La motivazione del provvedimento di diniego può essere generica purché sia essenziale

Il provvedimento di diniego al rimborso è adeguatamente motivato anche quando appare generico a patto che delinei gli aspetti essenziali della ragioni del provvedimento. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 20732 del 2023

La motivazione del provvedimento di diniego può essere generica purché sia essenziale

Con l’Ordinanza n. 20732 del 18 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento di diniego al rimborso deve ritenersi adeguatamente motivato qualora delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l’insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto.

In questa ipotesi, infatti, spetta al contribuente - che è parte attiva del rapporto - fornire la prova del fatto costitutivo del diritto al rimborso.

Via libera la motivazione del provvedimento di diniego generica a patto che sia essenziale

La controversia attiene al ricorso proposto dal fallimento di una società avverso un provvedimento di diniego emanato dall’Ufficio finanziario a seguito dell’istanza di rimborso derivante dalla presentazione del modello VR della dichiarazione.

L’Ufficio notificava il provvedimento di diniego espresso perché non era stato possibile verificare la sussistenza del credito in ragione dell’omessa presentazione di documentazione utile ed ostava l’esistenza di debiti erariali certificati.

Il ricorso è stato accolto sia in primo che in secondo grado e avverso la decisione della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in cassazione. Con apposito motivo di doglianza l’Ufficio lamenta violazione o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 42, commi 2 e 3, DPR n. 600 del 1973, dell’articolo 56, comma 5, DPR n. 633 del 1972 in tema di obbligo motivazionale degli atti impositivi.

A parere della ricorrente la decisione della C.T. Reg. è errata nel punto in cui affronta la questione concernente l’adempimento dell’obbligo di motivazione. Infatti, in punto di difetto di motivazione del provvedimento di diniego, vale la giurisprudenza secondo cui, in caso di rimborso, il provvedimento di diniego non deve possedere una motivazione esaustiva, stante il rapporto a ruoli invertiti tra Amministrazione e contribuente.

Inoltre, spetta al contribuente fornire prova del fatto costitutivo del diritto al rimborso.

Nei casi di diniego espresso, pertanto, può considerarsi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento e che si fondi sull’insussistenza dei presupposti per il rimborso.

Nel ritenere fondato il motivo di ricorso, il Collegio di legittimità ha richiamato il costante principio giurisprudenziale per cui, solo nei provvedimenti costituenti esercizio della potestà impositiva, di quella di riscossione o sanzionatori, la motivazione dell’atto - come previsto dalle espresse disposizioni di legge richiamate nel ricorso - deve essere esaustiva, essendo l’Amministrazione finanziaria parte attiva del rapporto in qualità di creditore, in quanto tale tenuta ad esplicitare le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa azionata, anche in vista di una possibile impugnativa giurisdizionale dell’atto da parte del contribuente.

Diversamente, il rapporto tra Amministrazione e contribuente che si instaura per effetto della domanda di rimborso è un rapporto a ruoli invertiti.

Pertanto, alla motivazione del provvedimento di rigetto non può attribuirsi il carattere di esaustività, giacché in tale rapporto l’Ufficio assume il ruolo passivo di colui che resiste alla pretesa creditoria del contribuente.

In tale ipotesi deve ritenersi sufficiente ed adeguata una motivazione del diniego di rimborso che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l’insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto. Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dalla Parte pubblica.

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