Il mancato trasferimento della residenza comporta la revoca delle agevolazioni prima casa

Marcello Maiorino - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

I giudici della Suprema Corte evidenziano che non è sufficiente a perfezionare il procedimento la semplice presentazione della domanda di trasferimento, essendo necessario che ad essa segua l’effettivo trasferimento della residenza

Il mancato trasferimento della residenza comporta la revoca delle agevolazioni prima casa

La controversia oggetto della Sentenza della Corte di Cassazione, 12 gennaio 2023, n. 667 trae origine da una contestazione tramite avvisi di liquidazione che l’Agenzia ha effettuato nei confronti di un contribuente in merito alla spettanza della agevolazione prima casa; in particolare, l’Amministrazione Finanziaria riteneva che dovesse essere revocata l’agevolazione prima casa (nel caso di specie, trattandosi di atto soggetto ad IVA, il regime agevolato prevede l’applicazione della aliquota agevolata nella misura del 4 per cento), in ragione del mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

I primi due gradi di giudizio risultavano favorevoli al contribuente. In particolare, la CTR competente motivava il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che il contribuente aveva effettuato tempestivamente la domanda di trasferimento, ritenendolo l’unico atto necessario per ottenere la conferma del beneficio fiscale.

Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, per avere la CTR erroneamente ritenuto che occorresse, ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la semplice presentazione della domanda di trasferimento, non considerando ostativo, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo.

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Mancato trasferimento e agevolazioni prima casa: la normativa

Preliminarmente si osserva che, sulla base di quanto previsto dalla lettera a) della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 (cd. TUR), che individua una connessione territoriale tra l’immobile acquistato e l’acquirente, l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o stabilisca la stessa (dichiarazione da rendere in atto) entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto.

Si fa inoltre presente che il comma 4 della citata nota II-bis prevede che in caso di dichiarazione mendace o in caso di trasferimento infra-quinquennale degli immobili acquistati con i benefici prima casa il contribuente incorra in decadenza che si traduce nell’applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria (aliquota del 9 per cento in luogo del 2 per cento) e in sanzione del 30 per cento oltre all’applicazione degli interessi di mora.

Si incorre in una ipotesi di decadenza, tra l’altro, in caso di inadempienza dell’obbligo assunto in atto dall’acquirente di trasferire la residenza entro i 18 mesi dell’acquisto.

Venendo alla controversia in commento, la CTR fa riferimento al principio di diritto per il quale “pur prevalendo, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell’acquisto dell’immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso, in base all’unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancita anche dall’articolo 18, comma 2, del DPR n. 223 del 1989 che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione in quella del comune di nuova residenza, àncora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza” (cr. in tal senso Cass. n. 110 dell’8 gennaio 2015, e n. 18187 del 16/09/2015).

Le valutazioni della Corte su mancato trasferimento e agevolazioni prima casa

La Corte evidenzia tuttavia come il menzionato principio non fa venire meno il legame tra la concessione dell’agevolazione e il necessario trasferimento della residenza, per come risultante chiaramente dalla legge.

Da ciò deriva che laddove il procedimento concernente il trasferimento di residenza non si sia concluso per ragioni imputabili alla contribuente o, addirittura, il trasferimento della residenza sia stato negato, il beneficio fiscale deve essere revocato.

In altri termini, da un lato le lungaggini del procedimento amministrativo di trasferimento della residenza non possono incidere sulla concessione del beneficio, sicché deve ritenersi che il trasferimento si sia attuato al momento dell’inoltro della relativa domanda.

Tuttavia, non risulta ostativa alla revoca dell’agevolazione la circostanza che il procedimento amministrativo, benché tempestivamente avviato, non sia terminato per fatto imputabile alla contribuente ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento della residenza.

La Corte pertanto afferma il seguente principio di diritto:

“In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della prima casa, al di là dell’ipotesi riconnessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l’effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 667 del 12 gennaio 2023
Il testo della Sentenza della Corte di Cassazione numero 667 del 12 gennaio 2023

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