La redazione di bilanci intermedi secondo il principio contabile OIC 30

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Gli amministratori di una società possono avere la necessità di redigere bilanci intermedi nel caso vengano realizzate operazioni che modificano il capitale sociale: l'OIC 30 spiega le regole da seguire.

La redazione di bilanci intermedi secondo il principio contabile OIC 30

OIC 30: di seguito l’analisi del principio contabile relativo alla redazione di bilanci intermedi.

Un bilancio intermedio o anche detto infrannuale, è un bilancio redatto su una base temporale inferiore ai dodici mesi, in genere di durata pari a tre, sei o nove mesi, a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre).

Questo tipo di bilancio non richiede l’approvazione da parte dei soci e non ha l’obiettivo tipico di misurare l’utile realizzato: esso può essere considerato una relazione trimestrale (o semestrale), un prospetto contabile (art. 2433-bis c.c.), situazione patrimoniale (art. 2446 e 2501-ter c.c.), considerando un arco temporale inferiore ai 12 mesi.

L’obbiettivo di un bilancio intermedio, quindi, è quello di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per che per quelli reddituali, con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Fermo restando la sua natura meramente informativa, i bilanci intermedi devono essere redatti rispettando i requisiti del secondo comma dell’articolo 2423 del codice civile:

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”

OIC 30, bilancio intermedio: criteri di rappresentazione

Un bilancio intermedio viene redatto nella medesima forma di quello ordinario, (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa), ma il legislatore permette alcune semplificazioni.

Gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, ma è possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l’intelligibilità dei prospetti contabili.

L’aggregazione massima è comunque costituita:

  • per lo Stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri romani;
  • per il Conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi.

Per non alterare la comparabilità nel tempo dei bilanci intermedi, il tipo di aggregazione prescelta non può di norma essere modificato nei periodi successivi, salvo fornire un maggiore dettaglio qualora se ne presenti la necessità per migliorare l’intelligibilità del bilancio.

Il riferimento normativo per la redazione dei bilanci intermedi sono i principi contabili nazionali: la regola generale di redazione resta quindi il principio di competenza per ogni elemento di costo o ricavo.

OIC 30: quando è richiesta la redazione del bilancio intermedio?

Le situazioni che possono richiedere la redazione di un bilancio intermedio, sono espressamente previste dal principio contabile OIC 30:

  • riduzione del capitale sociale per perdite;
  • riduzione del capitale sociale;
  • emissione di un prestito obbligazionario;
  • distribuzione di acconti sui dividendi;
  • aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
  • acquisto di azioni proprie;
  • delibere di fusione e scissione.

Nelle generalità dei casi, quindi, gli amministratori della società necessitano di aggiornamenti informativi sulla situazione patrimoniale ed economica, perché si è in procinto di porre in essere un’ operazione sul capitale o emettere prestiti obbligazionari.

Regole particolari sono previste per la redazione di bilanci infrannuali per le società quotate sui mercati regolamentati: l’ultimo paragrafo del principio OIC 30 è interamente dedicato a questa fattispecie.

Bilanci intermedi: casi particolari

Come illustrato in precedenza, nei bilanci intermedi devono essere osservate le medesime regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio.

Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali l’osservanza del principio generale sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpretative.

L’Oic 30 suggerisce al redattore di bilancio intermedio come comportarsi, caso per caso.

Capitalizzazione dei costi in ricerca e sviluppo: imputare questi costi al conto economico oppure, capitalizzarli, iscrivendoli come attività immateriali per poi ammortizzarli annualmente, è una valutazione che il redattore di bilancio non può agevolmente realizzare su un arco temporale breve, in quanto la condizione per la capitalizzazione è che essi si riferiscano ad un progetto realizzabile i cui costi possano essere recuperati tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso;

In presenza di questi costi, quindi il principio suggerisce di attendere la fine dell’esercizio per confermarne la capitalizzazione.

Costi di manutenzione: i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede siano sostenuti in un certo periodo dell’anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti;

Premi di fine anno: la valutazione dei premi o sconti al raggiungimento di determinati obiettivi (target) di vendita, così come tutti quegli elementi di reddito, positivi o negativi, la cui esatta determinazione è nota unicamente a fine anno, va effettuata con cautela nei bilanci intermedi.

È opportuno far suo delle informazioni disponibili, quali ad esempio gli andamenti storici e le previsioni di vendita (o di acquisto a seconda dei casi), per stimare, nel miglior modo possibile, la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno ed applicarla ai volumi di vendita (acquisto) del periodo intermedio.

Ammortamento delle immobilizzazioni: gli ammortamenti sono quote di accantonamento che rappresentano in percentuale la partecipazione di un cespite al processo produttivo. Nei bilanci intermedi essi devono essere stimati in relazione ai soli cespiti disponibili e pronti per l’uso, utilizzando l’aliquota annua opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero esercizio.

Valutazione delle rimanenze di magazzino: il principio suggerisce di adottare le stesse configurazioni di costo (Fifo, Lifo, Medio ponderato) di fine anno e si dovrà valutare, ad ogni chiusura di periodo intermedio, l’eventuale necessità di svalutazione per ricondurre le scorte al minor valore di realizzo.

Imposte d’esercizio: in un bilancio intermedio possono essere calcolate in due modi: in prima ipotesi si potrebbe stimare il carico fiscale come se le imposte dovessero essere realmente liquidate in base all’utile lordo, simulando il risultato della dichiarazione dei redditi e le relative rettifiche fiscali.

In alternativa si può stimare il carico fiscale che l’impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo pro quota sui risultati lordi di ogni periodo intermedio: questo metodo viene sconsigliato perché, secondo l’OIC 30, non consente di fornire
un’attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell’utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi.

Quindi nel caso della valutazione delle imposte del bilancio intermedio, i principi contabili preferiscono l’adozione del primo metodo.

Bilancio intermedio: la nota illustrativa

Il contenuto della Nota Illustrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto per la Nota Integrativa dal codice civile per il bilancio d’esercizio. L’OIC 30 detta le voci essenziali:

  • descrizione dei principi e criteri di valutazione,
  • descrizione degli effetti del cambiamento, in caso di cambiamento di principi contabili;
  • descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;
  • eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno diverga sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio (ad es. premi di fine anno);
  • eventi successivi di rilievo;
  • principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi);
  • effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori;
  • variazioni nelle componenti del patrimonio netto;
  • il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non
    riconosciute in precedenza;
  • nel caso di bilanci consolidati: composizione dell’area di consolidamento, le sue variazioni significative e ogni altra informazione ritenuta rilevante e richiesta dalle autorità competenti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network