L’atto di recupero sarà definibile in adesione

Gianfranco Antico - Dichiarazione dei redditi

Si amplia la platea degli atti definibili con la bozza di schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo. Nell'accertamento con adesione adesso rientra anche l'atto di recupero

L'atto di recupero sarà definibile in adesione

Se l’istituto dell’accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997, per effetto delle diverse definizioni proposte dalla L. n. 197/2022, a sanzioni ridotte (1/18 invece di 1/3), aveva ricevuto un nuovo slancio, la bozza di schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo amplia la platea degli atti definibili, facendovi rientrare pure gli atti di recupero.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di agevolazioni fiscali, fisco e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Atto di recupero e accertamento con adesione. Le regole ordinarie

Come è noto, l’accertamento con adesione è lo strumento che permette, in contraddittorio, di giungere ad una definizione concordata della pretesa fiscale e, “a regime”, ha segnato l’inizio di un profondo e radicale cambio d’indirizzo nei rapporti fra Fisco e contribuente, consentendo altresì di gestire il gettito fiscale a carattere continuativo.

Da un punto di vista giuridico, pur rimanendo fermi nella tesi secondo cui il concordato va visto come un atto unilaterale di imposizione, caratterizzato dall’adesione del contribuente alla nuova quantificazione dell’imponibile operata dall’Ufficio impositore, non assimilabile alla transazione, stante la disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, nel corso di questi anni si è consolidato il principio secondo cui l’accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisca una forma di esercizio del potere impositivo, che configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D. Lgs. n. 218/1997, avente carattere cogente, in quanto afferente all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile.

L’elencazione contenuta nella circolare n. 235/1997, meramente indicativa e non esaustiva, sottolinea l’ampiezza dell’ambito soggettivo e oggettivo dell’accertamento con adesione, che comprende non solo tutti i “contribuenti”, ma anche tutte le categorie reddituali.

Se, dunque, in linea di principio, non si rinviene alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, il quale può riguardare qualsiasi tipologia di contribuente e qualunque aspetto dell’accertamento fiscale, sicuramente le fattispecie privilegiate sono quelle che permettono un maggior grado di apprezzamento da parte degli uffici, anche sulla scorta degli ulteriori elementi di valutazione che il contribuente sarà in grado di fornire in occasione del contraddittorio.

Circolare n. 235/1997:

“La mancata previsione normativa di parametri cui informare l’adesione e l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto, non devono peraltro indurre a ritenere che tutte le fattispecie, anche quelle nelle quali l’esistenza dell’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, debbano formare oggetto di transazione con il contribuente. In sede di contraddittorio, quindi, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.”

Ricordiamo che il comma 3, dell’art. 2, del D. Lgs. n. 218/97 stabilisce, in via preliminare, che l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dal successivo comma 4.

Inoltre, il contenuto dell’atto non rileva “ai fini extra tributari”, fatta eccezione per i contributi previdenziali ed assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella dell’imposta sui redditi e senza, tuttavia, che sul maggiore imponibile definito si applichino sanzioni ed interessi.

Il principale effetto premiale del concordato a regime è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale; inoltre, il beneficio in parola si applica, grazie all’esplicita menzione dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218/97, sulla soglia minima della sanzione, senza che all’Ufficio finanziario sia consentito di determinarne il quantum, attraverso l’esercizio del potere di irrogazione delle sanzioni, di cui agli artt. 7 e 12 del D. Lgs. n. 472/1997.

Ai sensi dell’art.12, comma 8, del D. Lgs. n. 472/97, nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta.

Le violazioni che beneficiano della predetta riduzione sono quelle concernenti i tributi oggetto dell’adesione e il contenuto delle dichiarazioni.

Circolare n. 235/1997:

“Rientrano nelle violazioni concernenti i tributi anche quelle relative agli obblighi contabili, a eccezione dell’ipotesi prevista dall’ultimo comma, primo periodo, dell’art. 51 del DPR n. 600/1973, giacchè esse possono considerarsi prodromiche all’evasione del tributo oggetto di accertamento.”

Adesione e atti di recupero

Come abbiamo visto l’istituto abbatte tutte le barriere, non contenendo, almeno in linea di principio, alcuna preclusione, e a seguito della modifica che si appresta ad entrare in vigore saranno definibili anche gli atti di recupero, nuova frontiera dei provvedimenti fiscali.

Infatti, nel corso degli ultimi anni il credito d’imposta è divenuto una delle forme di agevolazioni fiscali più utilizzate da parte del legislatore per incentivare lo sviluppo di determinate attività e molto apprezzate dalle imprese, in quanto permette un utilizzo agevole e spedito, attraverso il meccanismo della compensazione (e proprio ciò ha portato in alcuni casi ad abusi veri e propri, contestati dall’Amministrazione finanziaria, attraverso l’avviso di recupero).

La bozza dello schema di decreto legislativo interviene sull’art. 1, del D. Lgs. n. 218/1998, superando così il contrasto che si era venuto a creare:

  • da una parte l’Amministrazione finanziaria che legittimamente negava la possibilità di accedere all’istituto deflattivo, trattandosi di atti riscossivi (le stesse avvertenze all’atto di recupero non prevedono la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione, contemplando la sola facoltà di versare le somme complessivamente dovute entro il termine di proposizione del ricorso, ovvero l’impugnazione. Questo significa, innanzitutto, che, a seguito della rituale notifica degli atti di recupero, i contribuenti che allo stato presentano istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art.6, comma 2, del D.Lgs.n.218/97, chiedendo l’attivazione del contraddittorio, pur in assenza di qualsiasi indicazione in tal senso nel corpo dell’atto, non verranno chiamati. Da ciò ne deriva che l’eventuale istanza di adesione, proposta dal contribuente, sospende per 90 giorni, ex articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 218/1997, il termine di impugnazione dell’atto, se questo non è stato preceduto dal contraddittorio anticipato di cui all’articolo 5, del D. Lgs. n. 218/1997);
  • dall’altra parte la giurisprudenza di legittimità che riteneva che tali atti di recupero crediti, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento e ciò giustificava.

Le deroghe alle regole classiche dell’accertamento con adesione

Due sono le eccezioni previste dal legislatore delegato rispetto alle regole dell’istituto:

Il futuro articolo 1, del D. Lgs. n. 218/1997: Definizione degli accertamenti

  • 1. L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nonché gli atti di recupero possono essere definiti con adesione del contribuente.
  • 2. L’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale, puo’ essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
  • 2-bis. Lo schema di provvedimento comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, reca altresì l’invito alla definizione del procedimento secondo le disposizioni del presente decreto.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di agevolazioni fiscali, fisco e lavoro lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network