Adesione alla rottamazione ter: quali conseguenze in bilancio?

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

L'adesione alla rottamazione ter non prevede alcun limite soggettivo. Cosa accade nel bilancio delle società e degli enti che aderiscono se la domanda viene accolta? Quali sono gli aspetti contabili e fiscali di questa operazione?

Adesione alla rottamazione ter: quali conseguenze in bilancio?

Il Decreto Crescita ha riaperto i termini per fare domanda di adesione alla c.d. Rottamazione Ter per i carichi pendenti affidati all’Agente di Riscossione e trasmessi ai contribuenti dal 2000 al 2017.

Il beneficio introdotto dalla Pace Fiscale consiste nell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora: il nuovo termine per aderire previsto dal Decreto Crescita è il 31 Luglio 2019.

La normativa non pone alcun limite ai soggetti beneficiari: possono fare domanda sia le persone fisiche che le società e gli enti dotati di personalità giuridica.

Quali sono gli effetti dell’adesione alla rottamazione ter per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio? E quali sono le scritture contabili da eseguire?

Rottamazione ter: come registrare in contabilità una cartella di pagamento?

La nuova rottamazione ter rinnova la possibilità per i richiedenti di eliminare sanzioni e interessi di mora relativi ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Inclusi nella moratoria anche le c.d. “sanzioni civili” di natura accessoria ai crediti di natura previdenziale.

Restano dovuti invece:

  • gli importi a titoli di capitale (imposte, tributi e contributi);
  • gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • l’aggio della riscossione da riconoscere all’ente (il cui calcolo va rideterminato considerando la sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo).

Tra gli importi dovuti ricordiamo anche le somme a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

La prima considerazione da fare è che all’atto di presentazione dell’istanza di adesione dovrebbero essere già presenti in contabilità gli importi presenti nella
cartella “rottamata” in quanto già registrate per competenza al momento di ricezione della stessa.

Al momento di ricezione della cartella di pagamento sono state movimentate le rispettive voci: in avere la voce D.12) - Debiti Tributari in contropartita ad una voce costo indeducibile dal punto di vista fiscale, (al punto 20 del Conto economico), rappresentato da imposte e tasse di competenza di esercizi precedenti non pagate e quindi non iscritte in bilancio, oggetto dell’atto di riscossione.

Per registrare la quota relativa agli interessi di mora invece deve essere utilizzata la voce di costo C.17 del Conto Economico mentre gli oneri di riscossione e le spese di notifica sono state contabilizzate in nella sezione B.7 del Conto Economico tra i costi per servizi.

Accettazione domanda rottamazione ter: quali scritture contabili?

Nel caso l’istanza di adesione alla rottamazione ter fosse accolta, la prima operazione contabile da fare sarebbe lo storno del debito tributario per quando riguarda le sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive sui contributi previdenziali già contabilizzati, in quanto non più dovuti: con l’accoglimento della domanda è sopravvenuta l’insussistenza di queste spese che erano state iscritte in bilancio d’esercizio in anni precedenti.

Sarà necessario quindi stornare queste voci di costo movimentando in contropartita una Sopravvenienza Attiva nella voce A5 - Altri ricavi.

Il debito tributario originario invece non viene stornato perché resta dovuto anche se dovrà essere pagato a rate. Per questo motivo sarà necessario ripartire il debito tra la parte dovuta entro i 12 mesi (debiti a breve termine), relativamente alle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e quelle da versare negli anni successivi.

Ultimo aspetto da considerare sono le conseguenze fiscali dell’operazione. La sopravvenienza attiva da rottamazione è imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP?

La risposta è negativa: sanzioni e interessi di mora sono costi indeducibili ai fini IRES e IRAP e ne consegue che la sopravvenienza ad essi relativa é da considerarsi a sua volta non imponibile.

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