Modello 730, visto infedele: solo sanzioni, no imposte per commercialisti e CAF

Rosy D’Elia - Modello 730

Modello 730, in caso di visto di conformità o asseverazione infedele niente imposte per commercialisti e CAF, restano solo le sanzioni. A stabilirlo l'articolo 7-bis inserito nella conversione in legge del DL numero 4 del 2019 su reddito di cittadinanza e pensioni.

Modello 730, visto infedele: solo sanzioni, no imposte per commercialisti e CAF

Modello 730 e visto infedele: si rivede il regime sanzionatorio. Viene eliminato l’obbligo di versare imposte per commercialisti e CAF in caso di incongruenze, restano solo le sanzioni. A stabilirlo l’articolo 7-bis inserito nel DL numero 4 del 2019, che ieri, 29 marzo 2019, è diventato legge con l’approvazione al Senato.

Nell’iter di conversione il decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100, ha incassato una serie di emendamenti su questioni che da tempo richiedevano una risposta. Tra questi, anche le penalizzazioni previste per commercialisti e CAF che rilasciano un visto di conformità infedele sul modello 730.

Una notizia accolta con piacere dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

“Con la conversione in legge del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 su reddito di cittadinanza e pensioni, è stato finalmente rivisto il regime sanzionatorio a carico di professionisti e CAF nei casi di visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva prontamente denunciato la palese incostituzionalità, sin dalla sua approvazione nel 2015 in seguito all’introduzione della dichiarazione precompilata. Si tratta di un risultato importante, per il quale esprimiamo soddisfazione”.

Con queste parole Gilberto Gelosa, Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità, ha commentato la conversione in legge del decreto che ospita l’emendamento sul nuovo regime di sanzioni nel comunicato stampa diffuso dal CNDCEC il 28 marzo 2019.

Modello 730, visto infedele con nuovo regime di sanzioni per CAF e intermediari

L’articolo 39 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997, comma 1, come modificato DL numero 193 del 22 ottobre 2016, regola le sanzioni previste per commercialisti e CAF in caso di visto di conformità o asseverazione infedele sul modello 730.

Il sistema sanzionatorio, fortemente osteggiato dalla categoria fin dalla sua approvazione, cambia con la conversione in legge del Decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100.

L’articolo 7-bis, infatti, elimina l’obbligo di pagare una somma pari alle imposte e agli interessi che il contribuente non ha versato come conseguenza delle incongruenze del visto di conformità sul modello 730.

Commercialisti e CAF restano tenuti a pagare soltanto la sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Si conferma la possibilità di versare una somma ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso, nel caso in cui il professionista agisca prima della contestazione formale dell’Agenzia delle Entrate e trasmetta una comunicazione con i dati della dichiarazione corretti.

Inoltre, alle sanzioni dovute per visto infedele su modello 730 non si applica la maggiorazione di cui all’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo numero 472/1997, che prevede un incremento della somma fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in un’altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso.

Modello 730 rettificativo o invio dati di rettifica, sanzioni con ravvedimento

Dunque, si ridimensiona il prezzo da pagare per un visto di conformità infedele sul modello 730 e resta la possibilità di ravvedersi.

Prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, disciplinati dall’articolo 26 comma 3-ter del Decreto del MEF n. 164/1999, il CAF o il professionista potranno trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente per beneficiare del ravvedimento operoso sulle sanzioni.

Qualora il contribuente non acconsentisse all’invio della nuova dichiarazione, l’intermediario potrà inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica secondo le modalità che saranno disciplinate dall’Agenzia delle Entrate.

Modello 730, sospensione visto di conformità in caso di gravi violazioni

Nel caso di violazioni particolarmente gravi o ripetute, il CAF o il professionista intermediario sarà direttamente sanzionato mediante la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione per un periodo pari ad un minimo di uno e fino a tre anni.

Sarà considerata violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione modificata dal Decreto sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100.

Inibizione totale invece nel caso di ripetute violazioni commesse dopo il periodo di sospensione.

Modello 730 precompilato, controllo formale dei documenti su CAF e professionisti

Un’ulteriore novità riguarda il controllo formale sui documenti nel caso di presentazione del modello 730 precompilato, anche qualora siano apportate modifiche rispetto alla versione messa a punto dall’Agenzia delle Entrate.

Come si legge ne dossier sul Decreto legge che regola reddito di cittadinanza e quota 100 pubblicato da Camera e Senato il 21 marzo, il comma 2 dell’articolo 7-bis modifica il comma 3 dell’articolo 5, del decreto legislativo numero 175 del 2014 in materia di semplificazioni fiscali.

Si stabilisce che il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Sarà effettuato direttamente nei confronti dei contribuenti il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

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