Patent box, in quali casi si può applicare la remissione in bonis?

Alessio Mauro - Dichiarazione dei redditi

Patent box, in quali casi si può applicare la remissione in bonis? Lo ribadisce la risposta all'interpello numero 27 dell'8 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate: in assenza di presentazione di un’opzione non si verificano i requisiti sostanziali richiesti.

Patent box, in quali casi si può applicare la remissione in bonis?

Patent box, in quali si può applicare la remissione in bonis?

A riepilogare i requisiti e le condizioni da rispettare è la risposta all’interpello numero 27 dell’8 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

La mancata presentazione di un opzione e la sola richiesta di benchmark non sono sufficienti per l’applicazione della remissione in bonis.

Non sono infatti rispettati i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Patent box, in quali casi si può applicare la remissione in bonis?

La patent box è l’oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 27 dell’8 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 27 dell’8 gennaio 2021
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Remissione in bonis patent box.

Il caso per le delucidazioni è quello dell’istante, un soggetto inquadrato tra le microimprese e le PMI residente nel territorio dello Stato, che intende utilizzare la remissione in bonis per beneficiare dell’agevolazione per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L’Agenzia delle Entrate nega tale possibilità e ricostruisce il quadro normativo di riferimento, che motiva la diversa soluzione individuata.

La patent box è stata introdotta dalla legge di bilancio 2015, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha previsto un regime opzionale di tassazione agevolata: una parziale detassazione dei redditi che derivano dall’utilizzo di determinati beni immateriali che rientrano in attività di ricerca e sviluppo.

L’agevolazione è stata modificata dal decreto Crescita, DL 30 aprile 2019, numero 34.

Le disposizioni attuative della norma sono state previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

Il decreto Crescita ha introdotto la possibilità di un nuovo regime di autoliquidazione che permette di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, se il contribuente dispone del set informativo richiesto dalla disciplina dell’agevolazione.

Tale possibilità è introdotta a partire dal periodo di imposta 2019 e non può essere applicato ai periodi di imposta precedenti, come spiegato nella circolare del 29 ottobre 2020 n. 28/E.

Ci sono tuttavia alcune eccezioni che sono riepilogate nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate dell’8 gennaio 2021.

Patent box, quando si applica il regime di autoliquidazione prima del 2019

Nel documento di prassi dell’8 gennaio 2021 vengono ricapitolate quali sono le condizioni che permettono di applicare il regime di autoliquidazione prima del 2019.

A chiarirlo è ancora la circolare del 29 ottobre 2020 n. 28/E che spiega quali sono le modalità di applicazione delle due ipotesi transitorie dei punti 7 e 8 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

Ai paragrafi 5.2 e 5.3 si fa riferimento rispettivamente:

  • alla rinuncia alle procedure di Patent box;
  • esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al DL Crescita.

A motivare la negazione di all’accesso all’agevolazione per l’istante è una doppia condizione:

  • la mancata presentazione dell’opzione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 37, legge 23 dicembre 2014, n.190;
  • la richiesta di analisi di benchmark, che non può essere assimilata all’esercizio dell’opzione.

Sull’ultimo punto, infatti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la situazione presentata dall’istante non possa essere assimilata all’ipotesi del paragrafo 5.2.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, lo stesso correttamente non ha effettuato alcuna autoliquidazione del beneficio, in quanto tale ipotesi non è assimilabile neppure a quelle previste dal paragrafo 5.3.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto segue:

“si ritiene che l’istante, che, in ogni caso, non può fruire del regime della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, non avendo “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” (cfr. circolare 28/E del 2020), non possa avvalersi della disciplina agevolativa Patent box con riferimento ai periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.”

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