Aumenta il numero massimo di praticanti per commercialista

Rosy D’Elia - Commercialisti ed esperti contabili

Il numero massimo di praticanti per commercialista passa da 3 a 6, ma solo su specifica autorizzazione dell'Ordine. La novità, approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia il 1° luglio, non riguarda gli studi individuali.

Aumenta il numero massimo di praticanti per commercialista

Aumenta il numero massimo di praticanti per commercialista, passando da 3 a 6. Gli studi, esclusi quelli individuali, in questo modo possono accogliere contemporaneamente più aspiranti professionisti, ottenendo l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine di riferimento sulla base di specifici requisiti.

Secondo il Rapporto 2019 sull’Albo dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili diffuso dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, negli ultimi anni il numero di praticanti continua a crescere, 13.751 sono i giovani che si affacciano alla carriera.

La novità è stata approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e pubblicata il 1° luglio nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia - 1° luglio
Scarica il Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 1° luglio che contiene il Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente.

Aumenta il numero massimo di praticanti per commercialista: i requisiti per l’autorizzazione

Nella sezione dedicata alle libere professioni, uno spazio è dedicato al Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente.

Nell’articolo 1 si legge:

“Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del d.P.R. 137/2012, individua i criteri in basi ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono rilasciare ai professionisti iscritti nell’albo motivata autorizzazione a rivestire la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente. Il Regolamento disciplina altresì la procedura attraverso la quale la motivata autorizzazione deve essere rilasciata”.

La novità non riguarda tutti i professionisti, ma soltanto chi risponde ai requisiti indicati nell’articolo 4:

  • il professionista è socio di una Società tra Professionisti, STP, con almeno tre soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti o collaboratori e un volume d’affari non inferiore a settecentomila euro;
  • il professionista partecipa ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a cinquecentomila euro. I professionisti possono anche operare in più sedi, sia in Italia che all’estero.
  • il professionista è partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a novecentomila euro.

I titolari degli studi individuali restano esclusi dalla possibilità di seguire, nel ruolo di professionisti affidatari, più di tre praticanti.

Aumenta il numero massimo di praticanti per commercialista: come ottenere l’autorizzazione del Consiglio

Il numero massimo può arrivare fino a 6, ma solo con l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine territoriale presso il quale il professionista è iscritto e su richiesta specifica.

Per ottenere il via libera, il commercialista ha due possibilità:

  • presentare l’istanza accompagnata dalla documentazione per provare il possesso di uno dei requisiti indicati;
  • presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000.

Entro 30 giorni si ottiene la risposta dal Consiglio dell’Ordine di riferimento, con il “motivato provvedimento di concessione” o “diniego dell’autorizzazione”.

Il regolamento, inoltre, specifica che se nel corso del praticantato il professionista affidatario perde il requisito che gli permette di seguire fino a 6 tirocinanti, l’autorizzazione viene revocata.

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