Pace fiscale, sanatoria irregolarità formali anche per spesometro e Lipe

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Pace fiscale anche per spesometro e Lipe, ma la sanatoria delle irregolarità formali è ammessa soltanto nel caso di corretto ed integrale versamento IVA. La scadenza per il versamento dei 200 euro forfait è fissata al 31 maggio 2019.

Pace fiscale, sanatoria irregolarità formali anche per spesometro e Lipe

Pace fiscale anche per spesometro e Lipe, con un perimetro ben definito in merito ai requisiti per beneficiare della sanatoria delle irregolarità formali.

A svelare le carte su quali violazioni possono beneficiare della regolarizzazione agevolata è stata la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, arrivata ad ormai pochi giorni dalla scadenza per l’adesione ad una delle misure che compongono il pacchetto della pace fiscale.

Entro venerdì 31 maggio i contribuenti intenzionati a regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 dovranno versare l’importo di 200 euro e, quando possibile, entro il 2 marzo 2020 sarà necessario rimuovere l’irregolarità contestata dall’Agenzia delle Entrate.

Per le violazioni commesse nell’ambito dell’obbligo di presentazione dello spesometro semestrale ovvero della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali, si potrà ricorrere alla pace fiscale esclusivamente qualora l’irregolarità non abbia avuto riflessi sul corretto versamento dell’imposta dovuta.

Pace fiscale, sanatoria irregolarità formali anche per spesometro e Lipe

L’omessa o irregolare presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse o ricevute (spesometro semestrale) o della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche (LIPE) rientra nella sanatoria delle irregolarità formali esclusivamente qualora la violazione non abbia avuto effetti sul calcolo e sul pagamento dell’imposta.

È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2018.

La pace fiscale per le violazioni formali, disciplinata dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 119/2019, stabilisce infatti che:

“è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alle fonte e dei crediti d’imposta”

Restano automaticamente escluse dalla sanatoria le violazioni sostanziali che, al contrario, incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi puntualmente chiarito che, per quel che riguarda le liquidazioni periodiche IVA, l’omessa o irregolare presentazione non può essere regolarizzata beneficiando della sanatoria delle irregolarità formali qualora abbia avuto riflessi sul debito d’imposta.

Spesometro e Lipe, pace fiscale con pagamento di 200 euro forfait

La regolarizzazione delle violazioni formali ammesse alla pace fiscale, tra cui anche spesometro e Lipe, dovrà essere effettuata mediante due distinti adempimenti:

  • versamento delle somme dovute;
  • rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

L’importo da pagare, pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, dovrà essere versato entro il 31 maggio 2019. Il versamento dovrà essere utilizzato mediante modello F24, con il codice tributo PF99 istituito con la risoluzione n. 37/E/2018.

Si potrà pagare in un’unica soluzione ovvero a rate, da 100 euro ciascuna, con l’ultimo pagamento da effettuarsi entro il 2 marzo 2020.

Non basterà pagare la somma di 200 euro, ma la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione di irregolarità ed omissioni da effettuarsi, di norma, entro il 2 marzo 2020.

Anche per quel che riguarda l’omessa o irregolare presentazione di spesometro e Lipe sarà necessario rimuovere le irregolarità contestate dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione del caso in cui i dati non comunicati con le Lipe siano poi confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

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