Motivazione apparente se la sentenza è laconica

Quando si verifica una motivazione apparente della sentenza? Risponde la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 5927 del 27 febbraio 2023

Motivazione apparente se la sentenza è laconica

Con l’Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che si è in presenza di una “motivazione apparente” della sentenza del giudice tributario quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili i motivi in fatto e diritto che hanno determinato la decisione del giudice tributario.

Quando si verifica una motivazione apparente?

La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento, emesso dall’Ufficio ai sensi degli artt. 32 e 41 bis d.P.R. n. 600/1973 sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, con cui era stato determinato un maggior reddito a fronte di versamenti non giustificati.

Il ricorso è stato accolto dal giudice di prime cure ma la sentenza è stata riformata dal giudice d’appello, che riteneva fornita la prova contraria da parte del contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha così proposto ricorso per cassazione, lamentando che la decisione di riforma impugnata sarebbe illegittima perché affetta da motivazione meramente apparente.

La CTR, infatti, si era limitata solo ad affermare che il contribuente avesse dettagliatamente documentato la provenienza formale delle singole operazioni, giustificando documentalmente la fonte, senza però alcun riscontro puntuale.

Il motivo è stato accolto dai giudici della Corte di cassazione.

Sull’obbligo motivazionale nell’ambito del processo tributario l’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 546/1992 prevede che la sentenza contenga, tra l’altro, la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto che hanno determinato la decisione del giudice tributario.

A tal riguardo il collegio di legittimità ha affermato che si è in presenza di una “motivazione apparente” quando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione.

Tale circostanza è riscontrabile allorquando la motivazione consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo di fatto alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Nel caso di specie la motivazione addotta è talmente laconica che non è dato comprendere il ragionamento logico seguito dalla CTR nel rigettare l’eccezione svolta dall’Ufficio erariale. Infatti, il giudice di merito non ha indicato né quali documenti sono stati offerti a titolo di prova contraria dal contribuente né ha argomentato sull’accertata provenienza dei versamenti contestati.

Da qui la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

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