Pagamenti tracciabili, sono necessari per la riduzione dei termini di accertamento

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Il pagamento tracciabile è tra i requisiti da rispettare per la riduzione dei termini di accertamento. A fornire il chiarimento è la risposta all'interpello numero 438 del 29 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti non obbligati possono beneficiare dell'agevolazione a patto che sia emessa la fattura elettronica, la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi.

Pagamenti tracciabili, sono necessari per la riduzione dei termini di accertamento

Pagamenti tracciabili, sono necessari per ottenere la riduzione dei termini di accertamento.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 438 del 29 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Gli operatori senza obbligo di emissione di fattura elettronica o documentazione della cessione con scontrino o ricevuta possono comunque ottenere la riduzione in questione.

Devono però scegliere di fatturare la vendita ed effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi.

Pagamenti tracciabili, sono necessari per la riduzione dei termini di accertamento

Per la riduzione dei termini di accertamento devono necessariamente essere effettuati pagamenti tracciabili.

A fornire il chiarimento è la risposta all’interpello numero 438 del 29 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate, su spunto del quesito posto dal contribuente.

L’istante utilizza tre canali di vendita:

  • diretta;
  • tramite e-shop del sito proprietario;
  • online con intermediazione.

Nel caso di acquisti presso il fornitore paga con bonifico bancario o con carta di credito intestata alla società, per fornitori sia italiani sia intracomunitari.

Viene emessa fattura anche per i consumatori finali, che pagano con pagamento tracciato.

Per le vendite online si paga, invece, tramite il sito della società di intermediazione, con carta di credito, viene quindi accreditato l’importo al netto della commissione.

Tali operazioni, rilevanti ai fini IVA, non sono documentate perché il contribuente non ha l’obbligo di fattura elettronica, né di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta.

Dato che la società intermediatrice ha sede fuori dallo Stato italiano, l’operazione è considerata intracomunitaria.

Il debitore può emettere un’autofattura o effettuare l’integrazione della fattura ricevuta dal prestatore di servizi comunitario.

Vista l’evoluzione della normativa dell’esterometro, i quesiti posti dall’istante sono i seguenti:

  • se la riduzione dei termini di accertamento su richiamata si applicabile anche alle vendite online non documentate effettuate tramite il sito della società intermediaria;
  • nel caso di risposta negativa, come deve essere effettuata l’integrazione della documentazione;
  • se si possono considerare equivalenti il meccanismo dell’integrazione o autofattura trasmessa telematicamente e l’esterometro.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti alla luce del quadro normativo di riferimento e della specifica prassi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 438 del 29 agosto 2022
Accertamento - Riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili - Articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Fattura e pagamento tracciabile per la riduzione dei termini di accertamento

La prima norma richiamata dall’Agenzia delle Entrate è l’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La disposizione riporta i requisiti per poter beneficiare della riduzione dei termini di accertamento: è necessaria la documentazione dell’operazione tramite fatturazione elettronica con SdI o la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 500 euro, inoltre, deve essere effettuato un pagamento con mezzi di pagamento tracciabili.

Il rispetto di entrambi i requisiti è fondamentale per il diritto alla detrazione, di conseguenza i soggetti che sarebbero esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica devono comunque emetterla e ricevere un pagamento con mezzi tracciabili per poter beneficiare dell’agevolazione.

A sottolinearlo è anche la risposta all’interpello numero 331 del 2021.

Per ottenere l’agevolazione il contribuente deve, quindi, emettere le fatture tramite SdI e indicare il codice fiscale del cessionario o committente.

Si dovrà invece effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, nel caso in cui siano effettuate operazioni che rientrano nell’articolo 22 del Decreto IVA (tra le quali rientrano le vendite per corrispondenza).

Non è necessario acquistare un registratore telematico: il contribuente può utilizzare la procedura web gratuita predisposta all’interno dell’area privata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti tracciabili, i chiarimenti sull’esterometro

L’Amministrazione finanziaria rimanda inoltre alla circolare numero 26 del 2022 per i chiarimenti relativi all’esterometro e alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere a partire dallo scorso 1° luglio.

Dopo le novità della Legge di Bilancio 2021, tra i codici documento TD17, TD18 e TD19 indicati nel file xml della fattura elettronica è presente una differenza a seconda della finalità di integrazione o sostituzione delle fatture.

Nel caso in esame, le autofatture rispettano anche gli oneri di conservazione egli altri obblighi.

Nel caso di documentazione integrativa, invece, i file devono essere inviati secondo le specifiche modalità stabilite.

In merito, il documento di prassi sottolinea quanto di seguito riportato:

“gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.”

In conclusione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

“nel presupposto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.”

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