Non sempre l'INPS può essere indicato come sostituto d'imposta nel modello 730/2026. È il caso dell'assegno unico e dell'ADI, prestazioni per le quali in caso di errore è fondamentale l'invio di una dichiarazione integrativa per gestire rimborsi e trattenute
Fare il modello 730/2026 indicando l’INPS come sostituto d’imposta non è sempre la scelta giusta, soprattutto qualora si percepiscano redditi esenti da parte dell’Istituto.
È il caso, ad esempio, dell’assegno unico così come dell’ADI, l’assegno di inclusione.
L’INPS, pur rilasciando una Certificazione Unica, non può agire per conto del Fisco nel pagamento dei rimborsi emersi dal modello 730 così come per l’applicazione delle trattenute a titolo d’imposta.
A specificarlo è la guida messa a disposizione con l’avvio delle operazioni di assistenza fiscale.
Assegno unico e ADI, l’INPS non fa da sostituto nel modello 730/2026
L’assegno unico per i figli rientra tra le prestazioni esenti erogate dall’INPS, il cui numero è aumentato nel corso degli ultimi anni. Ad alimentare il novero delle somme escluse dall’imposizione fiscale si aggiunge l’ADI, l’assegno di inclusione, così come l’ALAS, la disoccupazione dei lavoratori dello spettacolo e gli assegni familiari.
Per queste prestazioni l’Istituto è in ogni caso chiamato a rilasciare la CU, la Certificazione Unica che di anno in anno attesta il valore delle somme erogate. Tali prestazioni vengono certificate in un’apposita sezione dedicata ai redditi esenti, per i quali non si applica di conseguenza l’obbligo di dichiarazione nel modello 730/2026.
Ai fini dichiarativi però c’è un ulteriore aspetto da considerare: l’INPS non può agire in qualità di sostituto d’imposta qualora, per necessità o convenienza, si proceda con l’invio della dichiarazione dei redditi.
La regola generale stabilisce infatti che non è possibile eseguire conguagli a debito sui redditi esenti. Per questo motivo, un ente che eroga esclusivamente trattamenti esenti non assume la qualifica di sostituto d’imposta.
A chiarire la questione è la Guida all’assistenza fiscale INPS pubblicata il 18 giugno 2026.
INPS come sostituto nel modello 730/2026: il diniego esclude rimborsi e trattenute
L’impossibilità di indicare l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730 in caso di percezione dell’assegno unico o dell’ADI non è un aspetto noto a tutti, tanto che sono frequenti i casi in cui successivamente all’invio della dichiarazione ci si accorge dell’errore.
Cosa succede dal punto di vista pratico? Qualora il contribuente abbia inserito l’INPS come sostituto, l’Istituto comunicherà un “diniego” a procedere con le operazioni di conguaglio.
Il diniego del 730-4, il modello con il quale viene gestita la liquidazione della dichiarazione, viene effettuato specificamente nei casi in cui il soggetto sia titolare di una prestazione esente da IRPEF, ed è comunicato all’Agenzia delle Entrate, al CAF o intermediario che ha prestato assistenza al contribuente o direttamente al dichiarante che ha inviato il 730 precompilato in autonomia.
D’obbligo il passaggio dal modello 730 integrativo
Il diniego del 730-4 comporta la necessità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa, per modificare i dati del sostituto d’imposta.
Entro la scadenza del 25 ottobre bisognerà quindi procedere con l’invio del modello 730 integrativo, modificando il campo relativo al sostituto chiamato ed effettuare le operazioni di conguaglio inserendo i dati del datore di lavoro (se presente) o inviando la dichiarazione nell’opzione senza sostituto, lasciando quindi all’Agenzia delle Entrate il compito di erogare i rimborsi.
Per i pagamenti, in quest’ultimo caso sarà necessario procedere in autonomia, versando le somme dovute a titolo di saldo e acconto IRPEF con il modello F24.
Oltre la regola generale, le eccezioni: l’INPS resta sostituto se con AUU e ADI sono erogati altri redditi imponibili
La situazione cambia se all’interno della CU 2026, oltre ai redditi esenti come l’assegno unico o l’assegno di inclusione, sono presenti anche dei redditi imponibili erogati dall’INPS.
In questo scenario, l’esito dipende dalla durata di questi ultimi:
- se i trattamenti imponibili sono cessati entro il 31 marzo, l’INPS procederà comunque con il diniego dell’assistenza fiscale;
- se, al contrario, le prestazioni imponibili proseguono oltre il 1° aprile, l’INPS effettuerà l’abbinamento della dichiarazione e i conguagli verranno regolarmente gestiti.
Prima di indicare a occhi chiusi “INPS” nel campo del sostituto d’imposta, è pertanto fondamentale fare un check della propria Certificazione Unica 2026 per evitare errori e ulteriori adempimenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2026, stop a rimborsi e trattenute dall’INPS con l’assegno unico e l’ADI