Regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi

Gianfranco Antico - Dichiarazioni e adempimenti

La bozza di Legge di Bilancio 2023 contiene una norma relativa alla regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi, ecco le novità in arrivo

Regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi

La bozza di Legge di bilancio 2023 – che si presenta ricca di norme a sostegno dei contribuenti – propone, fa l’altro, la regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi.

Questione di particolare interesse in quanto consente di ridare vita ad una serie di strumenti deflativi, che diversamente non potrebbero godere dei vantaggi previsti.

In questo nostro intervento, quindi, sulla base dell’ultima bozza bollinata in circolazione, puntiamo l’attenzione sul provvisorio articolo 45, norma che si occupa specificatamente della questione.

La regolarizzazione degli omessi degli omessi pagamenti di rate dovute per gli strumenti deflativi

L’articolo 45 dell’ultima bozza della Legge di bilancio 2023 prevede, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Strumenti deflattivi del contenzioso tributario
Accertamento con adesione Acquiescenza Avvisi di rettifica e liquidazione Reclamo e mediazione Conciliazione giudiziale

La condizione per il pagamento della sola imposta, senza sanzioni, è che il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella ovvero dell’atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfeziona

con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023

Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono gli effetti della norma introdotta e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Nuovo “ravvedimento operoso” per gli omessi versamenti derivanti da strumenti deflativi (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione): brevi considerazioni sulle novità previste dalla bozza di Legge di Bilancio 2023

La norma che il Legislatore si appresta a introdurre viene incontro a quei contribuenti che hanno chiuso la querelle con il Fisco, usufruendo dei diversi istituti deflativi che l’ordinamento tributario propone, ma poi non sono riusciti a stare al passo con i versamenti.

La norma in costruzione allarga ed estende ciò che già era stato contemplato nella Legge di Bilancio 2016.

Infatti, l’art.1, comma 134, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, aveva previsto che nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs.n.218/97, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, erano decaduti dal beneficio della rateazione, venivano riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso D.Lgs.n.218/97, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendevano il versamento della prima delle rate scadute.

Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmetteva copia della relativa quietanza all’ufficio competente affinché’ lo stesso poteva procedere alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. n. 602/73.

Lo stesso ufficio provvedeva a ricalcolare le rate dovute, tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione e verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

Il debitore decadeva dal piano di rateazione a cui era stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

A seguito della trasmissione della quietanza, non potevano essere avviate nuove azioni esecutive.

Se la rateazione veniva richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R.n.602/73 – che prevede disposizioni specifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni – la stessa non poteva essere concessa limitatamente agli importi che ne costituivano oggetto.

Oggi, invece, tutti gli istituti deflativi sono coinvolti nella regolarizzazione e come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento, si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti degli istituti deflativi sopra indicati “che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni”.

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