In caso di omesso versamento non è necessario l’avviso bonario

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

L'avviso bonario non è necessario se l'omesso versamento viene rilevato tramite il controllo automatizzato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973 che non modifica il risultato della dichiarazione.

In caso di omesso versamento non è necessario l'avviso bonario

Se il controllo automatico della dichiarazione non fa emergere un risultato diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente ma solo l’omesso o tardivo versamento delle imposte, non è necessario l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità perché il controllo non investe incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 29309 del 14 novembre 2018.

Avviso bonario non necessario in caso di controllo automatizzato che non rettifica la dichiarazione
Ordinanza della Corte di Cassazione numero 29309 del 14 novembre 2018

Il fatto – La controversia ha come protagonista una società a cui l’agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per il recupero delle imposte dirette e dell’Iva non versate, impugnata in via principale per l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità.

Il ricorso presentato dalla società veniva accolto dalla CTP.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello contro tale decisione, accolto dalla CTR perché “la mancata notifica della preventiva comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della cartella di pagamento”.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società soccombente lamentando, da un lato, la carenza di motivazione della cartella di pagamento recante “in maniera criptica i soli codice del tributo richiesto e il relativo importo iscritto a ruolo” e, dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, e dell’articolo 6, comma 5 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), “per non avere ritenuto che la mancata notifica della comunicazione di irregolarità comportasse la nullità della cartella di pagamento.”

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso condannando la società al pagamento delle spese processuali.

La decisione – Il primo motivo di ricorso attiene a un presunto vizio di motivazione della cartella di pagamento, recante le imposte iscritte a ruolo a seguito di un controllo automatizzato eseguito a sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600 del 1973, quantificate e dichiarate dalla società ma non versate.

Si tratta, nel caso di specie, di mera liquidazione di quanto dichiarato e non versato ed è pertanto la stessa cartella di pagamento a motivare adeguatamente la pretesa tributaria, insieme al confronto con la dichiarazione dei redditi, tanto da non essere necessaria l’emissione di un prodromico avviso di accertamento. In caso come questo, infatti, la pretesa si legittima direttamente con l’iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella di pagamento, dalla cui lettura il destinatario può comprendere, agevolmente e perfettamente, tutti i motivi del richiesto pagamento.

Tale impostazione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione.”

Da tale assunto deriva che, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto impositivo con cui si procede al controllo cartolare alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Diverso è se, invece, la pretesa impositiva si traduce in una rettifica della dichiarazione, nel qual caso l’atto deve essere adeguatamente motivato, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda detta pretesa.

Con l’ulteriore motivo di ricorso la società ha censurato la sentenza di appello per non avere ritenuto che la mancata notifica della comunicazione di irregolarità comportasse la nullità della cartella di pagamento.

Sul punto in argomento la Suprema Corte ha ripreso un principio secondo cui, in caso di controllo automatizzato ai fini delle imposte dirette e indirette, “l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.”

L’irrilevanza dell’invio della preventiva comunicazione è confermata, peraltro, dal fatto che in tale ipotesi non spetta la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative prevista in caso di mancata iscrizione a ruolo per avvenuto pagamento da parte del contribuente di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo numero 462 del 1997.

In altre parole, nel caso in cui il controllo automatico della dichiarazione non faccia emergere “un errore del contribuente” ma unicamente un caso di omesso o tardivo pagamento delle imposte non è necessario inviare una comunicazione bonaria di irregolarità perché il controllo non investe “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, come richiesto dall’articolo 6 comma 5 della L. n. 212 del 2000 “in quanto i dati contabili utilizzati dall’Amministrazione finanziaria si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente (art. 54 bis citato), o anche dal sostituto d’imposta (art. 36 bis, comma 4 e art. 54 bis citati), per cui risulterebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante su quanto dal medesimo allegato.”

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