno un decennio le grandi città, sia in centro come nelle periferie ma anche i piccoli centri.
Un tema che è stato oggetto di una recente analisi predisposta dal Centro Studi della Confcommercio insieme al Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, i cui risultati hanno evidenziato i risvolti sociali dell’acuirsi del depauperamento del tessuto economico e la conseguente percezione di minor sicurezza e vivibilità delle aree coinvolte con la chiusura anche dei diversi servizi connessi alle attività cessate che potrebbe portare al definitivo declino dei comuni interessati.
Insomma una bella catastrofe legislativa!
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga polizza catastrofale per imprese della ristorazione e della pesca