L'INPS apre i canali di assistenza fiscale per il 2026. L'Istituto mette a disposizione dei contribuenti per cui agisce come sostituto d'imposta un servizio online per la gestione del modello 730 e per verificare eventuali conguagli fiscali e lo stato della propria dichiarazione
L’INPS ha avviato le attività di assistenza fiscale per il 2026 destinate ai contribuenti che hanno indicato l’Istituto come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
L’obiettivo è garantire la corretta applicazione dei rimborsi e delle trattenute sulle prestazioni previdenziali in pagamento, offrendo strumenti di gestione direttamente online.
Con il messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’Istituto fornisce le istruzioni sulla gestione dei modelli 730-4 e dei relativi conguagli. Sul sito, ma anche tramite l’app INPS mobile, è possibile accedere a tutti i dati sulla dichiarazione dei redditi, compreso l’eventuale conguaglio.
Assistenza fiscale sul modello 730: attivo il servizio INPS per i cittadini
I contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta possono consultare la propria posizione fiscale tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, a cui si accede con identità digitale, tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), CNS o eIDAS.
Per supportare i contribuenti e i relativi intermediari nella dichiarazione dei redditi, è stata predisposta la “Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS”, reperibile tramite lo stesso servizio o sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente percorso:
“Schede informative e servizi” > “Comunicazioni” > “Ricezione dei 730-4” > “Risposte alle domande più frequenti – Flusso 730-4” > “3 giugno 2026 – Diniego dei risultati contabili”.
Tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, il contribuente può verificare:
- la ricezione del modello 730-4 da parte dell’INPS;
- l’abbinamento dei conguagli alle prestazioni percepite;
- eventuale diniego del 730-4 nel caso in cui non ci sia rapporto di sostituzione d’imposta;
- le trattenute e/o i rimborsi mensili applicati sulla prestazione.
Il risultato contabile della dichiarazione si ottiene dalla somma delle imposte a debito e a credito, e nel caso di una dichiarazione congiunta, l’importo comprende anche i debiti o i crediti del coniuge o della parte dell’unione civile.
Questo dato compare nella voce “risultato della liquidazione”, con una delle seguenti diciture:
- “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” se a debito del contribuente;
- “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” se a credito del contribuente.
Il servizio di assistenza fiscale consente ai sostituiti INPS di:
- trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026.
Per le richieste con addebito previsto a novembre 2026, l’effetto sul pagamento può dipendere da quando la domanda viene presentata. Se la richiesta arriva dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre 2026, la variazione non potrà essere applicata su quella mensilità e sarà effettuata a dicembre 2026. L’importo trattenuto a novembre sarà rimborsato con la mensilità successiva.
- trasmettere online, entro il 10 ottobre 2026, la revoca della richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, inviata in precedenza;
- chiedere all’INPS il diniego della gestione della dichiarazione se l’Istituto è stato indicato per errore come sostituto d’imposta. Il diniego non può essere richiesto quando l’INPS ha già preso in carico il modello 730-4 e ha associato i conguagli a una prestazione.
Assistenza fiscale 2026: chi può usufruire del servizio INPS
L’INPS presta assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che percepiscono prestazioni previdenziali ed assistenziali, dalla pensione alla disoccupazione, imponibili a fini IRPEF possono scegliere l’INPS come sostituto d’imposta.
L’assistenza dell’INPS è, dunque, negata in caso di prestazioni assistenziali (assegno sociale e assegno unico per esempio) e per le prestazioni esenti da imposta, come trattamenti pensionistici per vittime del dovere e del terrorismo.
Anche nel caso in cui la prestazione imponibile sia cessata prima del 1° aprile 2026, l’INPS non potrà effettuare i conguagli e trasmetterà all’Agenzia delle Entrate un formale diniego.
Nei casi in cui il modello 730-4 non può essere gestito, l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici che l’INPS può utilizzare per comunicare la mancata gestione:
- codice CP, conguaglio non possibile parziale;
- codice CT, conguaglio non possibile totale;
- codice ES, diniego per soggetti che risultano residenti all’estero nel 2025 e/o nel 2026 e possono utilizzare esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
Quando viene comunicato il diniego, sarà l’Agenzia delle Entrate ad informare il contribuente oppure, se la dichiarazione è stata presentata tramite CAF o professionista abilitato, l’intermediario che ha prestato assistenza fiscale, che informerà il contribuente stesso.
Assistenza fiscale 2026: casi particolari nella gestione delle dichiarazioni
L’Agenzia delle Entrate può bloccare le dichiarazioni trasmesse all’INPS.
Le Strutture territoriali INPS possono verificarne lo stato nella sezione “Eventi” dell’“Assistenza fiscale 730”, accessibile tramite il “Portale Fiscalità Pensioni” o la “Piattaforma Fiscale”.
Se la dichiarazione viene sbloccata dall’Agenzia delle Entrate in tempo utile per l’elaborazione INPS, la pratica viene gestita centralmente, altrimenti viene chiusa come “nessun documento”. Dei conguagli si occuperà l’Agenzia delle Entrate e nessun dato confluirà nella CU 2027. Per queste posizioni, il contribuente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Se, in caso di assistenza fiscale, l’INPS non può più completare i conguagli a debito del modello 730-4, ad esempio, per cessazione della prestazione o decesso del dichiarante, l’Istituto comunicherà all’interessato o ai suoi eredi di versare autonomamente gli importi rimasti secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di decesso del dichiarante:
- debiti: gli eredi devono procedere al versamento delle somme dovute direttamente all’Agenzia delle Entrate (non sono dovuti gli acconti d’imposta per il 2026);
- crediti: le somme non rimborsate saranno indicate nella CU 2027 e nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo o può essere richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate da parte degli eredi;
- dichiarazione congiunta: il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione fiscale, e saldare il proprio debito o richiedere l’eventuale credito nella dichiarazione dell’anno successivo.
L’INPS precisa che, essendo la scadenza del 730 fissata al 30 settembre 2026, se il modello 730-4 viene ricevuto dopo giugno 2026, il numero di rate per i debiti d’imposta potrebbe essere ridotto rispetto a quanto richiesto, per via dei tempi necessari per l’elaborazione dei pagamenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2026, dai rimborsi alle trattenute: al via l’assistenza fiscale INPS