I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2022

Giuseppe Guarasci - Modello 770

Chi è obbligato a presentare il Modello 770/2022? L'adempimento riguarda i sostituti d'imposta, che dovranno inviare la dichiarazione entro il 31 ottobre 2022. Per la compilazione sono disponibili le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2022

Modello 770/2022, i soggetti obbligati alla presentazione sono i sostituti d’imposta.

Si tratta di una dichiarazione che, come la Certificazione Unica, va presentata da questa categoria di contribuenti.

Per questi soggetti la scadenza per l’invio è fissata al 31 ottobre 2022, una ulteriore scadenza per i datori di lavoro che devono affrontare un mese carico di adempimenti fiscali.

Tra le informazioni da comunicare, cioè gli elementi contributivi ed assicurativi, ci sono i dati fiscali delle ritenute relative al 2021, i versamenti e le eventuali ritenute effettuate e il riepilogo dei crediti.

Sono tenute a comunicare in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate il Modello 770 anche le Amministrazioni dello Stato.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2022

Il Modello 770/2022, allo stesso modo della Certificazione Unica, va presentato all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta.

È possibile scaricare il Modello direttamente dal sito dell’Agenzia, oppure utilizzando il link di seguito.

Agenzia delle Entrate - Modello 770/2022
Scarica il Modello 770/2022 dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti che sono obbligati alla presentazione del Modello dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione, scaricabili nella stessa sezione del sito e tramite il link seguente.

Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la compilazione del Modello 770/2022
Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 770/2022

Allo stesso modo devono utilizzare il Modello anche gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

Questi sono obbligati a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

  • dividendi;
  • proventi da partecipazione;
  • redditi di capitale erogati nell’anno 2021;
  • operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
  • i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

La dichiarazione, inoltre, deve essere utilizzata per:

  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • i soggetti che gestiscono portali telematici, se applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

La scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate è fissata al 31 ottobre 2022.

Infine, i sostituti d’imposta possono suddividere il Modello 770/2022 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX.

Si tratta dei quadri relativi alle ritenute operate su:

  • quadro ST: devono essere indicate le ritenute operate, le trattenute per l’assistenza fiscale e le imposte sostitutive;
  • il quadro SV è relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché ai relativi versamenti;
  • Quadro SX: riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.

Questa possibilità è riconosciuta purché i soggetti abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo 2022 (oppure il 31 ottobre 2022):

  • Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati;
  • Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • se richiesto, Certificazione degli utili.

Le modalità di compilazione della dichiarazione per la trasmissione integrale o separata sono contenute al punto 5.4, “Redazione della dichiarazione”, del paragrafo 5 delle istruzioni del Modello.

Tra le novità dei quadri, oltre alla conferma dei codici Covid, c’è la gestione del credito connesso all’erogazione del trattamento integrativo e l’indicazione dell’”ID Arrangement”, relativo al meccanismo transfrontaliero, rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Come i sostituti d’imposta, anche le Amministrazioni dello Stato devono utilizzare il Modello 770/2022 per comunicare i dati fiscali relativi:

  • alle ritenute operate nell’anno 2021;
  • ai relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
  • al riepilogo dei crediti;
  • agli altri altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Chi è obbligato a presentare il modello 770/2022

Devono presentare il Modello 770/2022 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto specifiche somme o valori, in particolare:

  • importi soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

I soggetti che pertanto sono obbligati ad inviare il Modello 770/2022 sono:

  • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
  • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i Trust;
  • i condomìni;
  • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
  • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
  • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
  • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
  • i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

In ogni caso sono tenuti a presentare il Modello 770/2022 anche i soggetti che:

  • hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
  • hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2021 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2021;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti in quanto rappresentanti fiscali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996, dell’articolo 26-quinquies, commi 2 e 6-bis e dell’art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 2001, dell’art. 10-ter, comma 2-ter, della legge n. 77 del 1983, e dell’art. 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell’ambito del medesimo Modello 770/2022, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Sono questi, dunque, i soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770/2022 all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 31 ottobre 2022, che conclude un mese ricco di adempimenti fiscali da parte dei datori di lavoro.

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