OIC X: principio contabile Enti del Terzo Settore

Luca Antonio Esposito - Bilancio e principi contabili

OIC X: principio contabile Enti del Terzo Settore: dalla composizione del bilancio alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le istruzioni per gli ETS.

OIC X: principio contabile Enti del Terzo Settore

L’Organismo di Contabilità Italiana ha pubblicato (in consultazione fino allo scorso 30 settembre) il principio contabile X per un’efficace gestione e applicazione delle nuove regole di redazione del bilancio del Terzo Settore.

La necessità della sua redazione deriva dall’impossibilità degli attuali principi di disciplinare e dare corretta rappresentazione contabile alle specificità di questi Enti.

Il principio contabile ha lo scopo di disciplinare:

  • i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione;
  • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli Enti del Terzo Settore.

Il predetto principio è conseguenza dell’incarico ricevuto nel 2020 dal MEF, sentito il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per valutare le problematiche contabili collegate alle specificità degli Enti del Terzo Settore. Infatti, l’ambito di applicazione riguarda gli Enti che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n°117 del 2017.

Secondo le disposizioni del Decreto, prima citato, la predisposizione del bilancio d’esercizio degli ETS è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e alle direttive dei principi contabili nazionali compatibilmente con le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti stessi.

Le regole specifiche di questo principio hanno l’obiettivo di fornire informazioni quanto più utili possibili ai principali destinatari del bilancio.

Il bilancio deve, quindi, essere utile a chi apporta risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e ai beneficiari dell’attività svolta.

Inoltre, nei postulati indicati nella bozza del principio è specificato che la direzione aziendale deve controllare la sussistenza del principio di continuità aziendale. La procedura si estrinseca attraverso una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un arco temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La valutazione si può effettuare predisponendo un budget o un bilancio previsionale che dimostri che l’ente abbia le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte per almeno dodici mesi successivi alla data del bilancio.

Il principio disciplina nello specifico:

  • la composizione del bilancio;
  • costi e proventi figurativi;
  • erogazioni liberali;
  • quote associative e apporti da soci fondatori;
  • svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: la composizione del bilancio

Il bilancio d’esercizio ai sensi dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore è “formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

Il decreto ministeriale 5 marzo 2020 specifica gli schemi dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale (sono specificate le varie aree in base alla natura dei costi, proventi e delle rendite) e la relazione di missione; gli stessi sono riportati in appendice al principio X oggetto d’esame. Inoltre, il principio specifica che nel caso di elementi che potrebbero essere ricompresi sotto più voci dello schema di stato patrimoniale l’ente procede a darne informativa nella relazione di missione.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: costi e proventi figurativi

In base al decreto ministeriale gli Enti del Terzo Settore possono presentare in calce al rendiconto gestionale i costi e i proventi figurativi.

Questi ultimi sono componenti economici che non rilevano ai fini della contabilità ma sono originati ugualmente dalla gestione dell’ente.

Nei costi e nei proventi figurativi rientrano i costi e gli oneri figurativi riferiti ai volontari iscritti nel registro a norma dell’articolo 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore nonché quelli riferiti ai volontari occasionali.

Il principio, inoltre, specifica che gli stessi debbano essere valutati al fair value se attendibilmente stimati, in caso contrario l’ente deve dare conto dell’impossibilità di fornire stime attendibili nella relazione di missione.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: erogazioni liberali

Le erogazioni liberali devono essere iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimate.

Le erogazioni liberali, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, “sono atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

  • a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;
  • b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione)”.

Le erogazioni liberali sono distinte in vincolate e condizionate.

Le prime sono donazioni che, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo di Amministrazione sono assoggettate a una serie di restrizioni e/o vincoli temporanei o permanenti che ne delimitano l’utilizzo. Da un punto di vista contabile si prevede una registrazione nell’attivo dello stato patrimoniale e l’iscrizione in contropartita di una riserva di patrimonio netto, specificando se sono riserve vincolate da terzi o per decisione degli organi istituzionali.

Le seconde sono donazioni aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

Da un punto di vista contabile le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale e in contropartita è registrata un debito nella voce D5) del passivo dello stato patrimoniale: “debiti per le erogazioni liberali condizionate”.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: altre erogazioni liberali

Le erogazioni liberali non rientranti nelle categorie delle vincolate o condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce A4) “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.

Inoltre, il principio chiarisce che seguono queste disposizioni di contabilizzazione anche i beni acquistati a un valore simbolico rispetto al loro valore reale.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: i proventi del 5 per mille

Il decreto ministeriale di marzo 2020 individua i proventi del 5 per mille nei “proventi derivanti dall’assegnazione a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle entrate”.

Da un punto di vista contabile sono contabilizzati nella voce A5) del rendiconto gestionale in contropartita alla voce di credito CII) nell’attivo dello stato patrimoniale.

Se i proventi sono attribuiti dall’ente a uno specifico progetto seguono le previsioni relativi all’erogazioni vincolate.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: quote associative e apporti da soci fondatori

Le quote associative e gli apporti dei soci fondatori, ricevuti nel corso dell’esercizio, sono iscritti in contropartita:

  • nel patrimonio netto nella voce AI) “fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell’Ente. Nel decreto ministeriale è specificato che il Fondo dotazione dell’ente è il fondo di cui l’ente può disporre al momento della sua costituzione. Le quote associative o apporti ancora dovuti, cioè importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori, danno titolo a un credito rilevato nella voce A) dello stato patrimoniale “quote associative o apporti ancora dovuti”;
  • nel rendiconto gestionale nella voce A1)“proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi. I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Principio Contabile Enti del Terzo Settore: svalutazione immobilizzazioni materiali ed immateriali

Nel principio è chiarito che gli Enti del Terzo Settore ai fini della determinazione del valore d’uso applicano l’approccio semplificato dell’OIC9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” per determinare le perdite durevoli di valore.

Le svalutazioni sono contabilizzate in un’apposita voce “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali” da annoverarsi nell’apposita area del rendiconto gestionale.

Riassumendo, tra le principali conseguenze del chiarimento e del nuovo principio contabile, si sottolinea che gli Amministratori degli Enti del Terzo settore non potranno più autonomamente definire i propri principi contabili da utilizzare nella redazione del bilancio né riferirsi all’Agenzia per le Onlus e che nella redazione debbano attenersi ai principi di chiarezza e veridicità dettati dal codice civile.

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