Il prestanome è responsabile dell’evasione se c’è dolo

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi, il legale rappresentante ha la responsabilità diretta dell'obbligo, anche quando è un prestanome. Fa eccezione solo se è totalmente privo di qualunque potere o possibilità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36419 del 2019.

Il prestanome è responsabile dell'evasione se c'è dolo

Con l’assunzione della carica, il legale rappresentante della società assume la responsabilità diretta di ottemperare all’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, anche nell’ipotesi in cui sia un mero “prestanome”. La responsabilità penale può venir meno solo nel caso in cui il giudice accerti che l’amministratore di fatto è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società. Questo l’importante principio contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione numero 36419 del 26 agosto 2019.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 36419 del 26 agosto 2019
Se c’è dolo, il prestanome è responsabile dell’evasione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36419 del 26 agosto 2019.

La decisione – Il ricorso in cassazione è stato proposto dal legale rappresentante di una società, condannato per aver omesso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto della società medesima, la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel ricorso l’imputato ha lamentato falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000 in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, laddove il giudice d’appello ha ravvisato la sussistenza del dolo sulla base della mera qualifica formale rivestita, senza considerare che il rappresentante legale era un mero “prestanome”. In base alla tesi difensiva questi, afflitto da una grave patologia psichiatrica, non si sarebbe reso conto delle conseguenze giuridiche degli inadempimenti fiscali commessi e ciò avrebbe potuto ravvisare al massimo un rimprovero per colpa ma non una condanna per dolo specifico.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi e ha respinto il ricorso dell’imputato.

Con riferimento specifico al delitto di omessa presentazione della dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, inteso come reato omissivo proprio di carattere istantaneo, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il legale rappresentante della società, in quanto soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, ha una responsabilità diretta che deriva dall’assunzione della carica ricoperta. Questa, infatti, individua nell’amministratore di diritto il destinatario degli obblighi di legge, la cui violazione è penalmente sanzionata.

L’eventuale “prestanome” non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 solo se è totalmente privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società.

In questa ipotesi, infatti, l’amministratore di diritto non potrebbe comunque intervenire nella gestione societaria, in ragione dei limiti posti a suoi poteri e, quindi, non avrebbe i mezzi per impedire la commissione di illeciti da parte di terzi. È compito del giudice di merito, sulla base dei dati fattuali, dare prova dell’effettiva sussistenza del dolo richiesto dalla norma in esame.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno avallato gli esiti delle valutazione compiute dai colleghi di merito perché l’amministratore di diritto svolgeva in concreto anche l’attività di gestione e, per questo, non poteva essere qualificato come un mero prestanome inconsapevole. Di conseguenza, poiché il legale rappresentante non appariva privo dei poteri di ingerenza egli, quand’anche prestanome, aveva il dovere e la responsabilità di adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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