REA, quando un’associazione deve iscriversi

Cristina Cherubini - Associazioni

Il REA, Repertorio delle notizie economiche ed Amministrative, è un elenco all'interno del quale vengono inserite tutte le notizie a carattere statistico-economico amministrativo relative a quei soggetti per cui non vige l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese. Quando sono tenute a iscriversi le associazioni e come procedere all'iscrizione?

REA, quando un'associazione deve iscriversi

Il REA, Repertorio delle notizie economiche ed Amministrative, nasce per l’applicazione di un principio operativo contenuto nell’articolo 8, comma 8, lettera d) della legge numero 580, e ne vengono poi successivamente delineati i confini attraverso l’articolo 9 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581.

L’art.9 comma 3 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 specifica che “il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio [...] con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali”.

È facile quindi desumere da tale assunto che nel caso in cui l’attività esercitata dall’ente sia oggetto di comunicazione in camera di commercio ma non oggetto di iscrizione presso il Registro delle Imprese o in sezioni speciali, sarà necessario rivolgersi a tale repertorio.

Iscrizione al REA: quando un’associazione è obbligata

La circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato, ha specificato quali sono i soggetti che devono iscriversi al repertorio:

ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”.

Volendo scendere adesso nel dettaglio del tema oggetto della presente analisi, si rende necessario scindere due condizioni:

  • la prima che vede una tipologia di associazione priva di partita IVA, la quale in via prevalente svolge attività rivolta verso l’interno definibile come istituzionale;
  • un’altra invece che, seppur in via sussidiaria e non prevalente, svolge anche attività di tipo commerciale, rivolta verso l’esterno.

In diverse occasioni abbiamo chiarito che un’associazione non ha sempre l’obbligo di apertura della partita IVA, in alcuni casi non è tenuta nemmeno a far richiesta di attribuzione del codice fiscale, ma nel caso in cui essa manifesti l’intenzione di svolgere attività commerciale allora dovrà presentare il modello utile per tale richiesta presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Considerando il caso di un’associazione la quale svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi, come per esempio la gestione di un punto di ristoro, essa al fine di poter prestare tale servizio deve possedere un numero di partita IVA, ed effettuando attività di tipo commerciale è anche obbligata ad iscriversi al REA.

Contrariamente a quanto sopra esposto, nel caso in cui fossimo davanti ad un’associazione che svolge esclusivamente l’attività istituzionale verso i soci, per essa non vigerà l’obbligo di iscrizione al REA.

Non sempre l’iscrizione al REA rappresenta un obbligo per le associazioni, in quanto molto spesso si rivela un requisito da dover rispettare al fine di poter ottenere l’attribuzione di particolari contributi, rappresenta quindi molto spesso una buona occasione per avere dei rapporti proficui con le amministrazioni pubbliche.

Iscrizione al REA: come si presenta la domanda

La domanda di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ne comporta l’insorgere dell’obbligo.

I soggetti che possono richiedere l’iscrizione sono:

La domanda deve essere presentata attraverso la compilazione del modello R, successivamente presentato in via telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, grazie all’ausilio di un intermediario incaricato.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine dei 30 giorni l’associazione potrebbe dover pagare una sanzione pari a 154,94 euro, ridotta a 30,99 euro nel caso in cui tale modello venga consegnato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto.

Istruzioni per la compilazione del modello R
Scarica le istruzioni per la compilazione del modello R.

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