Il contribuente che non paga una rata decade dal beneficio della rateizzazione

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

In presenza di un piano di rateazione, l'inadempimento di una o più rate successive determina il venir meno del beneficio. Ecco il principio statuito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 13133/2018.

Il contribuente che non paga una rata decade dal beneficio della rateizzazione

In presenza di un piano di rateazione, l’inadempimento di una o più rate successive alla prima determina il venir meno del beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi è legittima l’iscrizione a ruolo dell’intera somma dovuta, al netto dei versamenti già effettuati. Sono dovute anche le sanzioni in misura piena, posto che non si evincono le condizioni di obiettiva incertezza normativa che le possano rendere inapplicabili.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 13133/2018.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 13133 del 2018
Il mancato pagamento di una o più rate di un piano di dilazione fa venir meno il beneficio della rateazione

I fatti – I fatti avvengono a conclusione di una verifica fiscale condotta dall’Amministrazione finanziaria a carico di una società per l’anno di imposta 2006. La società aderiva ai rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione ai fini imposte dirette optando per l’adempimento dilazionato del dovuto.

A causa di problemi di natura finanziaria la società ometteva il pagamento di alcune rate scadute e l’Agenzia delle entrate procedeva all’emissione della cartella di pagamento, contenente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, al netto dei versamenti già effettuati, oltre sanzioni ed interessi.

La società proponeva ricorso in CTP avverso l’atto de qua, “lamentando la violazione dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997, atteso che l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata solo limitatamente alle rate scadute rimaste insolute e non all’intero debito.”

I giudici di primo grado respingevano il ricorso ritenendo che il contribuente fosse decaduto dal beneficio della rateizzazione, ma escludendo l’applicabilità delle sanzioni amministrative per errata interpretazione della norma.

Sia l’Ufficio che il ricorrente impugnavano la sentenza di prime cure dinanzi alla competente CTR che, dopo aver riunito i ricorsi, confermava la legittimità della decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione e la relativa iscrizione a ruolo “delle intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti, non ravvisando la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata delle norme nella specie applicabili.”

La società propone ricorso in cassazione censurando l’operato dei giudici d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis del Decreto Legislativo numero 218 del 1997 atteso che dal punto di vista letterale la norma non prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento delle rate scadute.

La società lamenta anche violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 546/1992, in materia di disapplicazione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”, avendo i giudici non solo omesso di disapplicare le sanzioni ma avendole addirittura rapportate all’intero debito anziché alle sole rate scadute.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

La decisione – I giudici di legittimità hanno chiarito che ai fatti in causa è applicabile l’art. 8 co. 3-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997. Tale disposizione è stata introdotta dalla legge n. 311 del 2004 (e poi stralciato dal D.Lgs. 159 del 2015), per cui “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione dell’apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.”

Il legislatore ha perciò disciplinato in maniera esplicita il caso dell’inadempimento dei pagamenti previsti da un piano di rateazione, stabilendo che:

1. il mancato pagamento di una o più rate successive alla prima “determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione”, come peraltro confermato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 14 del 2006;
2. il garante è tenuto a versate l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito;
3. l’inadempimento del garante comporta l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

Alla luce di tale assetto normativo, nella fattispecie applicabile ratione temporis, è pacifico ritenere che l’inadempimento in tema di pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, “delle somme dovute a seguito di adesione al processo verbale di constatazione, delle rate diverse dalla prima, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.”

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, i giudici di cassazione hanno confermato l’orientamento prevalente secondo cui “sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L’onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente”.

Nel caso di specie non emergono in alcun modo tali incertezze sulla portata e sull’ambito applicativo della norma, considerato che il contribuente, avendo ottenuto il beneficio della rateizzazione, era tenuto al pagamento delle somme dovute nelle date stabilite, come concordato con l’Amministrazione finanziaria. Essendo venuto meno a tale impegno egli è decaduto dal beneficio concesso.

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