Concordato preventivo biennale: le osservazioni dei professionisti

Salvatore Cuomo - Fisco

La VI Commissione ha fatto proprie diverse delle osservazioni al Dlgs espresse da Commercialisti e Tributaristi sul tema del concordato preventivo biennale, esprimendo parere favorevole con osservazioni sul documento depositato il 13 dicembre scorso

Concordato preventivo biennale: le osservazioni dei professionisti

Le recenti iniziative di alcune delle principali sigle sindacali dei Commercialisti e dell’Istituto Nazionale Tributaristi, nelle quali sono state espresse le perplessità su diversi punti del del testo del Dlgs contenente le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale (per alcuni dei quali sono state avanzate anche proposte e soluzioni migliorative) sembra abbiano raggiunto l’obiettivo.

Infatti la Commissione Finanze della Camera ha fatto proprie alcune di tali proposte, elaborando il documento finale oggetto del commento.

Concordato preventivo biennale: il parere della Commissione Finanze della Camera

La VI Commissione Finanze della Camera ha formalizzato la propria posizione, piuttosto celermente, esprimendo parere favorevole sull’atto 105 del Governo, trasmesso alle Camere il 13 dicembre scorso e relativo allo schema di Dlgs su accertamento e concordato preventivo biennale.

Nella seduta del 21 dicembre, la Commissione ha espresso alcune puntualizzazioni:

“valuti il Governo l’opportunità di: ….

  • e) con riferimento all’articolo 8 dello schema di decreto, sopprimere dalla rubrica dell’articolo medesimo il termine «informatiche», integrando altresì la citata disposizione che, all’esito dell’acquisizione dei dati, l’Agenzia delle entrate convochi il contribuente destinatario della proposta, o un suo incaricato, al fine di un preventivo confronto sui dati e sulle informazioni ritenuti rilevanti per l’elaborazione della proposta;
  • f) con riferimento all’articolo 10, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, consentire l’accesso al concordato preventivo biennale anche a coloro che non raggiungano la soglia del «punteggio otto», al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati;
  • g) in diretta relazione alla osservazione di cui alla lettera f), con riferimento all’articolo 10, utilizzare il biennio 2024 2025 quale periodo di sperimentazione delle migliori soluzioni applicative del nuovo istituto, eventualmente con riferimento ad alcune categorie di contribuenti interessati;
  • h) con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II, consentire al contribuente di segnalare, in sede di perfezionamento del concordato preventivo biennale, eventuali anomalie che incidano sul punteggio di affidabilità fiscale e, comunque, sul reddito;
  • i) con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II, rivedere i termini per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, in relazione agli ulteriori e connessi adempimenti fiscali;
  • l) con riferimento agli articoli 19 e 30, ridurre la soglia di rilevanza dei minori redditi, conseguenti al verificarsi delle circostanze eccezionali da individuarsi con apposito decreto ministeriale, tali da determinare la cessazione degli effetti del concordato;
  • m) con riferimento alle disposizioni relative alle disposizioni di cui Capo III del Titolo II dello schema di decreto, concernente il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, chiarire il regime applicabile alle ipotesi in cui il contribuente superi, in uno dei periodi di imposta oggetto del concordato, la soglia di ricavi di 85.000 euro;
  • n) con riferimento alla proposta relativa al concordato preventivo biennale, utilizzare altri elementi volti a semplificare e favorire l’adesione all’istituto come, ad esempio, l’utilizzo dei dati ISA per il periodo d’imposta 2022, evitando altresì ulteriori adempimenti dichiarativi a carico del contribuente nel mese di luglio, lasciando l’invio delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA all’ordinaria scadenza.”

Sicuramente un passo in avanti rispetto alla formulazione attuale. È evidente tra i vari rilievi:

  • l’intento di dare stimolo a un effettivo contradittorio;
  • la finalità di ampliamento della platea dei potenziali fruitori, abbassando la soglia di accesso del voto ISA 8;
  • la previsione di una maglia meno stretta per coloro i quali, per cause eccezionali, non conseguano il reddito prefissato.

Inoltre, con l’osservazione alla lettera n), si corre il rischio di esiti potenzialmente “drogati” dall’utilizzo dei dati ISA relativi ad un anno di imposta, il 2021, ancora piuttosto influenzato dagli effetti della pandemia Covid e per molti settori non corrispondente a una ordinaria annualità di esercizio.

Le possibili migliorie

Il rischio in questione potrebbe essere evitato, prevedendo:

  • di posticipare l’invio dei dati richiesti al 30 settembre, unitamente alla scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei redditi;
  • di attendere la formulazione della proposta da parte dell’Agenzia anche in un lasso di tempo maggiore dei 5 giorni ora previsti, dando spazio al contradittorio;
  • di prevedere il termine per il pagamento dell’eventuale conguaglio dell’acconto entro la scadenza del secondo acconto.

Con questa diversa formulazione sarebbero raggiunti anche altri tre risultati:

  • maggior attenzione e minor rischio di errore nella compilazione del formulario necessario per la ricezione della proposta;
  • maggior tempo per i professionisti e contribuenti per ponderare con l’attenzione dovuta la proposta concordataria;
  • maggiori possibilità per il governo di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Potrebbe esserci spazio anche per introdurre delle semplificazioni sperimentali sugli adempimenti o anche sulle franchigie relative alle soglie di accertamento, per dare maggior appeal a un istituto interessante e che potrebbe avere grandi potenzialità.

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