La violazione dell’obbligo di trasferimento della residenza comporta la decadenza dal beneficio prima casa

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Obbligo di trasferimento della residenza e agevolazione prima casa: la decorrenza del termine coincide con la stipula dell'atto di compravendita, anche in forma di scrittura privata registrata, e non dall'atto di conferma. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 15181 del 16 luglio 2020.

La violazione dell'obbligo di trasferimento della residenza comporta la decadenza dal beneficio prima casa

Ai fini dell’agevolazione prima casa previsto in caso di acquisto di immobile in altro Comune, il compratore deve trasferirvi la residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Il dies a quo per la decorrenza di tale termine coincide con la stipula dell’atto di compravendita, redatto anche in forma di scrittura privata registrata, e non dal successivo atto di conferma della compravendita.

Detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco e la sua violazione ne comporta la decadenza.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 15181 del 16 luglio 2020.

La sentenza – La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di contribuenti dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate concernente l’imposta di registro in misura ordinaria, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione.

Relativamente all’atto stipulato con scrittura privata registrata dell’8 aprile 2004 i ricorrenti, dopo aver ceduto prima del quinquennio un immobile acquistato con le agevolazioni fiscali per la prima casa, ne acquistavano un altro nel comune dove svolgevano la loro attività lavorativa.

I ricorrenti hanno opposto che non si era realizzato il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nel nuovo immobile acquistato, atteso che il termine doveva farsi decorrere dalla data della ratifica del trasferimento immobiliare, effettuata il 21 settembre 2005 con atto notarile e non dalla stipula della scrittura privata.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR. Il giudice d’appello ha confermato che, nell’ipotesi di acquisto di immobile ancora da completare, il proprietario non può accedere all’abitazione, sicché la normativa va interpretata secondo criteri di ragionevolezza, “dovendosi ritenere che in detto caso, il dies a quo decorre dalla presa in possesso dell’abitazione e non dall’elemento formale del trasferimento dell’immobile”.

Avverso tale decisione l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 1 della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 1 del D.M. 2/8/1969, per avere il giudice individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’abitazione acquistata, nella data della conferma della compravendita ai fini della pubblicità immobiliare e non in quella dell’originaria scrittura privata registrata del 9 aprile 2004.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza alla luce dell’orientamento consolidato per cui “in tema di imposta di registro, …, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, tanto che la violazione di detto obbligo comporta la decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge”.

Nel caso di specie, l’obbligazione tributaria di cui qui si tratta è sorta con la cessione, cioè con il trasferimento della proprietà del bene immobile, già prodotto con la scrittura privata registrata nel 2004.

L’atto di conferma dell’originario atto di trasferimento immobiliare sancito con la scrittura privata registrata non ne ha mutato in senso sostanziale l’oggetto ed il contenuto e, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza del termine per il trasferimento della residenza.

La CTR non si è conformata a tale principio perché ha ritenuto che il termine di diciotto mesi decorre dall’atto di conferma della compravendita e non dalla precedente stipula dell’atto di compravendita. Da qui la cassazione della sentenza impugnata.

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